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Obblighi di legge per i controlli di accettazione sui materiali da costruzioni ad uso strutturale nelle nuove cos

Il controllo di accettazione del Calcestruzzo

Una decina di anni fa, trovandomi come committente a dover completare i lavori su una casa appena acquistata al grezzo, chiesi al Direttore Lavori (DL) di poter esaminare la documentazione di progetto ed i controlli di accettazione eseguiti sui materiali utilizzati. Ricordo ancora lo sguardo perplesso del DL di fronte a tale richiesta, ma ancor più il mio stupore quando mi vidi presentare, come attestazione degli avvenuti controlli, le schede tecniche e le bolle di consegna fornite dal produttore di calcestruzzo e dall’acciaieria.

All’epoca dei fatti la prima versione 2005 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) si trovava ancora in regime di coesistenza con il vecchio D.M.1996 il quale, tuttavia, già ben chiariva, senza per altro sostanziali differenze rispetto alle successive NTC, quali fossero i compiti e gli obblighi del DL nei controlli di accettazione dei materiali. Anche le prescrizioni presenti a riguardo nelle Leggi 1086 /1971 e il DPR 380/2001, tuttora vigenti, erano evidentemente ignote al tecnico addetto a tali controlli.

Siamo oggi giunti alla imminente pubblicazione della revisione dell’attuale edizione 2008 delle NTC. Tuttavia, appare ancora inadeguata la conoscenza dell’argomento da parte dei DL se si tiene conto della frequenza delle non conformità presenti nelle richieste di prova che giungono quotidianamente ai Laboratori Autorizzati dal Min. dei LL.PP. secondo L.1086 per l’esecuzione delle certificazioni sui materiali da costruzione (nel seguito brevemente indicati come Laboratori Ufficiali).

Non a caso, anche nell’ultima conferenza unificata Stato-Regioni del 22/12/16, tra le richieste principali sottoposte al Governo, vi è quella di una revisione al DPR 380/11 che introduca da un lato sanzioni più severe per tutte le figure coinvolte nella costruzione, dal progettista fino al collaudatore, che non rispettino i controlli di legge, dall’altro l’obbligo di una formazione tecnica specifica dei professionisti addetti ai controlli.

Nel presente articolo, diviso in più parti per esaminare i controlli di accettazione sui principali materiali da costruzione contemplati dalle NTC, si cercherà dunque di fare un po’ di chiarezza su questo importante anello della catena di controlli obbligatori, dal progetto al collaudo, per garantire la sicurezza di una struttura. Per una più rapida consultazione, sono state anche evidenziate in corsivo le novità introdotte dalle recenti revisioni alle normative di imminente pubblicazione.

Vediamo quindi, cominciando dai controlli di accettazione sul calcestruzzo, a quali obblighi di legge deve attenersi il DL o, in alcune fasi successive, il Collaudatore.
Controllo della qualità dei componenti del conglomerato cementizio (§ 11.2.9 NTC) e della certificazione dell’impianto di produzione del calcestruzzo (§11.2.8 NTC):

  • Il DL, nell’accettare i materiali per uso strutturale prima della posa in opera, deve verificare la documentazione di accompagnamento degli stessi. Egli deve cioè verificare che tutti i materiali forniti all’impresa siano in possesso delle certificazioni che ne attestino l’origine e le caratteristiche e che rispondano, in particolare, alle specifiche di progetto o di capitolato. In particolare, nei casi in cui sia prevista la marcatura CE (es. cementi, aggiunte minerali, aggregati, additivi, fibre), la relativa attestazione obbligatoria deve essere verificata da DL.
  • Analogamente, deve essere preliminarmente verificato il possesso della certificazione del Controllo del Processo di Fabbrica (FPC) dei calcestruzzi prodotti presso un impianto di preconfezionato (anche un impianto mobile sito in cantiere). Nel caso in cui il calcestruzzo, limitatamente a getti inferiori a 1500mc, venga realizzato direttamente dall’impresa senza un processo industrializzato, essa avrà l’obbligo di eseguire e di sottoporre alla verifica del DL una prequalifica della miscela da utilizzare (11.2.9 NTC).
  • In caso di dubbi o ove prescritto negli specifici capitolati, il DL potrà comunque richiedere dei controlli di accettazione aggiuntivi sulle materie prime, come ad esempio quelli indicati per gli aggregati nella Tab. 11.2.IV delle NTC, o anche un qualifica in impianto di produzione del calcestruzzo prima dell’inizio dei getti.

