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Nuove norme per la gestione dei rifiuti inerti

Il decreto n. 127 del 28 giugno 2024 pone in essere una serie di criteri definitivi per la gestione dei rifiuti inerti derivanti da lavori di costruzione e/o demolizione, favorendo le pratiche di recupero e la riduzione dell'impatto ambientale. Diventa cruciale la responsabilità del produttore nella corretta identificazione e gestione dei rifiuti.

Criteri e normative sulla gestione dei rifiuti inerti

Il decreto del 28 giugno 2024, n. 127 si propone di definire una serie di criteri riguardanti la gestione dei rifiuti inerti derivanti:

  • dalle attività di costruzione e di demolizione;
  • da altri rifiuti inerti di origine minerale.

L'articolo 184-ter del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 chiarisce che questi rifiuti cessano di essere definiti come tali solo dopo le operazioni di recupero; in particolare, secondo l’articolo 2 comma 1 lettere a) e b), i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e da altri rifiuti di origine minerale sono definiti come segue:

  • rifiuti inerti da costruzione e demolizione: rifiuti identificati al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti;
  • altri rifiuti inerti di origine minerale: rifiuti non identificabili nel Capitolo 17 dell’elenco europeo;
  • rifiuti inerti;
  • aggregato riciclato;
  • aggregato artificiale;
  • aggregato recuperato.

Si sottolinea come di estrema importanza siano le operazioni di recupero che vanno a riqualificare il rifiuto, in quanto gli aggregati recuperati devono preferibilmente provenire da demolizioni selettive. Inoltre, è importante notare come, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 3, i rifiuti non elencati nell'Allegato 1 siano soggetti a rigide autorizzazioni. Nell’allegato 2, infine, sono elencati i soli scopi specifici per i quali l'aggregato recuperato sia utilizzabile.

 

La responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti

La responsabilità dell’associazione dei codici e le caratteristiche di pericolo degli stessi riguarda il produttore dei rifiuti destinati alla creazione di aggregato recuperato che avrà il compito della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Un ulteriore compito del produttore è quello di implementare un sistema di gestione per dimostrare il rispetto delle normative, compreso il controllo della qualità. La conservazione dei campioni deve seguire le direttive della norma UNI 10802, garantendo l'integrità della qualità degli aggregati recuperati per almeno un anno.
La valutazione dei dati di monitoraggio avverrà tramite il ministero dell’ambiente entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e se sarà necessario valuterà se rivedere i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

 

Impatto nel settore edilizio

Tale decreto rappresenta un passo significativo verso una gestione responsabile dei rifiuti; infatti, la conformità alle normative ambientali non solo favorisce il recupero di materiali, ma contribuisce anche alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività edilizie.

Affinché ci sia una corretta attuazione è fondamentale che siano garantiti alti standard di responsabilità e di trasparenza, in questo modo non solo si facilita il recupero dei materiali ma si favorisce anche una maggiore sostenibilità nel settore edilizio.

 

IN ALLEGATO È POSSIBILE SCARICARE LE NUOVE NORMATIVE.

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