Legge di Bilancio 2023 | Professione
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Nuova Sabatini prorogata dalla Legge di Bilancio 2023: i dettagli

L’articolo 1, comma 414 della Manovra incrementa di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini").

La Manovra finanziaria, al comma 414 del testo finale, ha integrato l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetta "Nuova Sabatini") di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Il successivo comma 415 stabilisce inoltre che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013, è prorogato per ulteriori sei mesi.

Nuova Sabatini: le regole attuali

L'articolo 2, comma 1, del DL 69/2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in
hardware, in software ed in tecnologie digitali
(cosiddetta "Nuova Sabatini").

La finalità è quella di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

In base al comma 2, i finanziamenti sono concessi, entro la data di esaurimento delle risorse disponibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MIMIT-Associazione bancaria italiana (ABI)-Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla CDP, comunicato trimestralmente al MIMIT e al MEF.

Le novità della Manovra

Alle imprese aventi titolo, il MIMIT (ex MISE) concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati, nella misura massima e con le modalità stabilite con i decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni in argomento (D.M. 27 novembre 2013, D.M. 25 gennaio 2016 e D.M. 22 aprile 2022).

L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla
realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con la medesima disciplina attuativa.

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

Il comma 8 ha inizialmente previsto la seguente autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi:

  • 7,5 milioni di euro per l'anno 2014;
  • 21 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019;
  • 17 milioni di euro per l'anno 2020;
  • 6 milioni di euro per l'anno 2021.

I finanziamenti sono stati rideterminati da una serie di interventi, da ultimo quello effettuato dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha incrementato l'autorizzazione di spesa oggetto dell'intervento in esame di:

  • 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
  • 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
  • 60 milioni per l'anno 2027.

Micro imprese e PMI: le categorie

Secondo l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:

  • la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro

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