Normativa Tecnica
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Norme Tecniche delle Costruzioni da domani 22 marzo 2018 ufficialmente in vigore. Le novità

Le NTC contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture nuove e per l'adeguamento di quelle esistenti, ma si attendono ancora la circolare applicativa con le Istruzioni e le Appendici agli Eurocodici 2018

Entra ufficialmente in vigore domani, giovedì 22 marzo 2018, il decreto del MIT del 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 29 febbraio scorso, che contiene le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018.

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Nonostante l'entrata in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione in GU), mancano ancora due importanti documenti tecnici: la circolare applicativa con le Istruzioni sulle NTC 2018 e le Appendici agli Eurocodici 2018. Proprio in quest'ottica, riusciranno i professionisti tecnici a mettere in pratica le nuove regole nonostante manchi, in particolare, la circolare applicativa? Su Ingenio abbiamo avuto modo di dettagliare approfonditamente la situazione, con articoli dedicati a ogni singolo tipo di costruzione e specifiche sul regime transitorio delle nuove NTC.

Riguardo la correlazione tra il termine di entrata in vigore delle nuove norme (30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) e nuova circolare ministeriale, il CNI in una recente circolare esplicativa ha evidenziato che:

  • le NTC 2018 sono applicabili e utilizzabili anche senza circolare esplicativa;
  • nel caso delle NTC 2008, la circolare esplicativa fu pubblicata oltre 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche.

NTC 2018 in pillole

Le NTC contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture nuove e per l'adeguamento di quelle esistenti. Come ampiamente noto, sono rimaste ferme per anni: la precedente versione era stata approvata con il DM 14 gennaio del 2008, in vigore da luglio del 2009. In particolare, il testo contiene 3 novità fondamentali:

  • semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti: i parametri previsti per l'adeguamento dei fabbricati vecchi non saranno, in alcune situazioni, gli stessi che la legge indica per il nuovo;
  • interventi di miglioramento (quelli 'localizzati', che non riguardano nel complesso la struttura): nel momento in cui si effettua la messa in sicurezza, bisognerà rispettare dei livelli minimi, che finora non esistevano. Gli standard saranno mutevoli a seconda della tipologia di edificio e più elevati nelle situazioni più delicate, ad. es. per le scuole;
  • materiali utilizzati ad uso strutturale: il capitolo 11 delle nuove NTC contiene i coefficienti che permettono di determinare le caratteristiche degli elementi portanti di tutti gli edifici.

Nuove norme tecniche: i contenuti del decreto

Il decreto contenente le nuove Norme Tecniche è costituito da tre articoli e da un allegato – il cuore delle nuove regole – composto da 12 capitoli.

All'articolo 1 si specifica che è approvato il testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni e che sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale del 14 gennaio del 2008.  All'articolo 2 viene definito 'ambito di applicazione e la durata del periodo transitorio, successivo all’entrata in vigore delle NTC revisionate, entro il quale si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche. Nell'Articolo 3 invece si specifica che le Norme Tecniche per le Costruzioni entrano in vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 22 marzo.

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

L'art.2 del decreto di approvazione delle Norme tecniche contiene indicazioni circa l'applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto. La disposizione citata opera una summa divisio tra opere pubbliche e opere private, dedicando alle prime il primo comma e riservando alle seconde il secondo comma.

La finalità della previsione è, con tutta evidenza, quella di delimitare l'ambito di applicazione delle norme tecniche, individuando i limiti temporali ed i segmenti di attività che permettono di continuare ad utilizzare la disciplina previgente da quelli che, al contrario, impongono di applicare le norme tecniche aggiornate. 

Le vecchie regole tecniche del 2008 resteranno valide ed utilizzabili soltanto per le opere PUBBLICHE o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove regole, ovvero il 22 marzo 2018. Nel caso dei contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati secondo le NTC 2008, però, la possibilità di continuare ad applicare le regole tecniche previgenti è condizionata alla consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC 2018 (primo comma dell'art.2 del decreto).

Per le opere PRIVATE, è invece possibile continuare ad utilizzare le norme tecniche previgenti, "fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi", nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i competenti Uffici, prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 (come detto, il 22 marzo 2018) (secondo comma dell'art.2 del decreto).

Ricapitolando, in base all'art.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni nei seguenti casi specifici:

  • a. nel settore dei contratti pubblici, soltanto per le opere pubbliche che si concludono con la consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018, ovvero entro il 22 marzo 2023 e, per quanto riguarda il caso dei progetti già affidati, questo vale solamente nell'ipotesi che i progetti siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008) e non delle norme in vigore prima di queste;
  • b. nelle opere private, fino al termine dei lavori e al relativo collaudo statico, qualora le opere strutturali siano in corso di esecuzione ovvero siano provviste dell’attestazione di deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo le disposizioni vigenti.

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