Normativa Tecnica
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Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione: il testo ufficiale in italiano

Cambiano le regole sulla Marcatura CE e la certificazione dei prodotti da costruzioni. Il Parlamento Europeo ha ratificato il nuovo testo del regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR). Ecco il testo ufficiale, in Italiano.

Il 10 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha ratificato la versione aggiornata del regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR).

L'obiettivo di questa revisione è rendere i prodotti sostenibili uno standard nell'UE, promuovere modelli di business circolari e potenziare i consumatori per una transizione ecologica efficace.

Le novità del CPR, il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione

Il nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) adottato dal Parlamento Europeo rappresenta un passo significativo verso pratiche di costruzione sostenibili all’interno dell’UE. Si propone di rendere i prodotti sostenibili uno standard e sostiene i modelli di business circolari, essenziali per la transizione ecologica.

I punti salienti includono:

  • Prestazioni Ambientali Sostenibili nel Ciclo di Vita: i produttori saranno tenuti a divulgare le prestazioni di sostenibilità ambientale dei loro prodotti per tutto il ciclo di vita. Questo è fondamentale per stabilire e monitorare le soglie di carbonio incorporato, anche se si concentra solo sulle emissioni di gas serra piuttosto che sull’intero spettro ambientale.
  • Regole per l’Acquisizione Pubblica Verde (GPP): il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. Queste regole imporranno standard minimi di sostenibilità ambientale per gli acquisti pubblici, promuovendo mercati per prodotti da costruzione a basso tenore di carbonio e standardizzando le pratiche tra gli stati membri.

P9_TA(2024)0188
TESTI APPROVATI
Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))

L'articolo 96 determina l'entrata in vigore del nuovo CPR: "Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea." 

Definisce anche le date di applicazione: "Esso si applica a decorrere dal ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore], fatta eccezione per l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l'articolo 7,
paragrafo 1, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 12, primo comma, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 3, l'articolo 63, l'articolo 89 e l'articolo 90 e l'allegato I, l'allegato VII, l'allegato IX e l'allegato X, che si applicano a decorrere dal ... [data di entrata in vigore], e l'articolo 92, che si applica a decorrere dal ... [data - 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il nuovo regolamento nasce dall'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 e dalla valutazione effettuata dalla Commissione nel 2019, nonché dalla relazione sull'Organizzazione europea per la valutazione tecnica, che hanno evidenziato le prestazioni insufficienti del quadro sui prodotti da costruzione sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l'elaborazione di norme e la vigilanza del mercato.

Inoltre i riscontri ricevuti nel corso della valutazione hanno evidenziato la necessità di ridurre le sovrapposizioni, le contraddizioni e i requisiti ripetitivi, anche in relazione ad altre normative dell'Unione, al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica e limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.

Il nuovo regolamento proposto mira infatti a garantire l'adozione tempestiva di norme armonizzate e documenti per la valutazione europea, conferendo alla Commissione Europea il potere di imporre tali norme, ma con specifiche limitazioni per evitare contrasti con il regolamento stesso o altre normative dell'Unione. Queste limitazioni possono includere riferimenti obsoleti, disposizioni contraddittorie o non conformi ai requisiti essenziali stabiliti per i prodotti normativi.

Per mantenere la coerenza e l'integrità del sistema normativo, si sottolinea l'importanza del quadro giuridico orizzontale esistente, specificamente il regolamento (UE) n. 1025/2012, che dovrebbe essere applicato anche alle norme rese obbligatorie da questo nuovo regolamento. Questo quadro prevede anche la possibilità di sollevare obiezioni quando le norme non rispettano completamente i requisiti legali o le richieste di normazione pertinenti.

Inoltre, la Commissione è incaricata di supportare gli enti di normazione europei nello sviluppo di linee guida chiare per il processo di normazione, coprendo aspetti quali i ruoli, le responsabilità e le procedure. Questo sostegno è volto a garantire che le norme siano coerenti e conformi ai requisiti legali. La Commissione parteciperà attivamente anche nelle discussioni relative alla conformità delle norme, beneficiando delle sinergie con le attività orizzontali previste dal regolamento (UE) n. 1025/2012.

