Opere edilizie prima del 1967 senza permesso di costruire: per evitare la demolizione servono prove plausibili
Fa capo al proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto edilizio con riferimento a epoca anteriore alla cd. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
Se un'opera edilizia è stata realizzata, fuori dal centro urbano, prima del 1967, senza permesso di costruire, come si fa a dimostrare la data di ultimazione ed evitare l'ordinanza di demolizione per abuso senza titolo abilitativo?
A questa domanda risponde il TAR Lombardia nella sentenza 1/2024 del 2 gennaio scorso, relativa al ricorso di due privati contro l'ordinanza di demolizione di un “manufatto in lamiera, con dimensioni di circa mt. 8,49 x 2,61 ed altezza massima di mt. 2,50, distanza circa 30 cm. dal muro di confine”.
Secondo i ricorrenti, tra l'altro:
- il manufatto in questione sarebbe stato costruito in data anteriore al 1967 e comunque sarebbe meramente servente rispetto all’impresa agricola;
- i lavori in corso al tempo del sopralluogo comunale consisterebbero in una mera attività di ristrutturazione con sostituzione di elementi strutturali e mantenimento di sagoma, superficie e volumetria di quanto già esistente e pertanto non sarebbero inquadrabili come opere di nuova costruzione.
Opere edilizie ante 1967 fuori dai centri urbani: non serviva il permesso di costruire
Il 1967 è stato l'anno 'spartiacque' per quel che riguarda il permesso di costruire delle opere nelle aree esterne al centro urbano.
In quell'anno, infatti, fu varata la legge 765, che all'articolo 10 prevede l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano, andando a modificare nello specifico l'art.31 della legge 1150/1942.
Prima del 1967, quindi, per determinate opere - ripetiamo, fuori dal centro urbano - non era necessario richiedere (ed ottenere) il permesso di costruire/licenza edilizia.
Titoli probanti lo stato legittimo per immobili realizzati ante legge 765/1967
Anche gli atti diversi da quelli di carattere urbanistico-edilizio rappresentano senza dubbio "documenti probanti" la destinazione d'uso legittima di un immobile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23-ter, comma 2, e 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia.
Leggi l'approfondimento di Elisabetta Righetti su Ingenio!
Per dimostrare l'utimazione dell'opera edilizia prima del 1967 le prove incombono sul privato...
Per il Consiglio di Stato il ricorso è da respingere: i ricorrenti, infatti, non dimostrano né l’asserita edificazione anteriore al 1967, né l’affermata immutabilità di sagoma e volumetria del manufatto dopo le opere di ristrutturazione.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, in linea di diritto, l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per cui non era richiesto un titolo edilizio ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto (cfr., ex plurimis¸ Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1391; id., 30 luglio 2020, n. 4860; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 26 agosto 2020, n. 1616).
Allo stesso modo, fa capo al proprietario l'onere di provare il carattere risalente del manufatto con riferimento a epoca anteriore alla cd. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.
...e devono essere altamente plausibili
La stessa, prevalente, opinione giurisprudenziale (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3177) ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi dotati di un alto grado di plausibilità (aeorofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1.9.1967) e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali.
Potremmo aggiungere anche fotografie, relazioni tecniche, plainimetrie, ma qui ci si limita alla semplice allegazione della pre-esistenza del manufatto, senza fornire alcun obiettivo e concreto elemento di prova.
Le dichiarazioni scritte di quattro persone fisiche (nemmeno identificate con allegato documento di identità) prodotte agli atti dai ricorrenti restano prive di alcun riscontro esterno e hanno comunque un contenuto generico, relativo all’epoca di inizio di svolgimento della sagra.
Pertanto, dette dichiarazioni non superano il vaglio di verosimiglianza.
In altre parole, parte ricorrente non ha adempiuto all’onere probatorio a suo carico di dimostrare specificamente l’epoca di realizzazione del manufatto e la permanenza nel tempo dello stesso, senza modifiche sostanziali.
E' di conseguenza infondato anche il secondo motivo di ricorso per essere irrilevante la consistenza dei lavori successivamente effettuati – se di mera sostituzione edilizia o di nuova costruzione come affermato dal Comune – a fronte dell’assenza di prova della legittima edificazione ante 1967 del manufatto originale.
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