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Nuovo Codice Appalti: ecco la proposta OICE per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Appalto integrato, livelli di progettazione, compensi, requisiti, particolarità del periodo transitorio: tantissimi i temi affrontati nel webinar OICE dedicato al Nuovo Codice Appalti operativo dal prossimo 1° luglio, con la stesura e la condivisione di un disciplinare tipo per i servizi di ingegneria e architettura che tiene conto delle novità del d.lgs. 36/2023 ma anche delle vecchie linee guida ANAC e del bando tipo n.3 che dovrà essere aggiornato nei prossimi mesi.

Il nuovo Codice Appalti è ormai alle porte: da sabato 1° luglio si parte operativamente con le disposizioni del d.lgs. 36/2023, ma i dubbi restano tanti soprattutto per le regole del periodo transitorio, visto che per le procedure in corso sappiamo che si contoinuerà a seguire il 'vecchio' d.lgs. 50/2016 ma, sull'affidamento dei servizi di progettazione, qualche perplessità in più rimane.

Per fare chiarezza su questo aspetto ma non solo, in pratica per un ripasso con spunti interessantissimi sulle novità che attendono, nel pomeriggio del 27 giugno l'OICE ha tenuto un webinar dove è stato presentato e condiviso - è disponibile in allegato - una proposta di schema di disciplinare/bando tipo per gli affidamenti di ingegneria e architettura (gare di progettazione) redatto sulla base delle specifiche del Nuovo Codice Appalti ma anche in continuità con i documenti precedenti di riferimento in tal senso.

OICE: il Codice Appalti è politica industriale

Ha apaerto i lavori il presidente dell'OICE Giorgio Lupoi, rimarcando che il Codice è uno strumento di politica industriale, necessario anche per le criticità attuali sulla realizzazione delle opere pubbliche, anche di matrice PNRR.

"La sua gestazione - ha detto il presidente OICE - è stata piuttosto complessa, ma lo scopo del webinar è di essere di supporto per gli operatori e il Paese: prima il disciplinare, poi anche altri strumenti. Siamo favorevoli al Codice perché il principio di fiducia e di equilibrio nei rapporti va a sanare il rapporto da noi chiamato 'RE-sudditi' nel vecchio Codice, che in questo nuovo Codice finalmente non c'è più. Tra l'altro la digitalizzazione sta modificando non poco le carte in tavola, per cui le proposte - adesso e nel futuro - saranno sempre determinanti, la procedura di selezione dell'OE è importante per avere un progetto di qualità, ed ecco perché proponiamo di estendere e non di limitare a 3 anni la capacità tecnica (anche competenze maturate 5 anni fa, probabilmente, sono idonee)".

Per quel che riguarda l'appalto integrato, le PA dovranno fare attenzione perché in alcuni casi è uno strumento molto utile, in altri un po' meno.

Poi la parola è passata all'Avvocato Andrea Mascolini, il quale ha sottolineato l'obiettivo sia dell'incontro che del disciplinare-tipo, cioè evitare che il 1° luglio, d-day del Codice Appalti, si scateni la confusione, ricordando che c'è un periodo transitorio da rispettare e che porterà a mantenere le regole del vecchio Codice per i bandi pre-1 luglio.

"L'ANAC non potrà più pubblicare linee guida, ma ad esempio sappiamo che il Bando tipo 3 dovrà essere ri-aggiornato o riproposto, e la proposta OICE va in questo senso", ha sottolineato Mascolini.

Di seguito, sono stati richiamati i principali 'paletti' del d.lgs. 36/2023, prima di addentrarsi nelle specifiche del nuovo discipinare-tipo.

Cosa cambia

I primi 12 articoli contengono tre principi fondamentali:

  • risultato: massima tempestività al migliore rapporto qualità-prezzo;
  • fiducia: nella legittimità, trasparenza e correttezza tra stazione appaltante ed operatore economico, sostanzialmente per superare la 'paura della firma';
  • accesso al mercato: favorire la concorrenza, garantire l'imparzialità e la trasparenza, ecc.

Gli altri principi importanti sono quelli di:

  • buona fede e tutela dell'affidamento (va a interfacciarsi con l'equo compenso);
  • autonomia contrattuale;
  • divieto di gratuità delle prestazioni d'opera intellettuali;
  • conservazione dell'equilibrio contrattuale.

