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Opere edilizie per l'abbattimento di barriere architettoniche negli immobili storici: le regole

Consiglio di Stato: gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione può essere negata nella sola ipotesi in cui le opere in questione arrechino grave e serio pregiudizio all’intero fabbricato

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Le opere edilizie che abbattono le barriere architettoniche (art. 4 della legge 13/1989) e, che, quindi, sono volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone svantaggiate, possono effettuarsi anche dentro gli immobili di interesse storico e culturale (beni sottoposti a vincolo), con un'unica eccezione nella quale il comune può negare l'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma 4 della legge 13/1989, infatti, "può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato", ma "il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato" (comma 5) e la mancata pronuncia nel i 90 giorni equivale ad assenso (comma 5).

Tutto questo è contenuto nella sentenza 355/2019 del Consiglio di Stato, che aiuta a fare chiarezza su una questione piuttosto dibattuta: fino a dove si possono spingere i lavori edilizi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei beni storici e culturali?

L'abbattimento delle barriere architettoniche viene prima di (quasi) tutto

Palazzo Spada, dopo aver ricordato che la speciale disciplina di favore contenuta nella legge 13/1989 si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie, conferma l'interpretazione estensiva di tale legge: il diniego, peraltro, "deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato".

L'onere della motivazione è particolarmente intenso - precisa la Corte suprema - in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall’art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali.

Se la motivazione non c'è, i lavori edilizi si devono autorizzare

Nel caso di specie, riferito alla domanda di rilascio dell’autorizzazione edilizia per la costruzione alla quota di 7,95 metri di un ballatoio in struttura metallica di smonto all’impianto dell’ascensore, da realizzarsi in corrispondenza del secondo piano di un condominio e la cui autorizzazione all’installazione era stata contestualmente richiesta, e negata, dal comune, il giudice di primo grado ha evidenziato che il sopradescritto e alquanto rigoroso onere motivazionale non è stato adempiuto, posto che:

  1. nel parere del 28 gennaio 1999, la Commissione edilizia integrata si è limitata ad affermare, in via del tutto generica, che mediante la realizzazione dei due ballatoi “si configurerebbe un’ulteriore alterazione della facciata laterale dello stabile”;
  2. nel precedente parere del 21 ottobre 1996, la stessa Commissione aveva espresso parere negativo senza peraltro esprimersi in ordine all’asserito pregiudizio per l’estetica della facciata dello stabile, limitandosi unicamente a prospettare la soluzione alternativa dell’installazione di un “opportuno mezzo meccanico posto all’interno”;
  3. in modo ancor più breviloquente la Soprintendenza per i Beni architettonici e artistici di Napoli, nella propria nota del 30 maggio 1997, ha aderito alla già di per sé carente motivazione espressa dalla Commissione edilizia integrata limitandosi ad affermare che la stessa era comunque congruente rispetto ad una “migliore tutela del sito”.

In nessuno di essi - osserva il Consiglio di Stato - è stato enunciato un qualsivoglia riferimento a quanto esplicitamente e puntualmente chiesto dalla disposizione di legge, ossia la compiuta enunciazione della “natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato”; né in tutti e tre tali atti sono contenuti rilievi in ordine alla criticità, rilevata dal condominio, della proposta installazione del mezzo meccanico rispetto alla presenza delle volte a botte e a crociera presenti all’interno dello stesso stabile e parimenti assoggettate a tutela.

Tali innegabili carenze che si riscontrano nelle pronunce da parte dei soggetti competenti ad esprimersi sotto il profilo della compatibilità del progetto con il vincolo insistente sull’immobile dispiegano i propri effetti vizianti sul provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità il quale, a sua volta, non può che refluire altrettanto negativamente sulla susseguente ingiunzione a demolire susseguentemente emanata dallo stesso Comune, parimenti impugnata dal condominio e che risulta pertanto illegittima in via derivata rispetto al presupposto provvedimento di diniego: il tutto, con conseguente assorbimento di ogni altra censura dedotta e salvi e riservati restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione comunale adotterà nella riedizione dell’azione amministrativa di propria competenza.

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