Per assicurare l'integrità e l'applicazione efficace del presente regolamento, è cruciale prevenire che gli operatori economici possano eludere permanentemente le normative vigenti utilizzando specifiche tecniche armonizzate ormai obsolete. Tali specifiche sono state originariamente adottate sotto il regolamento (UE) n. 305/2011. In risposta a questa problematica, la Commissione Europea è incaricata di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea i riferimenti alle norme armonizzate e ai documenti per la valutazione europea che sono stati pubblicati a supporto del suddetto regolamento, ma che riguardano specifiche categorie o famiglie di prodotti.

Questo ritiro dovrebbe avvenire non appena entrano in vigore le nuove specifiche tecniche armonizzate, che sono state adottate in conformità con il presente regolamento per le stesse categorie o famiglie di prodotti.

Questo processo garantirà che le normative restino attuali e rilevanti, evitando lacune legali che potrebbero essere sfruttate per aggirare le disposizioni intese a rafforzare la sicurezza, la sostenibilità e la conformità nel mercato dei prodotti da costruzione.

Di conseguenza con questo regolamento sarà necessario aggiornare e allineare gli obblighi giuridici per gli operatori economici a quelli previsti da altre normative dell'Unione, nonché aggiungere nuove disposizioni, anche per quanto riguarda la vigilanza del mercato, in modo da aumentare la certezza del diritto ed evitare interpretazioni divergenti.

 

Come sarà la marcatura CE con la nuova CPR

Le premesse del Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione

Il regolamento consta di 312 pagine e si apre con una serie di considerazioni (116) che riprendono considerazioni e principi che nella parte degli articoli dovranno poi essere adottati.

In questo articolo in cui forniamo anche il testo integrale approvato (in italiano) e che è possibile ritrovare in allegato, cercheremo di riprendere le considerazioni principali per poi proseguire in ulteriori pubblicazioni con l'approfondimento dei singoli articoli del CPR.

 

Marcatura CE e digitalizzazione

Nella predisposizione del regolamento si è ritenuto necessario istituire flussi di informazioni ben funzionanti, anche per via elettronica e utilizzando un formato leggibile meccanicamente, al fine di garantire la disponibilità di informazioni coerenti e trasparenti sulle prestazioni dei prodotti da costruzione lungo la catena di approvvigionamento.

Ciò con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza in termini di trasferimento delle informazioni. Questo perchè il garantire l'accesso digitale a informazioni complete sui prodotti da costruzione contribuirebbe alla digitalizzazione del settore delle costruzioni nel suo complesso, rendendo il quadro adeguato all'era digitale. Inoltre, fornire l'accesso a informazioni affidabili e durature significherebbe inoltre che gli operatori economici e gli altri attori non contribuirebbero reciprocamente alla rispettiva non conformità agli obblighi giuridici.

Ma non solo.

Il passaporto digitale dei prodotti

Il nuovo regolamento propone l'introduzione di un meccanismo di coordinamento adeguato e cost-efficiente per assicurare un'applicazione uniforme degli obblighi e dei requisiti definiti, mirando al rafforzamento del sistema normativo complessivo. Si sottolinea l'importanza di evitare decisioni divergenti che potrebbero complicare il quadro legale e creare disuguaglianze, ostacolando la libera circolazione nel mercato interno e aumentando i costi amministrativi per gli operatori economici.

In risposta a questo bisogno di coerenza, si prevede l'istituzione di un sistema europeo di informazione. Questo sistema avrà il compito di raccogliere interrogativi interpretativi, offrire soluzioni condivise e migliorare la distribuzione delle informazioni tra i sistemi nazionali. È cruciale che questo sistema affronti le questioni emergenti relative ai nuovi prodotti o modelli di business, oltre a situazioni impreviste che possano coinvolgere altre normative dell'Unione.

Particolare attenzione è dedicata alla digitalizzazione, che facilita l'accesso alle informazioni sui prodotti, incrementando la trasparenza e contribuendo alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dell'ambiente e della salute umana, riducendo contemporaneamente gli oneri amministrativi per gli operatori economici. Di conseguenza, si propone che la Commissione riceva il mandato di adottare atti per creare un passaporto digitale dei prodotti da costruzione.

Questo passaporto digitale dovrebbe essere allineato, per quanto possibile, al sistema esistente di passaporto digitale dei prodotti secondo il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, con l'obiettivo di standardizzare e semplificare i processi a livello UE.

