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Nuovo sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri

Patente a crediti: il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo la nuova Legge n.56/2024. Quando è obbligatorio richiedere la patente e quali sono i requisiti necessari per il rilascio? Come si richiede la patente? Quanti sono i crediti iniziali e i crediti minimi per poter operare nei cantieri? Domande e risposte in questo articolo.

Patente a crediti: si parte da 30 "punti", che verranno decurtati in caso di violazioni

I recenti fatti di cronaca sulle morti bianche dovuti alla mancanza di sicurezza nei cantieri edili, ha accesso i fari su tale problematica, innescando una serie di polemiche tra le parti in causa nonché tra le associazioni sindacali interessate.

La risposta del Governo non si è fatta attendere, tant’è che una legge è stata emanata in tema di irregolarità degli appalti, lavoro nero e sicurezza. Stiamo parlando della Legge n.56 del 29.04.2024 che ha introdotto delle modifiche all’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024. Quest’ultimo ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. n.81/2008 (TUSL), mediante l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, mediante il rilascio di una patente a crediti, che prevede sanzioni in caso di incidenti o altre fattispecie.

Il possesso di tale patente è richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei o mobili a partire dal 1° Ottobre 2024. Tuttavia, non vi è l’obbligo della patente per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale nonchè per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Tale sistema prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che verranno decurtati in caso di violazioni. A tal proposito vengono elencate nell’allegato I-bis della norma, n.29 fattispecie, ognuna delle quali riporta il numero di crediti decurtati. Le imprese e lavoratori autonomi non possono operare nei cantieri edili temporanei o mobili se hanno meno di 15 crediti sulla patente.
La patente viene rilasciata in formato digitale presso la sede competente dell’Ispettorato territoriale, previo possesso dei requisiti necessari, come elencato nel comma 1.

Per richiedere la patente è possibile autocertificare i requisiti necessari. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
In caso di controllo dopo il rilascio della patente, qualora venga accertata la non veridicità di quanto sia stato auto dichiarato, è prevista la revoca della patente. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.

Lo svolgimento di attività lavorative in caso di mancanza della patente o con un numero di crediti inferiore a 15, comporta una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 €, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, per un periodo di sei mesi.

La Legge 56/2024 rimanda a successivi decreti, i criteri di attribuzione di crediti aggiuntivi rispetto ai 30 iniziali e le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

L. 56/2024 Art.29: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Oggetto del nuovo sistema di qualifica delle imprese tramite la patente a crediti, è l’Art. 29 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” che al comma 19 riporta: “Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
Comma 1.

A decorrere dal 1° Ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata, in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Si riportano di seguito, altri comma del nuovo art.27 del D.Lgs 81 modificato dal comma 19 dell’art.29 della Legge 56/2024:

 

Autocertificazione dei requisiti necessari per richiedere la patente

Per l’ottenimento della patente, il legislatore riporta la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti come menzionato nel comma 2 del nuovo art.27 del D.Lgs 81.
Estratto dal comma 2 ‘’Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro’’

 

Chi rilascia la patente

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

 

Chi è obbligato a richiedere la patente a crediti

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III come evidenziato nel comma 15 del nuovo art.27 del D.Lgs 81 “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

 

Requisiti necessari per richiedere la patente

Il comma 19 dell’art.29 della Legge 56/2024 va a modificare il vecchio art.27 del decreto legislativo n. 81/2008 (TUSL), che nella nuova versione al comma 1 elenca i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sopra riportati, necessari per il possesso della patente.

 

Come richiedere la patente

La patente è rilasciata in formato digitale e deve essere richiesta presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, subordinatamente al possesso dei requisiti.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Come funzionano i crediti

Comma 5:  “La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) , con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati

Comma 9:  “I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti

Estratto dal comma 10: “La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

 

Sanzioni e decurtazione dei crediti

Estratto dal comma 11: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti

Comma 4: La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1”.

Comma 8:Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi”.

Comma 6: “Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I -bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I -bis , i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”.

Nuovi obblighi per il Committente o Responsabile dei Lavori

Il comma 19 dell’art.27 della L. 56/2024, alla lettera b) introduce una modifica al comma 9 dell’art.90 del TUSL, con l’aggiunta del “b-bis: verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA“

Secondo cui il committente o responsabile dei lavori è tenuto a verificare tra le altre cose, anche il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché il possesso della qualifica SOA per le imprese che ne sono provviste, in quanto esonerate dal possesso della patente.

L’omessa verifica del possesso della patente (art. 90 c.9 b-bis) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro;

Stessa sanzione per omessa trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (art. 101 c.1, 1° periodo).

« c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b -bis ) e c) , e 101, comma 1, primo periodo.»

 

IN ALLEGATO L'ARTICOLO INTEGRALE CON LE TABELLE RIASSUNTIVE DELLE SANZIONI E DEI RELATIVI PUNTI CHE VENGONO DECURTATI SULLA PATENTE.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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