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Nuove costruzioni e interventi di minore rilevanza in zona sismica: basta il deposito, non serve l'autorizzazione

Tar Napoli: le deroghe all’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per iniziare lavori edilizi in zona sismica sono immediatamente applicabili senza che occorra attendere l’emanazione delle linee guida specifiche

Piuttosto importante, la portata applicativa trattata dal Tar Napoli nella sentenza 6548/2021 dello scorso 19 ottobre, visto che riguarda le nuove costruzioni in zona sismica, il deposito e l'autorizzazione ex art.94-bis del dpr 380/2001.

La sezione campana sottolinea che le deroghe all’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per iniziare lavori edilizi in zona sismica disposte dai commi 4 e 5 dell’art. 94-bis del TUE, introdotto dall’art. 3 comma 1 del DL 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri) sono immediatamente applicabili senza che occorra attendere l’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dello stesso art. 94-bis (approvate con DM 30 aprile 2020) qualora l’immobile rientri nelle categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della medesima disposizione.

 

L'oggetto del contendere

Una SRL ricorreva contro il provvedimento di sospensione dei lavori a firma della Regione Campania citando proprio il nuovo art.94-bis del TUE, che non richiede più – per talune categorie di costruzioni – il preventivo atto di assenso del Genio civile. E' sufficiente, infatti, una denuncia ai sensi dell’art. 65 TUE che è stata regolarmente presentata.

 

Autorizzazione sismica e denuncia sismica: cosa dice il Testo Unico Edilizia?

L’art. 93 regola l’obbligo di preavviso per costruire in zone sismiche. L’art. 94 impone l’obbligo di munirsi di autorizzazione a tal fine. Tale obbligo subisce delle deroghe a opera del successivo art.94-bis, introdotto dall’art. 3 comma 1 del DL 32/2019.

Tale disposizione:

  • cataloga gli interventi secondo un criterio di minore o maggiore rilevanza (comma 1);
  • prevede che siano emanate delle linee guida per l’individuazione degli interventi non bisognevoli di alcun preavviso e che, nelle more, le regioni “possono confermare le disposizioni vigenti” (comma 2);
  • prevede una deroga all’obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al co. 1 lett. b) e c), interventi per cui le Regioni possono “istituire controlli anche con modalità a campione” (commi 4 e 5).

Nuove costruzioni esenti dall'autorizzazione sismica: quali sono?

Il Tar ricorda che le linee guida sono strumentali all’individuazione delle opere per cui non è necessario neppure il preavviso ex art. 93 dpr 380/2001, mentre risulta immediatamente applicabile la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta dai commi 4 e 5 dell’art. 94-bis del medesimo TUE per gli interventi rispetto a cui le regioni possono limitarsi a istituire controlli a campione.

Gli interventi che non necessitano, quindi, di autorizzazione preventiva sono quelli di cui all’art. 94 bis, comma 1, lett. b) e c); tra essi è senz’altro ricompreso quello di cui si discute poichè, come indicato nella denuncia versata in atti e corredata di ampia documentazione tecnica, il manufatto è una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2) (“le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”) e, in quanto tale, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione.

Siccome la Regione contesta l’applicabilità del regime semplificato mentre nulla controdeduce in merito alle caratteristiche dell’immobile che - descritte dalla parte ricorrente e confermate dalla documentazione versata in atti - sono tali da farlo rientrare, appunto, negli interventi di “minore rilevanza”, l’operato della Regione è da ritenersi illegittimo.

Nuove costruzioni e interventi di minore rilevanza in zona sismica: basta il deposito, non serve l'autorizzazione

Norme statali e regionali

In ultimo, si evidenzia che la conclusione non muta in rapporto alla pretesa violazione dei limiti dell’autonomia regionale.

Gli artt. 1 e 2 del dpr 380/2001 ergono a principi fondamentali - cogenti per la legislazione regionale - quelli desunti dal testo unico e la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione degli interventi edilizi, ai fini dell’applicazione di un determinato regime regolatorio, compete, appunto, alla legislazione statale.

Tale principio è stato declinato proprio con riferimento alla regolamentazione generale degli interventi edilizi in zona sismica, ricondotta appunto ai principi fondamentali della legislazione statale nelle materie della “protezione civile” e del “governo del territorio” (Corte cost. 10 dicembre 2019, n. 264).

 

Il rischio dell'autodeterminazione: come si determina se una costruzione è di minore rilevanza?

Secondo il collega e lettore di Ingenio Ing. Mauro Federici, che ci ha segnalato questa sentenza, l'assunto non merita alcun pregio in quanto in tal modo si potrebbe permettere all'agente di classificare "sua sponte" quale "nuova costruzione" sia permessa con "deposito" e quale sia avviabile con "autorizzazione previa".

Stante in materia sismica la "ratio" della tutela della pubblica incolumità e la supremazia statale, è evidente che ogni nuova costruzione ha una sua natura e stanti le NTC 2018 non è definibile soggettivamente "non rientrante".

Delegare all'agente la decisione se una determinata costruzione "si discosti dalle usuali tipologie o che per loro particolare complessità strutturale richieda più articolate calcolazioni e verifiche..." significa che avremmo tanti  soggetti autoreferenziali e quindi una varietà di "nuove costruzioni sismiche" esentabili dall'autorizzazione espressa.

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