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Ordine di demolizione contro richiesta di sanatoria edilizia: ecco quando vince la ruspa! Le regole

Cassazione: l'ordine di demolizione resta efficace se il tecnico comunale esclude la possibilità della sanatoria edilizia

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L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo deve ad ogni modo essere eseguito nel caso in cui il tecnico comunale abbia escluso l'accoglimento della richiesta di sanatoria che lo riguarda.

Segnatevi bene questo principio di diritto, contenuto nella sentenza n.31644 dello scorso 18 luglio 2019 della Corte di Cassazione perché, in materia di richiesta di sanatoria (cd. condono) edilizia, assume particolare rilevanza.

Nel caso specifico, ci troviamo di fronte al rigetto di un'istanza di sospensione/revoca basata sul rilievo che il tecnico comunale aveva escluso la condonabilità per violazione del limite volumetrico di mc. 750, in un contesto nel quale vi erano dei dubbi sulla data di ultimazione dei lavori.

Per la Cassazione, infatti:

  • a seguito dalla presentazione di un istanza di sanatoria di un immobile, non discende in via automatica la sospensione dell'ordine di demolizione, dato che il provvedimento di abbattimento non è destinato per il solo fatto del deposito della richiesta a perdere efficacia;
  • la sospensione di un ordine di demolizione di un manufatto abusivo può venire disposta nel solo caso in cui ricorrano due ben precise condizioni: 1) che paia molto probabile l'accoglimento della richiesta di sanatoria; 2) che tale esito positivo sia vicino nel tempo. Nel caso in cui difetti anche solo una di tali condizioni dovrà venire disposto l'abbattimento del manufatto da parte dell'autorità competente.

Istanza di condono edilizio: come si comporta il giudice dell'esecuzione

In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:

  • a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
  • b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurinnis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 11149 del 7/12/2011; Sez. 4, 11/10/2011, n. 44035; Sez. 3, 7/07/2011, n. 36992; Sez. 3, 21/06/2011, n. 29638), avendo, il giudice dell'esecuzione, l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791).

La condonabilità dell'opera: presupposti

Quanto al richiamo al principio affermato dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 4/2009), secondo cui l'art. 39 della legge 724/1994, in forza del quale il limite di cubatura di mc. 750 non trova applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia, deve essere interpretato nel senso che in ipotesi di concessione edilizia annullata "l'opera condonabile è quella conforme alla concessione edilizia medesima quanto alla cubatura, se superiore a 750 mc. (se inferiore, opera la regola generale della condonabilità fino a 750 mc); ne consegue l'inapplicabilità del condono edilizio nei casi di opera superiore a 750 mc, difforme, riguardo alla cubatura, dalla concessione edilizia annullata; devono invece ritenersi condonabili le opere realizzate in base a concessione edilizia annullata dalla quale esse siano difformi in aspetti, diversi dalla cubatura, che in regime ordinario sarebbero suscettibili di concessione in sanatoria (come ad esempio, parziali difformità di finestre, distribuzione interna e simili), ipotesi che, tuttavia, non ricorre nella fattispecie (cfr. CdS, Sezione IV, 1306/98)".

Quindi è chiaramente esclusa la sanatoria di un opera, pur in presenza di una concessione edilizia annullata, con cubatura superiore a quella condonabile. Proprio come accade nel caso di specie.

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