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Ordine Ingegneri Messina - Istituzione delle Commissioni Tecniche

Ordine Ingegneri Messina Commissioni Tecniche

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(Foto di repertorio)

Il Consiglio dell’Ordine nella riunione del 24/07/18 all’unanimità ha approvato l’istituzione delle seguenti Commissioni (e del relativo Regolamento), nate con lo scopo di contribuire all’interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all’aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all’attività istituzionale, informativa e propositiva dell’Ordine a supporto dell’esercizio professionale:

-        Commissione Ambiente

-        Commissione Catasto

-        Commissione Geotecnica

-        Commissione Idraulica

-        Commissione Impianti e Antincendio

-        Commissione Ingegneria Forense

-        Commissione Lavori pubblici

-        Commissione Sicurezza luoghi di lavoro

-        Commissione Strutture

-        Commissione Urbanistica

-        Commissione Beni Culturali e del Paesaggio

-        Commissione Docenti

-        Commissione Dipendenti

-        Commissione Protezione Civile

-        Commissione Viabilità e Trasporti

-        Commissione Giovani

-        Commissione Gestione Tecnica degli Immobili

A partire dal 10/09/18 gli iscritti interessati potranno far pervenire il modello (che si allega) compilato, timbrato e firmato via mail all’indirizzo: info@ordingme.it

 

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, al fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti, individuate nel Capo IV del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n.2537, proseguendo quanto già disposto nel passato, istituisce Commissioni operative allo scopo di contribuire all’interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all’aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all’attività istituzionale, informativa e propositiva dell’Ordine a supporto dell’esercizio professionale.

Art. 1 – Definizioni

Consigliere Coordinatore è un Consigliere in carica dell’Ordine, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di raccordare l’attività della Commissione con il Consiglio.

Il Coordinatore della Commissione, svolge le funzioni meglio individuate e descritte in seguito, ed è eletto dai componenti della Commissione.

Membri o componenti della Commissione, sono iscritti all’Albo, in regola con la quota di iscrizione, che facciano richiesta di partecipazione e la cui candidatura sia stata deliberata dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 2 – Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell’Ordine delibera:

      L’istituzione di una Commissione contestualmente alla nomina di un Consigliere Coordinatore;

      La composizione della Commissione tra gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta;

      L’eventuale scioglimento della Commissione, prima della scadenza naturale, qualora si rendesse necessario.

Art. 3 – Composizione e funzionamento della Commissione

Sono di diritto membri della Commissione tutti gli ingegneri iscritti all’Albo di Messina che intendano partecipare ai lavori della Commissione, facendone richiesta all’Ordine, e che siano in regola con la quota annuale, il cui nominativo sia stato approvato dal Consiglio dell’Ordine, nonché il Presidente dell’Ordine e il Consigliere Coordinatore.

Gli iscritti all’albo possono essere membri o componenti non più di due Commissioni.

E’ ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all’Albo in qualità di esperti.

Essi, sono invitati ai lavori dal Coordinatore della Commissione d’intesa con il Consigliere Coordinatore.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali; i membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, possono essere destituiti dal Consiglio.

La Commissione, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all’attività del Consiglio dell’Ordine, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri non ufficiali e non vincolanti e di documenti.

Le Commissioni, che sono state istituite allo scopo di favorire l’espletamento, con sempre maggiore efficacia ed efficienza, di determinate funzioni del Consiglio dell’Ordine, hanno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell’ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative finalizzate a:

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

      studiare ed approfondire le tematiche che interessano l’esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell’etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell’attività dell’ingegnere;

      valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, nell’esclusivo interesse della società civile.

      produrre e proporre articoli tematici da divulgare attraverso i canali informativi dell’Ordine;

      proporre e eventualmente organizzare eventi con l’Ordine o con il Centro Studi dell’O.I.M., quali seminari, incontri tecnici, convegni, congressi, visite a luoghi d’interesse e similari. Gli stessi dovranno essere a “costo zero” per l’Ordine e/o il Centro Studi. Tutte le spese organizzative saranno a carico della Commissione, la quale mediante propri sponsor (aziende, imprese, ecc..) dovrà autogestirsi e garantire un beneficio alla categoria senza determinare alcuna spesa a Ordine e/o Centro Studi.

