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Opere provvisionali: i trabattelli

Come districarsi tra legislazione, normativa tecnica e semantica di una attrezzatura utile per svolgere diverse tipologie di lavori in elevazione? La risposta nell’articolo firmato da un esperto in materia.

Quando si pensa ai lavori con operatore posto a più di 2 metri di altezza rispetto ad un piano stabile (lavori in quota come da Capo II del Dlgs 81/08 e s.m.i – di seguito TUS), vengono subito in mente diverse attrezzature, tra cui il ponteggio, le scale ed i trabattelli, senza voler scomodare veicoli a motore come, ad esempio,gli autocestelli (formalmente noti come Piattaforme di Lavori Elevabili, PLE).

Ciò che oggi viene comunemente chiamato “trabattello” in realtà è un’attrezzatura che nel corso degli anni è stata nominata in modi differenti, soprattutto in ambito legislativo.

All’interno del TUS, quando si affrontano le tematiche di prevenzione degli infortuni di lavoro per attività in quota, si possono riscontrare articoli in cui vengono trattate le scale, i ponteggi in legname ed altre opere provvisionali, i ponteggi fissi ed i ponteggi movibili.

 

Fig. 1: Trabattello
Fig. 1: Trabattello (Fonte INAIL [1])

  

Il trabattello nella normativa

Per individuare il contesto in ambito tecnico che regolamenta il trabattello dobbiamo considerare la normativa tecnica UNI 1004 (e per trabattelli di ridotte dimensioni, la norma UNI 11764).

Mentre nel resto d’Europa, il trabattello è denominato “Mobile Access Tower” (MAT, ovvero “torre mobile di accesso”), la versione della norma UNI 1004 del 2005 riportava un titolo pari a “Torre mobile di accesso e di lavoro costituita da elementi prefabbricati”, mentre la successiva versione del 2021 riportava per titolo “Trabattello costituito da elementi prefabbricati”.

Risulta intuibile che le “torri mobili di accesso” ed i “trabattelli” si riferiscono alla stessa “famiglia” di attrezzatura (solo con nomi diversi e, costruttivamente, con dettagli diversi).

Nel contesto legislativo, invece, all’interno del TUS la norma UNI 1004 viene richiamata nell’allegato XXIII, quando, all’art. 140, si affrontano le indicazioni, le prescrizioni e le deroghe dei “Ponteggi su ruote a torre”.

Dal punto di vista della semantica i trabattelli, le torri mobili ed i ponteggi su ruote a torre, si riferiscono alla stessa “famiglia” di attrezzatura, nonostante siano chiamati in modi differenti ed in contesti differenti.

Ciò che cambia sono le caratteristiche costruttive e di montaggio dei trabattelli in relazione al tipo di attrezzatura, all’anno di costruzione e relativa norma tecnica vigente.

Proprio quest’ultimo concetto è importante dal punto di vista del montaggio, smontaggio, trasformazione ed uso del trabattello e tutto ciò che ne deriva dal punto di vista della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso degli anni, in particolare prima dell’entrata in vigore della UNI EN 1004 del 2021, diversi costruttori durante la fase di montaggio, trasformazione e smontaggio, non prevedevano parapetti laterali (la protezione di tipo collettiva dalla caduta dall’alto era prevista a conclusione del montaggio e/o trasformazione del trabattello), esponendo il/i lavoratore/i a potenziali rischi di caduta.

Ciò porta come conseguenza la necessità di formare ed addestrare i lavoratori incaricati del montaggio, trasformazione e smontaggio (ed in alcuni casi anche durante l’uso, ad esempio per l’accesso al piano stabile in quota) di questi trabattelli, all’uso di DPI di terza categoria (Dlgs 475 del 1992 e Dlgs 81/08 e s.m.i. art. 77 in particolare comma 5 lettera a, eart. 78), quali ad esempio, imbracature, cordini con e senza assorbitori di energia, dispositivi di ancoraggio, dispositivi retrattili, secondo le valutazioni e le soluzioni adottate in ambito aziendale dal datore di lavoro.

Con l’entrata in vigore della UNI EN 1004 del 2021 e la UNI 11764 del 2019, i trabattelli fabbricati ed immessi sul mercato sono dotati di protezione collettiva non solo durante l’utilizzo, ma anche durante la fase di montaggio, trasformazione e smontaggio: ciò comporta una notevole migliorìa (dal punto di vista di gestione del rischio) durante tutte le fasi in cui un operatore si trova ad approcciarsi con un trabattello, in virtù del concetto che, essendo l’attrezzatura intrinsecamente sicura, l’obbligo di formare ed addestrare gli operatori all’uso dei DPI contro la caduta dall’alto viene meno, ma occorre porre attenzione su un aspetto fondamentale.

Siccome il sistema di protezione contro le cadute dall’alto è intrinsecamente legato all’attrezzatura, chi si occupa di montaggio, smontaggio, trasformazione, ma anche solo dell’uso del trabattello, deve comunque essere formato ed addestrato all’utilizzo dell’attrezzatura, in virtù dell’obbligo di cui all’art. 73 comma 4-bis del Dlgs 81/08 e s.m.i.

Ricapitolando, chiunque monti, smonti, trasformi od utilizzi il trabattello deve frequentare una formazione ed un addestramento all’uso dell’attrezzatura; nel caso in cui, invece, si stia utilizzando un trabattello il cui libretto d’uso e manutenzione prevede alcune fasi in cui non siano presenti protezioni di tipo collettivo (per il rischio di caduta dall’alto), oltre alla formazione ed addestramento all’uso dell’attrezzatura, il personale soggetto al rischio deve effettuare anche la formazione ed addestramento all’uso dei DPI di terza categoria.

  

Cosa dice l'art. 140 del TUS circa i ponti su ruote (trabattelli)

A livello di prescrizioni di tipo legislativo, è importante porre attenzione ai contenuti dell’art. 140 del TUS circa i ponti su ruote (trabattelli):

  • fondamentale è considerare il contesto in cui sarà montato ed utilizzato il trabattello, sia per quanto riguarda la stabilità (anche in caso di vento), sia per eventuali vicinanze ad impianti elettrici non ritenuti sufficientemente protetti, o altri tipi di rischi da gestire e/o verso cui prendere ulteriori misure di sicurezza;
  • le ruote devono sempre toccare terra e devono essere bloccate prima di salire sopra l’opera provvisionale, con cunei o con sistemi equivalenti (di solito i mezzi di bloccaggio sono riportati quale indicazione nel libretto d’uso e manutenzione dell’attrezzatura stessa);
  • deve essere verificata la verticalità del trabattello con livella o pendolino (i più recenti trabattelli hanno una livella a bolla, integrata nella struttura alla base);
  • i trabattelli devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani: è ammessa deroga per le attrezzature rispondenti alla UNI 1004, dove il costruttore esplicita le condizioni di montaggio ed uso dell’attrezzatura (ad esempio, stabilendo una altezza massima anche in relazione all’entità del vento, oltre all’uso di stabilizzatori e zavorre);
  • ad esclusione dei trabattelli usati nei lavori per linee elettriche di contatto, non è consentito spostarli quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

...continua la lettura nel PDF.


Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la gentile collaborazione.

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