 

Prelievi e controlli d’accettazione delle miscele di calcestruzzo (§ 11.2.5 NTC)

Per tutti i materiali da costruzione previsti nelle NTC, al momento della posa in opera, devono essere effettuati dei prelievi di campioni da sottoporre ai controlli sperimentali di accettazione presso un Laboratorio Ufficiale. Tali prelievi devono essere effettuati, in presenza dell’impresa, a cura del Direttore dei Lavori o di un tecnico di fiducia dello stesso, in numero sufficiente secondo quanto previsto dalle NTC. Si segnala che, nella nuova edizione delle NTC di imminente pubblicazione, è stato specificato che il tecnico di fiducia incaricato dei prelievi dal DL può essere lo stesso laboratorio di prova ufficiale a cui poi verranno affidate le prove.

In occasione dei prelievi, il Direttore dei Lavori dovrà anche redigere un Verbale di Prelievo. Pur non trovando nelle NTC precise indicazioni sui contenuti minimi di tale verbale, per quanto riguarda il calcestruzzo, è fondamentale che in esso siano riportate, le caratteristiche nominali del calcestruzzo fornito, gli estremi del corrispondente documento di consegna, la parte della struttura a cui esso è stato destinato, le verifiche documentali e allo stato fresco (almeno la classe di consistenza) eseguite alla consegna, la persona a cui vengono affidati i provini fino alla loro consegna al laboratorio ufficiale (esempio in Figura 1 - VEDI ALLEGATO).

Inoltre, tramite gli orari di carico riportati nella stessa bolla di consegna il DL dovrebbe anche verificare che i tempi di traporto e di eventuale attesa in cantiere prima del getto non siano stati superiori a quelli raccomandati dalle normative (ad es. nelle Linee guida del calcestruzzo preconfezionato) o comunque previsti in capitolato.        

Per quanto riguarda la verifica della classe di resistenza, le NTC prevedono due tipi di controllo, A e B (Tab.1). E’ consentito il ricorso al controllo di Tipo A solo per strutture con per volumi di miscela omogenea di calcestruzzo inferiori a 1500 m3.


Controllo d’accettazione di tipo A

  • Ogni controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali viene eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea (stessa ricetta e stessa Rck), o per ogni giorno di getto, mediante il prelievo di una coppia di provini cubici.
  • In totale devono essere comunque prelevati almeno 6 provini per ogni tipo di calcestruzzo impiegato (anche per getti inferiori a 100 m3) come schematizzato in Figura 2.
  • Il controllo di tipo A è riferito ad una quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Nel caso, ad esempio, si gettino 350 m3, si dovranno effettuare tre prelievi per i primi 300 m3 e comunque altri 3 prelievi per i 50 m3 rimanenti. Le norme non chiariscono se, in alternativa, sia possibile eseguire un controllo attraverso un sistema di media mobile partendo dalle prime tre coppie di provini e spostando il controllo, sempre su tre prelievi, utilizzando la coppia successiva come solitamente eseguito nel controllo statistico di tipo B.
  • Per costruzioni con meno di 100 m3 totali, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi (sei provini), è concessa una deroga al prelievo giornaliero.
  • I tre prelievi vengono individuati con le sigle R1, R2 ed R3 , dove R1 corrisponde al valore più basso della coppia. La resistenza media a 28 giorni (Rcm28) è la media dei tre prelievi R1, R2 e R3. Affinché il controllo di accettazione risulti superato, il valore minimo R1 (attenzione non il valore minimo di un singolo provino, ma quello medio di una coppia) ed il valore medio Rcm28, espressi in N/mm2, devono rispettare le seguenti equazioni :
    • Rcm28 ≥ Rck + 3.5
    • R1 ≥ Rck – 3.5

Controllo d’accettazione di tipo B

Il controllo di tipo B è riferito ad ogni specifica miscela di calcestruzzo e deve essere eseguito con una frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo. Ogni controllo è costituito da almeno 15 prelievi (30 cubetti), ciascuno su massimo 100 m3. Come già anticipato, per quanto non specificato nelle NTC, usualmente, i controlli successivi alle prime 15 coppie di provini vengono eseguiti con un sistema di media mobile slittando l’insieme di 15 prelievi sull’ultimo prelievo eseguito.
Per ogni giorno di getto di miscela omogenea, deve essere comunque effettuato almeno un prelievo (2 provini) anche con getti inferiori ai 100 m3.

Prove complementari (§11.2.7)
... segue ...

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