      I diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni, sono di esclusiva proprietà dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina.

Art. 4 – Consigliere Coordinatore

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell’Ordine nomina un Consigliere Coordinatore, con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l’attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Convoca le riunioni della Commissione sentito il Coordinatore della Commissione e il Presidente dell’O.I.M.

Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell’Ordine dietro richiesta del Coordinatore stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 5 – Coordinatore della Commissione

Il Coordinatore viene eletto dai membri della Commissione con la maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Coordinatore e dal Presidente dell’Ordine.

Tale seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

Il Coordinatore della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione, decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine o per sua richiesta.

Il Coordinatore della Commissione ha funzione di rappresentanza della Commissione.

Opera in collegamento ed in sintonia con il Presidente dell’Ordine e con il Consigliere Coordinatore e risponde del proprio operato al Consiglio dell’Ordine. E’ sostituito, in caso di impedimento a partecipare, dal componente più anziano.

Può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell’Ordine.

Il Coordinatore della Commissione, sulla base del documento elaborato dal Coordinatore, traccia ed organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l’istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica. Propone al Consiglio dell’Ordine eventuali documenti o lettere interne all’Ordine, che sigla.

Nomina ad ogni seduta il membro di commissione che funge da Segretario verbalizzante.

Art. 6 – Insediamento e durata della Commissione

La Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell’Ordine con la prima convocazione del Consigliere Coordinatore e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell’Ordine.

Gli scopi, i membri e le attività programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell’Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Art. 7 – Aspetti economici

Tutte le attività organizzative delle Commissioni (tranne che per utilizzo della sede dell’Ordine e di segreteria) dovranno essere a “costo zero” per l’Ordine e/o il Centro Studi.

Tutte le spese saranno a carico della Commissione, la quale mediante propri sponsor (aziende, imprese, ecc..) dovrà autogestirsi e garantire un beneficio alla categoria senza determinare alcuna spesa a Ordine e/o Centro Studi.

Solo per comprovate ragioni, il Consiglio dell’Ordine o il Centro Studi su proposta del Consigliere Coordinatore e/o del Coordinatore della Commissione potrebbe deliberare eventuali contributi economici, nell’ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

Art – 8 Riunione della Commissione

La Commissione è convocata dal Coordinatore della Commissione sentito il Consigliere Coordinatore, mediante fax, lettera o E-Mail.

La convocazione dovrà essere “approvata” dal Presidente dell’Ordine, in relazione alla disponibilità della sede, di altri impegni istituzionali e di segreteria.

Il Consigliere Coordinatore d’intesa con il Coordinatore della Commissione, redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l’ora.

Ad ogni riunione della Commissione, dovrà essere invitato il Presidente dell’Ordine. Sarà redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione. Il verbale viene approvato a maggioranza.

Art – 9 Visibilità verso l’esterno delle iniziative della Commissione

Nella prospettiva di dare il maggiore impulso possibile alla partecipazione ed alla presenza degli iscritti e delle varie componenti dell’Ordine nello svolgimento delle varie attività istituzionali, garantendo adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del Consiglio e delle Commissioni, nell’intento di esercitare una decisa azione di stimolo alla collaborazione ed alla disponibilità degli iscritti nei confronti delle attività delle varie Commissioni permanenti, tali attività dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti all’Ordine e verso l’esterno.

A tal fine, il Coordinatore di ciascuna commissione redigerà, su argomenti di interesse e competenza specifica della Commissione e/o sulla attività promosse della medesima, idonee comunicazioni agli iscritti e, laddove ne ricorrano le condizioni, ad Enti istituzionali e ad Organizzazioni e Rappresentanze sociali.

Il Presidente dell’Ordine provvederà a trasmettere tali comunicazioni, sottoscrivendole, dopo averle sottoposte all’esame del Consiglio.

Art. 10 Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio ed abroga e sostituisce qualsiasi preesistente Regolamento in materia.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento, potranno essere apportate solo dal Consiglio dell’Ordine.

Articolo integrale in PDF

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