Opere edilizie ante 1967 e prove mancanti: tra perizia di parte e rilievi aerofotogrammetrici del comune
Se il Comune accerta che, in base ai rilievi aerofotogrammetrici degli anni 1977 e 1987 in dotazione all'ente, gli immobili indicati dal richiedente non esistevano, il permesso di costruire è annullato legittimamente. Non è sufficiente, in tal senso, la perizia di parte per dimostrare l'esistenza dell'edificio sul quale è stata eseguita la demolizione e ricostruzione.
Torniamo ancora una volta sulle prove, anche aerofotogrammetriche, necessarie per dimostrare che un immobile fosse già esistente prima del 1967, cioè quando alcune opere edilizie non avevano l'obbligo di essere assentite con apposita autorizzazione.
Nel caso della sentenza 1900/2024 del 25 marzo del Tar Napoli, l'ente locale rilasciava il permesso di costruire avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente e cambio d'uso in commerciale, salvo poi annullarlo in quanto mancavano le prove dell'esistenza e della liceità del suddetto immobile prima dell'entrata in vigore della legge 765/67.
Ristrutturazione edilizia ricostruttiva: le prove mancanti
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in precedenza rilasciato in suo favore, fondato sulla circostanza che alcuni rilievi aerofotogrammetrici nella disponibilità dell’ente dimostrerebbero che gli immobili oggetto dell’istanza di rilascio di permesso di costruire sulla base delle previsioni della L.R.C. 19/2009, non presentavano, all’epoca di detta istanza, la consistenza dichiarata dagli interessati.
Nello specifico, su sollecitazione di terzi, il Comune resistente accertava che, in base ai rilievi aerofotogrammetrici degli anni 1977 e 1987 in dotazione all’ente, gli immobili indicati dal richiedente non esistevano:
Insomma, la pratica ediilizia veniva avviata per l’edificazione di una casa colonica e locale attiguo, su una particella agricola in realtà sgombra di manufatti, che solo nel 2021 veniva accatastata con nuova numerazione per creare due subalterni con manufatti e volumi estesi 14 mt. di lunghezza, in precedenza inesistenti e realizzati in assenza di un titolo legittimo.
Tra perizie e rilievi del comune: cosa conta di più?
Secondo i ricorrenti, il provvedimento violerebbe il legittimo affidamento del privato e le garanzie partecipative previste in suo favore dalla legge, posto che, con deduzioni di parte presentate nel corso del procedimento, sarebbe stata dimostrata la legittimità e la consistenza del fabbricato in questione, in forza di perizia giurata ante 1967, dei sopralluoghi effettuati dal tecnico incaricato e dei formulari dei rifiuti prodotti in cantiere: tali deduzioni sarebbero state, illegittimamente, pretermesse dal Comune procedente.
Inoltre, non è stata posta in essere una ricognizione diretta sul campo della esatta consistenza del manufatto e le dimensioni del fabbricato demolito, pari a mq.59,90, sarebbero dimostrate anche dai formulari dei rifiuti prodotti in cantiere.
Abusi edilizi: chi deve provare che risalgono a prima del 1967 per evitare la demolizione?
In virtù del principio di vicinanza della prova, è il proprietario (o il responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967.
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Demo-ricostruzione: non basta la perizia di parte
Il Tar evidenzia che i ricorrenti pretenderebbero di ricostruire l’esatta consistenza dell’immobile oggetto di demo-ricostruzione, asseritamente esistente da epoca anteriore all’anno 1967, in forza di una perizia di parte, di alcuni formulari di rifiuti e correlata valutazione degli stessi con relazione di parte.
Il 'problema' è che concreti elementi di segno contrario conducono, invece, a una ricostruzione della realtà fattuale di riferimento conforme a quella prospettata dalla P.A. procedente.
Cosa rileva, quindi?
I rilievi aerofotogrammetrici del comune sono determinanti
Ciò che conta, quindi, è rappresentato:
- dai rilievi aerofotogrammetrici utilizzati dal Comune procedente, nonché quelli prodotti dai controinteressati e riportati nella relativa perizia di parte;
- dalla situazione di fatto esistente prima del rilascio del titolo in seguito annullato, comprovato dal fatto che, nell’anno 2016 veniva presentata al Comune una distinta istanza edilizia, corredata da relazione tecnica, in cui si evidenziava che: “il lotto di terreno è completamente scoperto ed incolto ed i suoli confini sono delimitati da paletti e reti di ferro”.
In definitiva, non essendoci prove plausibili e concrete di una legittima preesistenza dell'immobile, è "conforme al paradigma normativo l’esercizio del potere di ritiro in autotutela del titolo edilizio fondato su una falsa rappresentazione della situazione di fatto, anche a prescindere da ogni considerazione in punto di conformità alle disposizioni vigenti del cambio di destinazione d’uso richiesto".
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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