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Data Pubblicazione:

Nuova normativa europea sugli F GAS: Il Regolamento UE 2024/573

L'Unione europea ha adottato il nuovo Regolamento UE 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, che mira a ridurre drasticamente le emissioni di queste sostanze, essendo queste tra le principali responsabili del riscaldamento globale. In questo articolo analizzeremo gli obiettivi che la Commissione si pone attraverso l’introduzione del nuovo Regolamento, il suo campo d’applicazione e le principali novità introdotte.

Perché introdurre un nuovo regolamento

I gas fluorurati a effetto serra, comunemente noti come “F-Gas”, costituiscono una categoria di sostanze chimiche artificiali utilizzate in vari settori, tra cui refrigerazione, detergenti e agenti espandenti. Sebbene non danneggino lo strato di ozono atmosferico, questi gas sono estremamente potenti come gas serra; infatti, il loro potenziale di riscaldamento globale, il GWP, può essere fino a 23.000 volte maggiore rispetto a quello dell’anidride carbonica (CO2).

Insieme alla CO2, al metano e all’ossido di azoto, i gas fluorurati a effetto serra sono inclusi nel gruppo di emissioni oggetto dell’accordo di Parigi, sottoscritto nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Tuttavia, le emissioni di gas fluorurati rappresentano solo il 2,5% delle emissioni totali di gas a effetto serra nell’Unione Europea. È interessante notare che, a differenza di altre emissioni di gas serra che sono diminuite, le emissioni di gas fluorurati sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014. Questi dati sottolineano l’importanza di monitorare e regolamentare attentamente l’uso dei gas fluorurati per mitigare gli impatti sul cambiamento climatico.

Al fine di regolamentare l’uso di questi gas, già nel 2014 era stato introdotto il Regolamento UE 517/2014, il quale ha portato ad una riduzione su base annua delle emissioni di F-Gas.

Infatti, dal 2015 al 2019, la fornitura di idrofluorocarburi (HFC) ha subito una significativa riduzione: in termini di tonnellate metriche, la diminuzione è stata del 37%, mentre in termini di tonnellate di CO2 equivalente, la riduzione è stata del 47%. Inoltre, molti tipi di apparecchiature, che in passato utilizzavano gas fluorurati, hanno adottato alternative con minore GWP, alternative che includono sostanze naturali come aria, CO2, ammoniaca, idrocarburi e acqua.

A fronte delle conclusioni riportate nel report AR6 dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) del 2021, per le quali sarebbe necessario ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra su scala mondiale fino al 90% rispetto al 2015, l’unione ha deciso di intervenire in maniera incisiva in tal senso con l’approvazione del Regolamento UE 2021/1119, stabilendo l’obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, l’Unione ha aumentato l’iniziale contributo di riduzione delle emissioni determinato a livello nazionale, passando da almeno il 40% al 55% entro il 2030.

Tali decisioni hanno portato ad una conseguente revisioni dei regolamenti in vigore, rendendo necessaria l’introduzione di una nuova regolamentazione degli F-Gas che permettesse il rispetto degli obiettivi fissati.

 

(Crediti: F. Giolino)

 

Obiettivi del Regolamento

Il Regolamento UE 2024/573 si configura come un'importante iniziativa volta ad affrontare concretamente la problematica delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra, riconosciuti come contributori significativi al riscaldamento globale. Il cuore di questa normativa è orientato verso la promozione di pratiche più sostenibili e l'adozione di soluzioni alternative che risultino meno impattanti per l'ambiente. Per raggiungere questi obiettivi, il regolamento si articola in diverse disposizioni; in primo luogo, vengono stabilite precise norme che disciplinano il contenimento, l'uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra. Parallelamente, si pongono le basi per misure accessorie, quali la certificazione e la formazione degli operatori, per garantire un approccio globale e responsabile.

Il Regolamento, inoltre, si estende a regolamentare la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la fornitura e l'uso degli F-Gas, oltre ai prodotti e alle apparecchiature che li contengono o per cui è necessario il loro utilizzo in fase di messa in funzione delle stesse. Ciò mira a tracciare un percorso chiaro e ben definito in tutte le fasi, dalla concezione all'utilizzo finale, garantendo un controllo accurato e una gestione consapevole.
Nel perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni, il Regolamento introduce restrizioni specifiche per alcuni utilizzi dei gas fluorurati a effetto serra, proponendo un'ulteriore mossa strategica per limitare l'impatto ambientale in settori particolarmente sensibili; inoltre, vengono fissati limiti quantitativi per l'immissione sul mercato degli idrofluorocarburi, i gas fluorurati a effetto serra più comuni.

Questa misura si propone di contenere la presenza di tali sostanze, promuovendo l'adozione di alternative più sostenibili e riducendo progressivamente la dipendenza da esse.
Infine, il regolamento implementa regole per la comunicazione dei dati sulle emissioni e sulle attività legate ai gas fluorurati a effetto serra.

