Opere abusive completate? C'è il condono edilizio
Condono edilizio: per ottenerlo è necessario che l’opera sia terminata in base a due criteri, quello strutturale per le nuove costruzioni e quello funzionale per gli edifici esistenti
Il Consiglio di Stato ha posto fine a una questione poco chiara, quella delle opere edilizie abusive condonate. Secondo la sentenza 4287/2015, perché sia possibile ottenere il condono edilizio, è necessario che l’opera sia terminata. Per considerare la fine, i criteri sono di due tipi, strutturale per le nuove costruzioni e funzionale per gli edifici esistenti.
I tre casi
- Edifici abusivi realizzati ex novo: vale il criterio strutturale. Il riferimento è quello dell'edificio al rustico: si intende un’opera mancante solo delle finiture, come infissi, pavimentazione e tramezzature interne, ma in cui possano essere individuati con precisione i volumi. Diversamente, i lavori potrebbero continuare e non se ne potrebbe valutare l’entità.;
- Lavori interni: qui si applica il criterio funzionale.
- Situazione a metà, ossia interventi realizzati su edifici esistenti che implicano variazioni e ampliamenti volumetrici rilevanti. Per il CdS deve essere applicato il criterio strutturale perché alla fine dei lavori si ottiene un immobile completamente diverso dal precedente. Se il rustico del nuovo manufatto è stato ultimato, si può quindi ottenere il condono edilizio.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile