Titoli Abilitativi | Edilizia | T.U. Edilizia
Data Pubblicazione:

Nuovo DDL Semplificazioni: silenzio-assenso per il permesso di costruire in zone vincolate

Il nuovo DDL Semplificazioni prevede la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi.

Oltre al Decreto "Stop Cessioni", che di fatto ha chiuso ogni discorso per quanto riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura come utilizzo di Superbonus e altri bonus, nel Consiglio dei Ministri n.75 del 26 marzo è stato apprrovato anche un altro importante provvedimento, che contiene una misura di rilievo sull'edilizia, per quanto riguarda la formazione del silenzio-assenso in caso di richiesta di permesso di costruire in zona vincolata.

Si tratta del disegno di legge "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", che introduce diverse semplificazioni per attività commerciali, pubbliche amministrazioni e cittadini.

E' importante sapere che, essendo un disegno di legge, avrà un suo percorso in Parlamento, che dovrà tramutarlo in legge per la sua entrata in vigore.

 

Permesso di costruire in zone vincolate: ok al silenzio-assenso

L'articolo 13 della bozza (che potete scaricare in allegato) va a modificare l'art.20 comma 8 primo periodo del dpr 380/2001, stabilendo che, dopo le parole "fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24", sono aggiunte le seguenti: "Nei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora sia stata preventivamente acquisita specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato relativamente al medesimo intervento da parte dell’autorità preposta alla cura di tali interessi, il silenzio-assenso, al ricorrere delle condizioni previste dal presente comma, si intende comunque formato".

Di fatto, quindi, il silenzio-assenso diventa uno 'strumento' col quale si può perfezionare la richiesta di permesso di costruire, anche in zone vincolate.

 

L'abc del permesso di costruire: interventi edilizi, richiesta, presupposti per il rilascio

Caratteristiche del Permesso di costruire e disamina di alcuni interessanti indirizzi giurisprudenziali: dagli interventi subordinati al PdC, ai soggetti legittimati a richiederlo, all’esame dei caratteri di trasferibilità, onerosità e irrevocabilità, ai presupposti per il rilascio ed infine all’efficacia temporale e decadenza del titolo.


Scopri tutto su Ingenio!

 

Permesso di costruire con silenzio-assenso: come funzionerà?

In pratica, il DDL propone di modificare la parte dell'art.20 comma 8 Testo Unico Edilizia dove prevede che non si possa applicare il silenzio-assenso in presenza di vincoli.

Il titolo abilitativo, con la nuova semplificazione, sarà invece acquisito (la domanda si intenderà approvata) in caso di inerzia del comune, a patto che per il medesimo intervento siano stati acquisiti autorizzazione, nulla osta o attto di assenso comunque denominato da parte dell'Autorità preposta al vincolo.

In definitiva: se chi chiede il permesso di costruire ha già in mano il nulla osta sui vincoli (siano essi idrogeologici, ambientali, paseaggistici o culturali) e l'Ufficio tecnico del comune resta 'silente' per il periodo previsto dall'art.20 del dpr 380/2001, il titolo abilitativo si perfezionerà con le modalità del silenzio assenso, salva chiaramente l'autotutela della PA.

 

Autotutela: da 12 a 6 mesi

Lo stesso DDL riduce inoltre da 12 a 6 mesi i termini entro cui l'amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi (anche permessi edilizi formatisi per silenzio assenso, ad esempio).

L'art.2-nonies della legge 241/1990 prevede, al momento, che la PA possa annullare un atto illegittimamente formatosi in caso di interesse pubblico e lo può fare entro 12 mesi.

Quindi, per gli atti approvati che la PA vorrà poi annullare in autotutela, ci saranno solamente 6 mesi, anche in caso di silenzio-assenso maturato (il termine non 'vale' in caso di atti ottenuti con la frode o tramite false dichiarazioni).


LA BOZZA DEL DDL SEMPLIFICAZIONI APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

Allegati

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Leggi anche