Un dizionario dei termini per consentire una gestione digitale delle informazioni

Per aumentare la leggibilità meccanica e supportare l'ulteriore digitalizzazione nel settore delle costruzioni, è essenziale sviluppare un dizionario di dati comune basato su norme europee.

Questo strumento sarà fondamentale per regolare, pubblicare e standardizzare la struttura dei dati, insieme alle loro definizioni e descrizioni significative, per tutti i prodotti da costruzione rilevanti. Il dizionario di dati dovrebbe coprire ogni famiglia o categoria di prodotti, includendo tutte le caratteristiche essenziali e altre proprietà specificate nelle specifiche tecniche armonizzate, oltre ad altre informazioni richieste dal regolamento corrente.

L'implementazione di un dizionario di dati armonizzato a livello dell'Unione Europea facilita non solo la classificazione e l'uso di definizioni strutturate da parte delle autorità nazionali competenti, ma supporta anche la digitalizzazione avanzata del settore. Questa digitalizzazione include la modellazione delle informazioni di costruzione, i registri degli edifici, i passaporti digitali e altri registri, contribuendo significativamente all'efficienza e alla trasparenza nel settore delle costruzioni.

Marcatura CE e Sostenibilità

Anche la sostenibilità entra con maggiore importanza nel CPR. Nel 2021, il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo della Commissione di rendere più sostenibile il settore delle costruzioni, affrontando la sostenibilità dei prodotti da costruzione nel contesto della revisione del regolamento (UE) n. 305/2011. Questa mossa segue la comunicazione della Commissione del 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, che promuove un'Europa più pulita e competitiva. Il Consiglio, nel 2019, aveva già sollecitato la Commissione a promuovere la circolarità in questo settore. Inoltre, nelle sue comunicazioni del 2020 e 2021, la Commissione ha sottolineato la necessità di un ambiente edificato sostenibile per raggiungere la neutralità climatica e ha identificato l'edilizia come un ecosistema chiave per raggiungere gli obiettivi climatici e di sostenibilità, sottolineando l'importanza della trasformazione digitale per la competitività del settore. Ecco perchè si è operato con l’obiettivo di definire norme chiare per le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione, includendo soglie e classi di prestazione.

Ma su questo argomento, tra i principi ispiratori, viene riportata una novità straordinariamente importante: "i prodotti
direttamente riutilizzati in un'opera di costruzione non dovrebbero essere considerati nuovamente immessi sul mercato e pertanto non dovrebbero essere soggetti ad alcuna misura ai sensi del presente regolamento." 
e si precisa "L'esclusione dei prodotti usati dall'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata non dovrebbe tuttavia impedire agli operatori economici di optare per l'applicazione del presente regolamento come se il prodotto usato fosse nuovo."

Una rivoluzione, dovremo riscrivere le norme per molti nostri prodotti ?

Incentivi per la sostenibilità

Nel seguito tra i principi ne viene espresso un altro importante per la sostenibilità: "Al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione dovrebbe poter specificare soglie minime per le prestazioni ambientali dei prodotti da costruzione e requisiti ambientali dei prodotti che prevengano e riducano l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente."

Nei principi si affronta anche il tema degli incentivi per i prodotti sostenibili, evidenziando una visione in cui questi siano gestiti a livello centrale: "Al fine di incentivare l'uso di prodotti da costruzione sostenibili evitando nel contempo
distorsioni del mercato, nonché di assicurare l'allineamento con il regolamento ... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile], gli incentivi per l'uso di prodotti da costruzione sostenibili offerti dagli Stati membri dovrebbero riguardare i prodotti più sostenibili. La Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di coordinare gli
incentivi degli Stati membri al fine di stimolare la domanda di determinati prodotti ecosostenibili.
Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere incentivi per promuovere prodotti da costruzione rispettosi dell'ambiente e sostenibili non contemplati da specifiche tecniche armonizzate, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato"

Green Procurement

Gli appalti pubblici costituiscono il 14% del PIL dell'Unione Europea, rappresentando una leva significativa per promuovere l'uso di prodotti da costruzione sostenibili.

Questo approccio sostiene l'obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse, e favorire un'economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità. In questo contesto, i requisiti di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione dovrebbero essere inclusi negli appalti pubblici degli Stati membri, conformemente agli atti delegati che stabiliscono le prestazioni minime obbligatorie.