I requisiti per la partecipazione

Il Codice non chiede il possesso di requisiti particolari rispetto a quelli contenuti nell'art.100, anche se l'art.10 comma 3 riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre requisiti speciali.

Raggruppamenti temporanei di progettisti

In questo senso sono previste alcune novità di rilievo, ad esempio è confermata la presenza di almeno un giovane professionista (art.39, allegato II.12) abilitato da meno di 5 anni quale progettista e assenza di divieto assoluto di partecipazione alla gara dei soggetti raggruppati e che partecipano singolarmente, a condizione che non risultino integrati i presupposti della causa escludente dell'unico centro decisionale.

La verifica dei requisiti

Si punta sul FVOE: il principio generale è che non si possono richiedere all'operatore economico documenti già presenti nel FVOE.

Da tre a due livelli di progettazione

I contenuti sono stabiliti nell'Allegato I.7 ed è possibile omettere il primo livello per i soli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi attinenti al livello omesso.

Nell'Allegato I.14 sono indicati i criteri di formazione dei precari regionali.

Nuovo Codice Appalti a 2 livelli di progettazione: fattibilità economica, progetto esecutivo, compensi in base al DM Parametri

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.


Leggi l'approfondimento su Ingenio!

Digitalizzazione del progetto

Dal 1° gennaio 2025 sarà obbligatorio utilizzare il BIM per la progettazione di opere sopra il milione di euro, ma cosa succede dal 1° luglio 2023 e il 1° gennaio 2025?

Qual'è la transizione? Si attendono chiarimenti in merito.

Subappalto

Non è più previsto un divieto di subappalto della progettazione, anche se è vietato il subappalto integrale della stessa.

Non costituisce subappalto l'affidamento di prestazioni di attività "secondarie, accessorie e sussidiarie" a lavoratori autonomi.

Si ammette il cd. subappalto a cascata.

Es. E' possibile affidare ad un esterno il progetto impiantistico di un intervento e svolgere quello principale in autonomia.

Determinazione dei compensi

Le SA devono applicare l'equo compenso però vige il divieto di gratuità delle prestazioni d'opera intellettuale.

Il mancato coordinamento della legge 49/2023 sull'equo compenso con il Codice è evidente: non c'è una certezza, anche se negli affidamenti fiduciari bisognerà avere molta cura e attenzione visto che il professionista può essere denunciato dall'Ordine in virtù di quanto previsto dalla legge 49.

Molto importante: si riconosce un 10% di incremento percentuale da applicare al complessivo calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori.

Polizza professionale del progettista e garanzia

Non c'è più una norma che definisce questo aspetto, manca una previsione dell'obbligo per il progettista di stipulare una polizza RC professionale a copertura dai danni derivanti da errori o omissioni della progettazione, oggi prevista dalle linee guida ANAC n.1.

L'art.117 si riferisce alle garanzie negli accordi quadro e propone una novità importante.

Principio di rotazione

Non si applica sotto i 5.000 euro.

Ok in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative.

Termini vincolanti per la conclusione delle procedure

L'allegato I.3 stabilisce espressamente i termini da rispettare per la conclusione, il mancato rispetto dei termini costituisce inadempimento.

Criteri di valutazione delle offerte

Non essendo state recepite le linee guida ANAC, per la valutazione dell'OEPV nella progettazione non esistono più criteri specifici, si applica l'art.108 comma 4 del nuovo Codice. 

E' possibile, da parte della Stazione appaltante, prevedere diversi criteri premiali.

Cause di esclusione

Escluso il 'contagio' dell'operatore economico da parte della persona fisica che ha commesso l'illecito professionale.

L'appalto integrato

Ammesso sulla base del PFTE, ammesso solo per le SA qualificate.

Non è più possibile richiedere il progetto definitivo in sede di offerta.

Codice Appalti: il ritorno dell'appalto integrato. Prerogative, requisiti, oneri di progettazione

In caso di appalto integrato, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.


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Direzione lavori

Ok all'affidamento congiunto progettazione + DL se previsto dal bando.

La regola di base è quella di una Direzione Lavori interna, affidata ai propri dipendenti o ad altri dipendenti di PA.

