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Obbligo di iscrizione e contribuzione a Cassa Edile per l'attività ausiliaria: i paletti della Cassazione

Vige l'obbligo di iscrizione e contribuzione a Cassa Edile per l’attività ausiliaria a quella edile svolta da un’impresa che applica ai propri dipendenti il contratto collettivo del commercio

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In materia di previdenzia e di contribuzione in edilizia, è piuttosto interessante esaminare l'ordinanza 9803/2020 del 26 maggio, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata positivamente in merito all’obbligo di iscrizione e contribuzione a Cassa Edile per l’attività ausiliaria a quella edile svolta da un’impresa che applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del commercio.

Nella pronuncia, gli ermellini hanno respinto il ricorso di un'impresa che deduceva la violazione delle disposizioni in ragione, essenzialmente, di una lettura della sentenza 17316/2003 della stessa Cassazione, dalla quale ricavava la sussistenza di una regola applicativa secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile esiste solo per le imprese che, ai sensi dell'art. 29 del DL 244/1995, sono indicate dai codici Istat da 45.1 a 45.45.2. e da tale regola, essendo il proprio codice Istat 71.32, fa derivare il fondamento della propria pretesa a non essere considerata soggetta all'obbligo di iscrizione dei propri lavoratori alla Cassa edile.

Sgravi contributivi e defiscalizzazione oneri sociali: il quadro corretto

Per la Cassazione questa tesi non tiene, in quanto quella sentenza forniva la corretta individuazione delle imprese edili destinatarie degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali (ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 383 del 1989 conv. nella L. n. 389 del 1989), in ipotesi di datore di lavoro che ne aveva beneficiato senza aver iscritto i propri dipendenti alla Cassa Edile, non provvedendo agli accantonamenti presso la stessa e versando, invece, su conti individuali quanto agli stessi dovuto per ferie, festività, mensilità aggiuntive ecc.

E' proprio in quel contesto - sottolineano gli ermellini - che si è affermato il principio, espresso dalla massima ufficiale, secondo il quale l'art. 29 del DL 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 341/1995, il quale detta criteri per la determinazione della retribuzione minima imponibile, si applica ai datori di lavoro esercenti attività edili, anche se in economia, indicati dai codici ISTAT da 45.1 a 45.45.2., i quali sono tenuti alla iscrizione alla Cassa edile e per i quali soltanto è prevista, ai sensi del comma terzo, la perdita degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori non denunciati alla Cassa edile.

Non hanno quindi alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro.

Assoggettamento alla Cassa edile se si accertano determinati elementi

Concludendo, la Corte territoriale nel caso di specie ha accertato che gli elementi documentali in atti deponessero per l'inclusione dell'attività svolta dalla società nell'ambito edile ed a tal fine ha esaminato la visura camerale e l'oggetto dell'attività sociale ivi indicato al cui interno è indicato il noleggio e lo smontaggio di ponteggi; da ciò ha tratto il convincimento che si tratti di attività ausiliaria a quella edile in quanto realizzatrice di una funzione accessoria che non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione se scissa dalla impresa ausiliata.

Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili i giudici hanno accertato che l’impresa ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.

Mancata iscrizione alle Casse Edili

La mancata iscrizione alle Casse edili, obbligatoria per le imprese edili che applicano CCNL edilizia, e l’eventuale mancato versamento della relativa contribuzione comporta infatti una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.

La nota di Confartigianato sulla vicenda

Anaepa Confartigianato ha comunicato che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili CNCE, richiamando la corrente sentenza, ha dato informativa al sistema nazionale delle Casse Edili ed Edilcasse con la comunicazione n.274 del 4 giugno, circa l’obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile anche per l’impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

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