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Nuovo Regolamento degli Appalti Europeo: il commento del Prof. Arlati, esperto di BIM

Nuovo Regolamento degli Appalti Europeo: il commento del Prof. Arlati, esperto di BIM e progettazione innovativa

Ultimo aggiornamento 17/01/2014

La nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici dell’Unione Europea

E’ stata approvata ieri 15 Gennaio 2014 dal Parlamento Europeo la nuova normativa che disciplinerà gli appalti pubblici e l’attuazione di servizi in concessione, con le sigle: PE 519.991; P7_TA-PROVV(2014)01-15.

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Per quanto è possibile evincere da una prima affettata lettura dei paragrafi più rilevanti delle 596 pagine della normativa il provvedimento non delude le aspettative di innovazione che gli studiosi e gli operatori più sensibili del settore delle costruzioni auspicano da tempo: la portata del provvedimento investe la natura stessa dell’attività di affidamento degli appalti pubblici, mettendone in discussioni la prassi e i fondamenti concettuali consolidati– ma altrettanto consunti e inadeguati a fronteggiare la domanda di servizio pubblico a fronte della contrazione delle risorse disponibili.

Scopo principale è offrire alle Comunità di utenti servizi migliori, tanto economicamente più vantaggiosi sul piano qualitativo quanto sul ruolo di stimolo della crescita produttiva e dell’applicazione delle tecnologie innovative promettenti, per attribuire più valore all’impiego del danaro pubblico non per mezzo della rincorsa al prezzo più basso, invece introducendo criteri di premialità che valorizzino i risultati di servizio ai cittadini.
Infatti la nuova normativa elegge a suo fondamento alcuni paradigmi strategici quali la necessità di perseguire l’innovazione nella pratica delle gare, insieme con l’indicazione esplicita di orientamento dei criteri di valutazione basati sulla sostenibilità ambientale e sociale, sulla valorizzazione delle risorse economiche e produttive presenti a partire dalle piccole e medie imprese, cui viene aperta la possibilità di partecipare con pari dignità alle gare d’appalto non pregiudicate da acquisiti diritti di prelazione degli attori tradizionalmente privilegiati. Importanti novità vengono prospettate per la concezione dei criteri di valutazione nelle gare d’appalto, quali la partecipazione dei sub-contraenti fino dalle prime fasi di decisione, la negoziazione collettiva, in dialettica con i committenti delle pubbliche Amministrazioni: applicare questo ed altri indirizzi qui previsti nel breve tempo che ci separa dal’entrata in vigore della nuova normativa, significa lanciare una sfida all’immobilismo burocratico che ci escluderebbe dalla capacità di competere sullo scenari non solo internazionale, ma dentro i confini stessi del nostro Paese e delle nostre città.

Un altro aspetto molto importante è la esplicita volontà di non consentire, per mezzo dei nuovi criteri di valutazione qualitativa per le gare, la pratica del “Dumping sociale”, cioè la tentazione dominante nell’approccio basato sul minimo prezzo d’appalto, a ridurre i diritti dei lavoratori e l’ammontare del valore economico attribuito alla remunerazione del lavoro a tutti i livelli, ivi compreso quello dei tecnici e professionisti, a vantaggio dei contractors che controllano la globalità dell’appalto.

Tra i tanti aspetti che dovrebbero essere richiamati all’attenzione, merita rilievo per i detentori delle competenze professionali coinvolti nel processo di innovazione normativa il sostanziale mutamento di paradigmi e parametri di valutazione: il valore attribuito ai fattori di “sostenibilità ambientale e sociale”, del criterio “ottimizzazione del rapporto qualità – prezzo”, “trasparenza e competizione”, misura dei vantaggi per i contribuenti, introducono la necessità di sistemi cognitivi ben più ricchi e complessi di quelli poveramente “quantitativi” in vigore nell’attuale disciplina degli appalti, fortemente multidisciplinari ed integrati tra competenze tanto diverse quanto obbligate alla cooperazione.

Assistiamo alla potenziale generazione di un processo di conoscenza, progetto, decisione ed attuazione fortemente condiviso dalle Comunità portatrici di interesse e delle relative competenze, ad un rinnovato ruolo di leader nello sviluppo economico e sociale delle Pubbliche Amministrazioni più attrezzate sul piano cognitivo e di partecipazione delle Collettività alla Politica (con la P maiuscola): speriamo che anche il nostro Paese possa giocare con successo il suo grande patrimonio di risorse inespresse in questo scenario di sviluppo.

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Un’ultima considerazione riservata alle tecnologie di rappresentazione, elaborazione e gestione di un processo edilizio e di fornitura di servizi tanto ricco quanto complesso: gli operatori professionali forse avrebbero preferito che l’ampio e ripetuto riferimento alle procedure e tecnologie innovative invocate nella Direttiva per attuare obiettivi così impegnativi, fossero accompagnati da un esplicito riferimento alle tecnologie digitali di gestione del processo edilizio e di fornitura di servizi conosciute come Open BIM – Building Information Modeling; ancora, che la tanto invocata Interoperabilità tra i sistemi di dati e di elaborati tecnico-economici attorno a cui si materializzano le gare di appalto, fosse indicato con il nome del modello cognitivo più titolato e diffuso a nostra conoscenza: IFC – Industry Foundation Classes.

Ma è evidente che guadagnarsi un ruolo da protagonista, in accordo con la nuova tendenza affermata dalla Direttiva, non è un diritto di prelazione per nessuno: bisognerà conquistarselo !

Ezio Arlati. Milano, 16 Gennaio 2014 .

Prof. Arch. Ezio Arlati