La nomina di un DL esterno può essere ammessa solo in assenza di competenze del personale necessario.

L'effettuazione delle attività del DL può essere espletata anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM).

La proposta OICE per il disciplinare di gara dei servizi di progettazione

L'obiettivo è evitare che ci si ritrovi, dal 1° luglio, senza alcuna regola.

L'OICE sottolinea la volontà di "fornire uno schema di disciplinare-tipo che faccia da guida nell'esercizio della maggiore discrezionalità seguendo una serie di principi fondamentali, tra i quali concorrenza, trasparenza, qualità dei servizi offerti".

Le linee guida ANAC n.1 avevano colmato un vuoto, per cui lo schema vuole 'ovviare' al mancato recepimento delle LG n.1, e la base di tutto il lavoro è l'aggiornamento del bando tipo-1, sul cui telaio è stato aggiornato l'insieme del bando tipo-3 (quello sui servizi di ingegneria e architettura relativo al vecchio Codice), con l'aggiunta di alcune indicazioni già previste nelle linee guida n.1 ANAC.

Si tratta, quindi, ad oggi, di un work in progress migliorabile in attesa che l'ANAC provveda ad aggiornare, sulla scia dell'iter già avviato per il Bando tipo 1, anche il Bando tipo n. 3 specificamente dettato con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura.

Dal bando tipo-1 sono state recepite svariate clausole, adeguandole al d.lgs. 36/2023.

Per quel che riguarda la determinazione dei compensi:

  • l'importo a base di gara deve essere calcolato in applicazione all'allegato I.13, che richiama il DM 17 giugno 2026, peraltro in fase di aggiornamento;
  • vige l'obbligo di rispettare l'equo compenso (legge 49/2023, applicabile anche ai rapporti pubblici);
  • non è consentito addurre come motivazione di riduzione del compenso a base di gara, elementi estranei alla prestazione da affidare quali ad esempio i ribassi formulati in gare precedenti;
  • è obbligatorio riportare il procedimento di calcolo dei compensi;
  • a garanzia dell'equo compenso, alll'affidatario non possono essere richieste prestazioni ulteriori.

Per quel che riguarda la capacità economica e finanziaria:

  • obbligatorio: fatturato globale per SIA relativo ai migliori 3 anni degli ultimi 5 esercizi;
  • facoltativo: copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non superiore al 10% dell'importo di lavori.

Per la capacità tecnica e professionale:

  • obbligatorio: elenco di servizi analoghi espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando;
  • facoltativo: due servizi di punta di IA negli ultimi 10 anni;
  • obbligatorio: possesso di determinati titoli professionali.

L'OICE ritiene che il subappalto della progettazione non sia positivo né funzionale, per cui bisogna valutare il divieto di subappalto in questo tipo di affidamenti.

Quindi, si ammette solo per indagini, rilievi, consulenze specialistiche e di dettaglio.

Per quel che concerne la valutazione qualitativa dell'offerta, i parametri sono:

  • professionalità e adeguatezza;
  • caratteristiche metodologiche dell'offerta;
  • criteri premiali relativi ai CAM (facoltativo).

L'OICE, inoltre, suggerisce di prevedere il punteggio soglia tecnico.

Infine, per quanto riguarda la partecipazione del progettista alla gara di appalto di lavori, nella proposta si prevede la facoltà, per la Stazione appaltante, di prevedere l'esclusione dell'aggiudicatario dei servizi di progettazione dagli appalti di lavori, a meno che non si dimostri che non abbia tratto da tale attività un vantaggio competitivo.

Gli interventi correlati

In seguito si è dato spazio ad alcuni relatori rappresentativi delle principali stazioni appaltanti italiane.

