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Opere edilizie ulteriori in attesa del condono: scatta la demolizione

Sull'immobile oggetto di condono non possono essere compiuti interventi ulteriori, se non ipotesi eccezionali riguardanti interventi di tipo meramente conservativo, che comunque devono ricevere il nulla osta del comune.

Non si possono effettuare ulteriori lavori sull'immobile oggetto della richiesta di condono.

Lo ha ricordato il Tar Napoli nella sentenza 4031/2024 del 27 giugno, che ha confermato l'ordinanza di demolizione per il completamento di un fabbricato sia esternamente che internamente con l'aggiunta di ulteriori scalini esterni di ingresso con relativa pensilina di copertura, in attesa del procedimento di condono.

Secondo i ricorrenti, l'amministrazione non aveva considerato la pendenza delle domande di condono, non formalmente definite, e peraltro, non si poteva intimare la demolizione in riferimento ad un manufatto già acquisito ex lege dall’amministrazione, per effetto della mancata ottemperanza agli ordini di demolizione.

 

La demolizione riguarda le opere successive alla presentazione dell'istanza di condono

Il TAR evidenzia che “in data 1 ottobre 2020 […] si è accertato che senza alcuna autorizzazione il fabbricato (in attesa di condono, ndr) esternamente è stato pitturato ed alla base dello stesso è stata realizzata una striscia di altezza circa m 0,90 in pietra di porfido. Infine, la pensilina a copertura della piccola rampa di scala esterna è stata sostituita con una tettoia avente struttura verticale ed orizzontale in ferro e copertura di tegole in laterizio, le dimensioni sono circa m 1,20 x 2,00 altezza circa m 2,70”.

Ne deriva che, in ragione della interpretazione letterale e logica dell’atto impugnato, come avvalorata anche dalla memoria difensiva dell’amministrazione, le opere oggetto di ulteriori accertamenti sono quelle accertate in data 1 ottobre 2020, ovverosia la pitturazione dell'immobile, la realizzazione di una striscia in porfido di m 0,9 a cingere il basamento dell'edificio a scopo ornamentale e la realizzazione della tettoia al posto della pensilina, come peraltro evidenziato nella documentazione fotografica.

 

Abusi edilizi: in attesa del condono vietate le opere di completamento o ampliamento

Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest'ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo.


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Opere ulteriori in attesa di condono: demolizione automatica, a parte alcune eccezioni

Atteso che il Comune – alla luce di tali considerazioni derivanti dal interpretazione del gravato atto - non ha ingiunto la demolizione delle opere oggetto di condono - ma solo degli interventi successivamente compiuti sull'immobile oggetto del condono, ne deriva la legittimità di tale ultima determinazione.

Il TAR evidenzia infatti che sull'immobile oggetto di condono non possono essere compiuti interventi ulteriori (che, se compiuti, ripeteranno il carattere di abusività dell'immobile condonando) all'infuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 35, co. 13, legge n. 47/1985 (richiamato pure dalle leggi sul condono del 1994 e del 2003).

Tale ipotesi eccezionale riguarda gli interventi di tipo meramente conservativo dell'immobile che, inoltre devono essere comunicati al Comune e riceverne il nulla-osta , il che non è avvenuto nel caso di specie, non potendo configurarsi gli interventi eseguiti come di tipo meramente manutentivo - conservativo, ma di completamente estetico e/o funzionale.


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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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Condoni e Sanatorie

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