La Commissione dovrebbe quindi definire le caratteristiche essenziali da considerare nell'applicazione di questi requisiti attraverso specifiche tecniche, criteri di selezione, clausole di esecuzione, e criteri di aggiudicazione degli appalti. Sebbene vengano stabiliti standard minimi, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure più ambiziose nei loro appalti, a condizione che queste rispettino il quadro armonizzato.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici devono essere incoraggiate ad allineare i loro appalti ai criteri specifici per gli appalti pubblici verdi, che verranno definiti nei futuri atti delegati.

Questi criteri dovrebbero essere applicati quando i contratti richiedono una prestazione sostenibile minima per certe caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. La Commissione deve considerare le varie circostanze geografiche, sociali ed economiche degli Stati membri nella formulazione di questi atti delegati e valutare gli effetti delle normative sulla concorrenza, le PMI, e le soluzioni ambientali disponibili. Inoltre, è prevista la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di derogare ai requisiti in circostanze particolari, come l'esistenza di un unico fornitore o costi sproporzionati.

 

Più informazioni, ma non pubblicitarie

Nelle premesse il regolamento evidenzia che per migliorare la sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità dei prodotti da costruzione, è essenziale che le dichiarazioni di prestazione e conformità siano complete e facilmente accessibili. Queste dovrebbero includere tutte le informazioni necessarie per utenti e autorità, permettendo anche l'aggiunta di informazioni supplementari da parte dei fabbricanti, a patto che le dichiarazioni rimangano chiare, uniformi e non siano usate impropriamente a scopi pubblicitari.

Inoltre, per alleggerire l'onere degli operatori economici, si dovrebbe permettere ai fabbricanti di fornire le dichiarazioni di prestazione e conformità in formato elettronico e di renderle disponibili sui siti web in modo sicuro, non modificabile e facilmente accessibile. Queste dichiarazioni dovrebbero essere leggibili sia dall'uomo che meccanicamente e chiaramente collegate ai prodotti a cui si riferiscono. Inoltre, un formato informatico standardizzato, necessario per ciascuna specifica tecnica armonizzata, faciliterebbe l'implementazione di applicazioni per controllare la conformità alle normative locali del luogo in cui il prodotto è utilizzato.

  

Semplificazioni per le piccole aziende

Per garantire che i prodotti da costruzione rispettino i requisiti dell'Unione Europea e beneficino della libera circolazione delle merci, è evidenziata la necessità che i fabbricanti emettano una dichiarazione di conformità insieme alla dichiarazione di prestazione.

Questo allinea il sistema normativo per i prodotti da costruzione al regolamento (CE) n. 765/2008.

Per ridurre gli oneri amministrativi, queste due dichiarazioni dovrebbero essere combinate. Inoltre, per alleggerire ulteriormente il carico sulle piccole e medie imprese, si dovrebbero adottare misure di semplificazione, come la condivisione dei risultati dei test, il riconoscimento dei certificati, e l'uso di documentazione tecnica in maniera estensiva.

Le microimprese potrebbero beneficiare di procedure di verifica più flessibili e ridurre i requisiti per i prodotti fabbricati su specifica.

In casi specifici, quando i prodotti sono destinati a un'unica opera di costruzione, potrebbero esserci delle esenzioni dall'obbligo di produrre tali dichiarazioni. Infine, se un prodotto rientra nei criteri per una procedura semplificata, il fabbricante può scegliere di applicare tale procedura o emettere le dichiarazioni in modo tradizionale, per meglio soddisfare le esigenze dei clienti. 

Per assicurare la funzionalità, sicurezza e sostenibilità dei prodotti da costruzione, è essenziale che tutti gli operatori della catena di fornitura e distribuzione rispettino le norme dell'Unione e distribuiscano solo prodotti conformi. È importante definire chiaramente gli obblighi di questi operatori per migliorare la chiarezza giuridica.

 

Una sola marcatura, per evitare confusione

Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l'unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.

Queste marcature extra possono anche danneggiare la chiarezza e l'efficacia della marcatura CE e creare svantaggi competitivi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero trovarsi svantaggiate. Nonostante il divieto di marcature aggiuntive sullo stesso prodotto della marcatura CE, altri tipi di marcature sono permessi sul mercato unico, a patto che non confondano o ingannino il consumatore né compromettano la visibilità o la comprensibilità della marcatura CE.