La dottoressa Adriana Palmigiano della SOCIETA' GIUBILEO 2025 ha affermato che "ci sono diverse piccole novità ma nella sostanza non si è cambiato in modo rilevante ciò che si 'faceva' in passato. Fortunatamente il nuovo Codice ha risolto il problema delle 'norme parallele', quindi uno dei più grossi valori aggiunti è la sistematizzazione di una materia complessa, prima c'erano troppi rimandi a decreti attuativi, linee guida alcune vincolanti altre no, decreti di ogni tipo, ecc. Avere un unico documento che ha tutto al suo interno secondo me è un grande aiuto. Mi piace che si sia cercato di dare maggior libertà alle Stazioni appaltanti che comunque dovranno essere qualificati, e ritengo positivo il ritorno all'appalto integrato, che in alcuni casi può aiutare le SA. Anche il fatto di togliere il meccanismo automatico dell'anomalia è un vantaggio, avere un unico RUP - che si può avvalere di più responsabili - è un vantaggio, aver semplificato gli appalti sotto soglia e tante altre piccole semplificazioni"

La definizione dei bandi

Giovanni Portaluri di INVITALIA ha dato notizia di un confronto atuale con ANAC, AGID e CONSIP per la definizione dei bandi tipo. "A giorni uscirà quello per i servizi e le forniture".

Per quel che riguarda il PNRR, "è partita la fase di esecuzione: ci sono norme transitorie che consentono l'utilizzo di procedure già utilizzate, ma la nuova programmazione 21-27 partirà seguendo le norme del Nuovo Codice Appalti. I fronti aperti sono il nuovo sistema di qualificazione, il subappalto, i divieti di gratuità delle prestazioni, il supporto al RUP. Anche per quel che riguarda il BIM, siamo indietro, serve più competenza, bisogna utilizzare questi mesi che ci separano dalla programmazione 21-27 per affiancare le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti minimi, dei format da maneggiare, del supporto al RUP. Il ruolo del RUP è così centrale e rivoluzionario da far parte della commissione, anzi è auspicabile che ne sia presidente, perché conosce più di tutti gli obiettivi della progettazione/lavoro da affidare".

I dubbi sul periodo transitorio

Infine, l'ingegner Mariana Matta di REGIONE PIEMONTE e ITACA si è soffermata sui dubbi inerenti l'art.225 comma 9, cioè il cd. periodo transitorio.

"Il legislatore, sui livelli di progettazione, ha voluto puntualizzare, parlando di validità dei vecchi livelli definendoli validi per tutte quelle procedure che al 30 giugno 2023 risultano in corso. La formalizzazione dell'incarico di progettazione è, di fatto, la sottoscrizione del contratto. Quindi, per quelle per le quali non è stato firmato un contratto, bisognerebbe rifarle secondo le regole del Nuovo Codice. Ma alla luce del principio del risultato, questo non sembra fattibile. Stiamo quindi cercando di ragionare in base ai 'momenti in essere' al 1° luglio, coscienti che col Nuovo Codice il legislatore ha inteso innovare la progettazione, anche se forse in modo un po' troppo stringente. Se, quindi, la gara è già stata bandita ma non c'è un vincitore, la stazione appaltante potrà reiterare/posticipare la gara, mentre se l'incarico è stato già aggiudicato la PA potrebbe invocare la possibilità di ritrattare le condizioni contrattuali con il vincitore/OE, chiedendo l'adeguamento del livello progettuale affidato (definitivo o no? Esecutivo nuova norma con adeguamento della prestazione?). Serve comunque una modifica al contratto che legittima la variante all'incarico di progettazione. Se il contratto è stato sottoscritto si seguono le vecchie regole, sempre per il livello affidato (ma se poi il livello esecutivo deve essere impostato secondo il Nuovo Codice, cosa succede?)".

In chiusura, Andrea Mascolini ha chiarito che:

  • sulla disciplina transitoria, tutto quello che attiene ad una fase del procedimento amministrativo (acquisizione - esecuzione - lavori) continua con le regole vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, e tutto si trascina a partire da qui;
  • sull'equo compenso, sarebbe auspicabile un intervento anche di ANAC per chiarire il mancato coordinamento soprattutto sulla questione dell'equità dei compensi del DM Parametri "fino a prova contraria".

A tutti i partecipanti, si è ribadita la possibilità di scrivere a info@oice.it per dubbi e chiarimenti, oltre che per proposte di integrazioni e modifica alla proposta del disciplinare tipo per gli affidamenti di servizi di progettazione.


LA PROPOSTA OICE DI DISCIPLINARE TIPO PER I BANDI DI PROGETTAZIONE (NUOVO CODICE APPALTI) E' SCARICABILE IN ALLEGATO.

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