Codice Appalti | BIM | Appalti Pubblici | Professione | Progettazione | Tariffe Professionali
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Nuovo Codice Appalti operativo dal 1° luglio: tutte le novità per gare di progettazione, nuovo RUP, appalto integrato, BIM

Il Nuovo Codice Appalti prende piena operatività per i contratti banditi dal prossimo 1° luglio: nel caso della progettazione (si passa da 3 a 2 livelli), però, ciò che discrimina non è il conferimento dell'incarico quanto le procedure di scelta dei progettisti, avviate prima o dopo del 1° luglio 2023. Occhio al periodo transitorio e al fuori perimetro degli appalti PNRR, che seguono una strada parallela

Sabato 1° luglio 2023 è data da cerchiare in rosso fuoco sul calendario perché diventerà ufficialmente operativo il Nuovo Codice Appalti, d.lgs. 36/2023, che progressivamente andrà a sostituire il 'vecchio' d.lgs. 50/2016, con al suo interno novità di rilievo che interessano da vicino non solo le imprese edili interessate agli appalti pubblici ma anche i professionisti tecnici, impegnati con le gare di ingegneria e architettura e insigniti, in alcuni casi, del ruolo di direttore lavori o RUP.

In questo articolo riepiloghiamo le principali novità di interesse per il comparto edilizia/costruzioni, rimandando agli approfondimenti già pubblicati su alcuni temi e ricordando - ce ne occupiamo nell'ultimo paragrafo - che il periodo transitorio è lungo e va considerato in maniera totale per evitare errori di valutazione.

Livelli di progettazione: da 3 si passa a 2. Compensi col DM Parametri

Per quel che riguarda le gare di progettazione (ingegneria e architettura), l'articolo 41 del d.lgs. 36/2023 conferma l'addio al progetto definitivo del d.lgs. 50/2016.

Non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici:

  • il progetto di fattibilità economica;
  • il progetto esecutivo.

L'allegato I.13 contiene le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Considerato che l'Allegato I.13 fa riferimento specifico al DM Parametri (DM Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), i corrispettivi (compensi) dei progettisti dovranno rispettare tali indicazioni.

Rimandando all'approfondimento che scandaglia nel dettaglio le novità semplificative del Nuovo Codice, ricordiamo che come indicato dall'art.225 comma 9 del d.lgs. 36/2023, le 'vecchie' norme sui 3 livelli di progettazione (art. 23 del d.lgs. 50/2016) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso d'opera, cioè per i quali la scelta dei progettisti è stata effettuata prima del 1° luglio 2023.

Solo per quelli per i quali la scelta è stata effettuata dal 1° luglio in poi, scattano le nuove regole e i 2 livelli di progettazione.

Tradotto: non conta tanto il conferimento dell'incarico quanto le procedure di scelta dei progettisti, avviate prima o dopo del 1° luglio 2023.

Nuovo Codice Contratti pubblici: l’eliminazione del progetto “definitivo”

La sintesi dell’intervento di Lorenzo Buonomo, ingegnere civile, vice coordinatore della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, presentato in occasione della tavola rotonda "Il nuovo Codice dei contratti pubblici", organizzata dal medesimo Ordine e da ANCE Torino lo scorso 6 aprile.


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L'appalto integrato

Si tratta di una novità molto importante anche per i progettisti, perché per i lavori pubblici si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice.

Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Sono esclusi dall'applicazione di cui sopra gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Dal 1° luglio 2023 quindi, come stabilito dall'art. 44 del d.lgs. 36/2023, per le nuove procedure di lavori pubblici, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, potranno stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Per tutti i dettagli, rimandiamo all'approfondimento dedicato.

RUP: tutto sul nuovo responsabile unico del progetto

Nel nuovo Codice nasce la figura del responsabile unico del progetto (RUP), che 'prima' era il responsabile unico del procedimento.

Al 'nuovo' RUP è affidata la responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti addetti all’unità medesima in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.

L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.

Nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici il RUP sostituisce il RUP

Il (vecchio) RUP diventa (nuovo) RUP: analisi, commento e considerazioni sul passaggio, nel Nuovo Codice Appalti, alla figura del responsabile unico di progetto, che sostituisce il vecchio responsabile unico del procedimento.


Leggi l'approfondimento completo di Ermete Dalprato!

Appalti sotto-soglia: quante semplificazioni?

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia (fino a 5,3 milioni di euro), le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione.

Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.

E' prevista, quindi, una riduzione dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità. 

Riepilogando: per i contratti "sotto soglia" - come ricordato da ANAC - le stazioni appaltanti provvedono:

  1. mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art.50); 
  2. mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (art.50), senza bisogno di una motivazione specifica.

L'affidamento diretto e i servizi di progettazione: a livello di procedure cosa cambia?

Tra le novità più 'sensibili' e 'impattanti' del Nuovo Codice Appalti annoveriamo la revisione (semplificazione) delle procedure di affidamento, che interessano anche i professionisti tecnici in quanto, dentro queste procedure, rientrano anche i cosiddetti servizi di ingegneria e architettura (cioè i bandi di progettazione).

L'articolo 50 del d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

  • a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  • c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14;
  • e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

BIM: la spinta del Nuovo Codice

Il nuovo Codice spinge forte sul tasto BIM: dal 1° gennaio 2025 infatti bisognerà predisporre i progetti superiore a 1 milione di euro tramite BIM.

Non solo: è previsto un cambiamento nella modalità degli incentivi per funzioni tecniche e per l'utilizzo del BIM ai tecnici della pubblica amministrazione: come precisato dal nuovo testo, "per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al primo periodo è aumentato del 15 per cento". Si tratta, appunto, dell'utilizzo del BIM.

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: inquadramento e principi generali su digitalizzazione e BIM

Digitalizzazione e BIM sono parte, in modo stabile, della disciplina dei Contratti Pubblici. La strada è tracciata ed è stata confermata con l'attuale approvazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Con questo articolo iniziamo un percorso di approfondimento del nuovo testo normativo, focalizzato appunto su digitalizzazione e BIM.


Leggi l’approfondimento di Angelo Rota e Andrea Versato su Ingenio!

Si prevede inoltre che il 20% delle risorse derivanti da finanziamenti europei dovrà essere utilizzato per acquistare beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

  • a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  • b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  • c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Subappalto a cascata

Per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.

Illeciti professionali e cause di esclusione

Nella riformulazione dell'art.80 del vecchio Codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie.

In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Made in Italy

Tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale.

Si tratta di una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi.

Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità.  

Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera.

Appalti PNRR e PNC

Come chiarito dall'ANCI nella nota illustrativa al decreto, per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Il periodo transitorio e gli appalti PNRR fuori dal perimetro

Il Codice è entrato in vigore lo scorso 1° aprile 2023 ma le norme e i relativi allegati acquisteranno efficacia solo dal 1° luglio 2023, come espressamente indicato nell'articolo 229.

Il periodo transitorio continuerà sino al 31 dicembre 2023, prevedendo l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice Appalti e dei Decreti Semplificazioni (DL 76/2020) e Semplificazioni bis (DL 77/2021).

Praticamente, semplificando:

  • per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si continuano ad applicare le norme procedurali di cui al decreto legislativo 50/2016;
  • fino al 31 dicembre 2023, inoltre, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi alcune specifiche norme di cui al decreto legislativo 50/2016.

Appalti e periodo transitorio: come orientarsi tra vecchio e nuovo Codice. Contratti PNRR fuori dal perimetro

Previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (DL 76/2020) e semplificazioni bis (DL 77/2021).


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