 

Campo di applicazione

Il Regolamento sugli F-Gas si applica ai gas fluorurati a effetto serra riportati negli allegati al Regolamento di seguito riportati ed ai prodotti e apparecchiature, e loro parti, che li contengono o il cui funzionamento dipende da essi:

  • Allegato I: Gas fluorurati a effetto serra di cui all’art.2, lettera a) – Idrofluocarburi, perfluorocarburi e altri composti fluorurati
  • Allegato II: Gas fluorurati a effetto serra di cui all’art.2, lettera a) – Idro(cloro)fluorocarburi, fluorocarburi insaturi, sostanze fluorurate utilizzate come anestetici per inalazione e altre sostanze fluorurate
  • Allegato III: Gas fluorurati a effetto serra di cui all’art.2, lettera a) – Eteri, chetoni e alcoli fluorurati e altri composti fluorurati

 

Condizionamento: gli F-GAS e i refrigeranti alternativi
Si definisce in modo corretto “Frigorigeno” o più comunemente “Refrigerante”, un composto con idonee caratteristiche (termodinamiche e fisiche) che ne consentono l’utilizzo come fluido primario nella refrigerazione. Tali fluidi sono il mezzo tramite il quale si effettua il trasferimento del calore nelle varie parti del circuito frigorifero. Scopriamo di più in questo approfondimento.
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Le principali novità introdotte

Il Regolamento UE 2024/573, entrato in vigore l’11 marzo, ha abrogato il precedente Regolamento UE 517/2014 in vigore dal 01/01/2015. La nuova regolamentazione introduce importanti novità e tra le più importanti emergono le regole più stringenti in ambito di restrizione e controllo d’uso di apparecchiature contenenti o il cui funzionamento dipenda dall’uso di gas fluorurati a effetto serra, controllo e sistemi di rilevamento delle perdite, recupero e distruzione ed al regime di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, sono stato revisionati due importanti capitoli del Regolamento, il IV e il V, inerenti rispettivamente alla produzione e riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato ed agli scambi commerciali.

Controllo delle perdite e sistemi di rilevamento delle perdite, art. 5 e art. 6
L’art. 5 del Regolamento riporta le seguenti regole per il controllo delle perdite di F-Gas delle apparecchiature fisse e mobili contenenti i gas fluorurati a effetto serra riportati nell’allegato I o nell’aggelato II – sezione I.

I controlli devono essere effettuati da persone fisiche certificate e/o formate, secondo quanto disposto dall’art. 10 del Regolamento, a seguito di specifici programmi di certificazione e formazione i cui criteri minimi verranno stabiliti dalla Commissione Europea a entro il 12 marzo 2026 mediante atti di esecuzione del Regolamento, il cui recepimento da parte degli stati membri deve avvenire entro 1 anno.
I controlli delle perdite dovranno avvenire con le seguenti frequenze:

  • Apparecchiature che contengono meno di 50 tonnellate di CO2eq di F-Gas riportati nell’allegato I o meno di 10 kg di F-Gag riportati nell’allegato II-sezione I: almeno ogni 12 mesi; oppure, se installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
  • Apparecchiature che contengono quantità pari a 50 tonnellate di CO2eq, ma meno di 500 tonnellate di CO2eq di F-Gas riportati nell’allegato I o 10 kg, ma meno di 100 kg di F-Gas riportati nell’allegato II-sezione I: almeno ogni 6 mesi o, se installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
  • Apparecchiature che contengono quantità pari o maggiori a 500 tonnellate di CO2eqdi F-Gas nell’allegato I o 100 kg o più di F-Gas riportati nell’allegato II-sezione I: almeno ogni 3 mesi o, se installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 6 mesi

Per le sole apparecchiature mobili, tali obblighi saranno in vigore a decorrere dal 12 marzo 2027 e si considerano in ogni caso soddisfatti per le apparecchiature mobili di condizionamento d’aria e le pompe di calore soggette a regime d’ispezione regolare che comprende controlli delle perdite.
Inoltre, l’art.7 del Regolamento riporta gli obblighi inerenti ai sistemi di rilevamento delle perdite per le apparecchiature fisse; per tali apparecchiature, se contengono quantità pari o maggiori a 500 tonnellate di CO2eq di F-Gas riportati nell’allegato I o 100 kg o più di F-Gas riportati nell’allegato II-sezione I, gli operatori dovranno provvedere obbligatoriamente ad installare un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita e i controlli dei sistemi di rilevamento devono essere effettuati almeno ogni 6 o 12 mesi, in base alla tipologia di apparecchiatura.

 

Recupero e distruzione art. 8

Con l’art.8 la Commissione stabilisce che “gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.”
Come nel precedente articolo l’obbligo si applica ad apparecchiature fisse e mobili, però, nel nuovo Regolamento, queste ultime vengono identificate al paragrafo 3 dell’articolo:

  • a) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;
  • b) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;
  • c) circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

Solo per gli operatori delle apparecchiature mobili di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, l’obbligo si applicherà a decorrere dal 12 marzo 2027.

Nel caso in cui un’impresa utilizzi un contenitore con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II-sezione I, immediatamente prima di smaltirlo deve provvedere al recupero dei gas residui per garantirne il riciclo, la rigenerazione o la distruzione; inoltre, come per il controllo delle perdite, le operazioni di recupero possono essere svolte solo da persone fisiche adeguatamente qualificate come disposto dall’art.10 del Regolamento.

 

L'ARTICOLO CONTINUA NEL PDF IN ALLEGATO...

 

Nei prossimi paragrafi si parlerà di:

  • Regimi di responsabilità estesa del produttore, art. 9;
  • Restrizione e controllo d’uso, art. 11 par.1;
  • Ulteriori aspetti da considerare.

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