Nei principi a questo punto viene espresso però un nuovo concetto, non del tutto chiaro, che andrà approfondito: "Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate, se disponibile.". E se non disponibile, si proseguirà con il benestare tecnico ? lo vedremo nel proseguo dell'analisi del testo.

 

Durabilità dei prodotti

Sotto il tema della durabilità sono espressi due principi fondamentali. Il primo riguarda i prodotti "Con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e la durabilità dei prodotti da costruzione, i fabbricanti dovrebbero garantire che i prodotti possano essere utilizzati il più a lungo possibile."

Il secondo si riallaccia al tema della manutenzione, ovvero di poter salvaguardare la manutenzione: "Un uso così lungo richiede una progettazione adeguata, l'uso di parti affidabili, la riparabilità dei prodotti, la disponibilità di informazioni sulla riparazione e l'accesso a pezzi di ricambio. Qualora i pezzi di ricambio non siano comunemente disponibili sul mercato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di imporre al fabbricante di garantire la disponibilità di tali pezzi di ricambio a un prezzo ragionevole e non discriminatorio per un periodo di dieci anni, prorogabile nel caso in cui si preveda che la disponibilità per un periodo più lungo aumenti la durata di vita del prodotto."

 

Marcatura CE e Stampa 3D

Nei principi del nuovo regolamento viene trattato anche l'argomento stampa 3D. In sostanza, viene enunciati che  "Al fine di evitare che gli obblighi previsti dal presente regolamento siano elusi nei casi in cui la tecnologia di produzione, ad esempio la stampa 3D, potrebbe coinvolgere diversi attori che contribuiscono alla progettazione e alla fabbricazione di un prodotto da costruzione, come le serie di dati 3D, è necessario definire chiaramente il ruolo del fabbricante. La persona fisica e giuridica che produce un prodotto da costruzione, ad esempio mediante la stampa 3D, dovrebbe assumersi la responsabilità dell'intero prodotto a norma del presente regolamento, a meno che non vi sia un'altra persona che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o che si assume la responsabilità del prodotto rilasciando una dichiarazione di prestazione e di conformità."

 

Marcatura CE dei prodotti commercializzati in Internet

Il regolamento punta a chiarire l'applicabilità del CPR anche alle vendite online e ad altre vendite a distanza, evidenziando nelle premesse che sia opportuno "definire a quali condizioni si considera che un determinato prodotto
sia offerto a clienti nell'Unione. Poiché il commercio elettronico presenta maggiori probabilità di non conformità, gli Stati membri dovrebbero compiere uno sforzo particolare per designare un'unica autorità di vigilanza del mercato per individuare le offerte di vendita a distanza rivolte ai clienti sul loro territorio, affinché le autorità di vigilanza del mercato competenti possano adottare misure adeguate. Le offerte nella valuta degli Stati membri, disponibili tramite un dominio Internet registrato in uno degli Stati membri o facente riferimento all'Unione o a uno degli Stati membri e per le quali è previsto l'invio in qualsiasi Stato membro, dovrebbero essere considerate rivolte a clienti nell'Unione.
Anche altri elementi, come l'uso della lingua ufficiale di uno Stato membro, possono  essere considerati dalle autorità di vigilanza del mercato come un'indicazione del fatto che l'offerta è rivolta a clienti nell'Unione."

Obblighi di Marcatura CE: quando partono?

Per assicurare la certezza del diritto e la chiarezza nelle normative, è essenziale specificare la durata di validità delle valutazioni tecniche relative ai prodotti da costruzione. Questi prodotti possono essere immessi sul mercato solo se conformi ai documenti per la valutazione europea stabiliti dal regolamento (UE) n. 305/2011. È fondamentale che tanto le caratteristiche essenziali dei prodotti quanto i metodi per la loro valutazione siano definiti attraverso specifiche tecniche armonizzate, sviluppate per le diverse famiglie e categorie di prodotti.

In questo contesto, i requisiti e gli obblighi che gravano sugli operatori economici relativi a una specifica famiglia o categoria di prodotti diventano applicabili obbligatoriamente solo a partire da dodici mesi dopo l'entrata in vigore della specifica tecnica armonizzata. Questo periodo di tempo garantisce che tutti gli operatori abbiano la possibilità di adeguarsi alle nuove norme. Ulteriori proroghe possono essere concesse e specificate al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, per garantire un adeguamento graduale e informare adeguatamente tutti gli stakeholder coinvolti.


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