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Nuovo regime forfettario: sei dentro anche se la tua attività è per l'ex datore di lavoro! Le specifiche

Agenzia delle Entrate: i forfettari con attività prevalente esercitata nei confronti degli ex datori di lavoro sono fuori dal nuovo regime soltanto dal 2020

Regime forfettario e prevalenza attività per l'ex datore di lavoro

Nuovo regime forfettario: se eserciti la professione prevalentemente per il tuo ex datore di lavoro, ci rientri? La risposta è SI, almeno fino al 2020, e anche oltre se i ricavi dovessero risultare inferiori al 50% dei ricavi complessivi: la causa ostativa relativa allo svolgimento dell'attività autonoma prevalente per l'attuale o il precedente datore di lavoro o per soggetti a questo riconducibili, ai sensi della lett. d-bis), comma 57, art. 1, legge 190/2014, deve essere verificata solo al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime.

L'Agenzia delle Entrate, che aveva già espresso questo concetto nella circolare 'madre' sul nuovo regime forfettario (n.9/E/2019), ci torna anche nel recente interpello n.134 pubblicato il 6 maggio 2019, relativo appunto all'art.1, comma 57, lettera d-bis) della legge 190/2014, come modificato dall’art.1, commi da 9 a 11, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Attività di lavoro esercitata prevalentemente per l'ex datore di lavoro: come la mettiamo col regime forfettario?

Nel 'nostro' caso, la contribuente/istante, dipendente presso l'ex datore di lavoro, nel febbraio 2018 ha deciso di avviare un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio e ha aderito al regime di tassazione forfettario. Nel corso del 2018, la contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019, l’istante ritiene, in base alle stime effettuate, che i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo. Si chiede un parere in merito all'applicabilità della richiamata causa ostativa, per cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Le Entrate sono piuttosto 'secche': i forfettari con attività prevalente esercitata nei confronti degli ex datori di lavoro sono fuori soltanto dal 2020. Viene quindi confermato che l'emersione della causa ostativa deve essere valutata solo al termine del periodo d'imposta in cui il regime è applicato.

La causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, prima delle modifiche della Legge di Bilancio 2019, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali.

Periodo di imposta, requisito di prevalenza e regime forfettario agevolato

Quindi, ricapitolando:

  • la verifica del requisito della cosiddetta "prevalenza" deve essere effettuato soltanto alla fine del periodo d'imposta e, con riferimento alla fattispecie rappresentata, ritiene che il contribuente possa aderire al regime forfetario per il 2019 poiché la presenza della causa ostativa deve essere verificata nel medesimo anno (2019) e, se concretizzata, comporta la decadenza nell'anno successivo (2020), ai sensi del comma 71, dell'art. 1 della legge 190/2014;
  • di conseguenza, se nel 2019 i compensi percepiti nei confronti dell'ex datore di lavoro, o di soggetti allo stesso riconducibili, dovessero risultare inferiori al 50% dei ricavi complessivi, il contribuente non decade dall'applicazione del regime agevolato nemmeno nel 2020, non risultando integrata la causa ostativa citata.