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Omessa dichiarazione dei redditi: il professionista è responsabile se non controlla l'intermediario

CTR Sicilia: il contribuente, a cui siano contestate la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili, non può invocare la circostanza di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti

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Non si può 'scaricare' tutta la responsabilità di un'omessa dichiarazione dei redditi sul proprio commercialista. Il principio - interessante in senso generale - è contenuto nella sentenza 4280/14 del 27 luglio 2020 della CTR Sicilia, dove si evidenzia che:

  • il contribuente a cui siano contestate la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture contabili non può invocare la circostanza di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti;
  • ai fini dell’esclusione di ogni profilo di negligenza è necessario che il contribuente dimostri di averne controllato l’effettiva esecuzione da parte del professionista. Alla luce di un recentissimo orientamento della Suprema Corte, infatti, la sospensione della riscossione è possibile solo dopo aver dimostrato di aver fornito al professionista la provvista di quanto dovuto all’Erario, di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato e di averlo denunciato all’Autorità giudiziaria (Cass., ord. n. 5661 del 2 marzo 2020).

Il caso

Un'impresa di costruzioni contestava una cartella del Fisco per l'omesso versamento IRES di Euro 1.609, l tardivo versamento dell'IVA periodica dei mesi di febbraio-marzo-aprile e luglio e l'omesso versamento dell'IVA annuale liquidato in euro 30.555.

La prova, nel concreto, è superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista.

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