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Nuovo Codice Appalti a 2 livelli di progettazione: fattibilità economica, progetto esecutivo, compensi in base al DM Parametri

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Tra le novità introdotte dal Nuovo Codice Appalti che dal 1° luglio 2023 (il decreto entrerà in vigore il 1° aprile, ma le norme acquisiranno efficacia solo tre mesi dopo) interesseranno direttamente i professionisti tecnici, sicuramente meritano una lente di ingrandimento gli articoli 41 e 42, che trattano dei livelli di progettazione e delle relative verifiche.

Si tratta di norme di interesse diretto per chi fa progettazione, e quindi per ingegneri e architetti, e che cambiano notevolmente rispetto a quelle del d.lgs. 50/2016, che prevedeva 3 livelli di progettazione.

In questo senso il nuovo Codice riduce i livelli operando una netta semplificazione delle procedure.

Livelli e contenuti della progettazione: le direttrici

L'art.41 del testo definitivo conferma l'addio al progetto definitivo del d.lgs. 50/2016. Non ci saranno quindi più livelli intermedi di progettazione, ma solamente due livelli e successivi approfondimenti tecnici:

"La progettazione in materia di lavori pubblici - recita la norma - si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo".

Tale progettazone è volta ad assicurare, tra l'altro:

  • la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
  • la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
  • l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
  • il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
  • la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.

Per eseguire al meglio la progettazione, ci si dovrà rifare all'allegato I.7 al Codice, che definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

L’allegato I.7:

  • stabilisce le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente;
  • indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

Attenzione però: in sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Il progetto di fattibilità economica

Esso:

  • a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
  • b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  • c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
  • d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  • e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
  • f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
  • g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Il progetto esecutivo

Esso, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

  • a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
  • b) è corredato dal del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
  • c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
  • d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

Gli oneri della progettazione

Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell’ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell’intervento.

Progettazione di servizi e forniture

La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

Compensi professionali: il riferimento è il DM Parametri

L'allegato I.13 contiene le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.

Considerato che l'Allegato I.13 fa riferimento specifico al DM Parametri (DM Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), i corrispettivi (compensi) dei progettisti dovranno rispettare tali indicazioni.

Verifica della progettazione

L'articolo 42 dispone che, nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli.

In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento, e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.

L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

Periodo transitorio e collegamenti col vecchio Codice

Come segnalato dall'ANCI nellanota illustrativa al nuovo Codice, è inoltre previsto, in via generale che, nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del 'vecchio'  Codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 50/2016.

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