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Opere in cemento armato: le competenze di geometri e ingegneri. Chi può fare cosa?

E' riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato.

Un contratto di appalto per la ricostruzione di balconi aggettanti in cemento armato consistente nella redazione «del computo metrico» ma soprattutto della «relazione tecnica» ad opera di un geometra, è 'viziato' e quindi nullo.

Tradotto: un geometra non può progettare opere in cemento armato.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 921/2023 dello scorso 13 gennaio, relativa al caso del ricorso di un condomino contro alcune delibere assembleari, che si occupa della parte relativa alle possibilità che ha (o no ha) l'assemblea condominiale ma dove, di 'traverso', si ricordano alcune regole sulle competenze dei professionisti tecnici riguardo alla progettazione di opere in cemento armato.

Progettazione di opere in cemento armato e competenza dei professionisti tecnici: a ognuno il suo

Nel caso concreto, la ricorrente ha prospettato al Tribunale prima e, poi, alla Corte d’appello un vizio del contratto di appalto per la realizzazione della ricostruzione dei balconi aggettanti in cemento armato consistente nella redazione «del computo metrico» e della «relazione tecnica» ad opera di un geometra, in violazione dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, rilevando che la delibera condominiale aveva approvato uno stato di ripartizione contenente anche le spese relative ai lavori effettuati sulle parti non comuni, ma in proprietà individuale (i terrazzini) come tali anche escluse dalla previsione dell’art. 63 disp. att. cod.civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012).

Bene: secondo la Cassazione, la Corte d’appello, riformando la pronuncia di nullità del Tribunale, pur riconoscendo che la tipologia di opere appaltate esorbitava dalla competenza di un geometra quanto a direzione dei lavori, non ha esaminato il profilo di invalidità della delibera che aveva provveduto alla ripartizione delle spese come prospettato rispetto alla prospettata progettazione da parte di un geometra.

Omettendo questa verifica, non ha tenuto conto del principio ex art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, non
modificato dalla legge n. 1068 del 1971, secondo il quale la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato e, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

Ciò in quanto - chiude la Corte suprema - è riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006).

In secondo grado era invece stata confermata la parziale nullità della delibera condominiale, in conseguenza della nullità del contratto di prestazione d’opera, con la quale era stata conferita la direzione dei lavori ad un geometra invece che
ad un ingegnere.

Le verifiche giuste

Secondo la Cassazione, sarebbe stato necessario verificare se effettivamente fosse stato un geometra a provvedere alla redazione della relazione tecnica (non rilevando in sé, invece, la redazione del solo computo metrico, in quanto operazione di mera definizione dei costi di costruzione) e se la tipologia di opere appaltate esorbitasse dalla competenza della figura professionale incaricata anche per l’affidamento della progettazione.

Tra l'altro, la Corte d'Appello aveva anche omesso di verificare se la tipologia delle opere rientrasse tra quelle previste nell'art.6 del Testo Unico Edilizia, qualificabili come di manutenzione ordinaria oppure - in caso contrario - di ristrutturazione edilizia e di verificare se la realizzazione dei lavori risultasse regolarmente denunciata o assentita, per escludere altro profilo di nullità del contratto di appalto per contrarietà a norma imperativa.


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