Data Pubblicazione:

Nuovi interventi edilizi esclusi dal premio volumetrico

Il Consiglio di Stato evidenzia che la volumetria premiale (ex DL 70/2011) non può riguardare nuovi interventi edilizi ma si configura interventi afferenti ad immobili esistenti e volti alla loro razionalizzazione o riqualificazione

Il Consiglio di Stato evidenzia che la volumetria premiale (ex DL 70/2011) non può riguardare nuovi interventi edilizi ma si configura interventi afferenti ad immobili esistenti e volti alla loro razionalizzazione o riqualificazione

La fruizione del premio volumetrico in edilizia (art.5, DL 70/2011 convertito in legge 106/2011) non spetta per i nuovi interventi. Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con la sentenza 3805/2016, pubblicata lo scorso 5 settembre e inerente ad un’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire sulla quale, poi, si è formato il silenzio-assenso.
 
La sentenza specifica che, dalla lettura della norma, si evince in modo chiaro come “la volumetria premiale presupponga interventi che afferiscono ad un patrimonio edificato già esistente, sia pure con differenti destinazioni, nel quadro di interventi di razionalizzazione e riqualificazione degli immobili e delle aree dove gli stessi sono ubicati (comma 9), tanto è vero che la stessa premialità in misura non superiore al 20 o al 10 per cento, a seconda delle tipologie di immobili, deve essere calcolata “sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti”.
 
Pertanto, la volumetria premiale non può riguardare nuovi interventi edilizi, ma deve riguardare interventi afferenti ad immobili esistenti, “e volti alla loro razionalizzazione e/o riqualificazione”.
 
Per completezza, Palazzo Spada ricorda che il comma 9 dell’art.5 del DL 70/2011 prevede che le regioni, entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto, adottino leggi al fine di “incentivare la realizzazione del patrimonio edilizio esistente”, prevedendo, fra l’altro, “il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale”. Inoltre, dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, tali disposizioni sono immediatamente applicabili alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all’approvazione di specifiche leggi regionali.
 
Nel caso di specie, quindi, non ricorrono i presupposti per assentire la volumetria aggiuntiva, visto che l’intervento è da realizzarsi ex novo. Inoltre, riguardo al silenzio-assenso, il Consiglio di Stato osserva che il provvedimento è illegittimo perché riguarda, appunto, un intervento dalla configurazione e complessiva volumetria non assentibile.
 

SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE IN FORMATO PDF 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi