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Norme di sicurezza nelle scuole: la responsabilità è del sindaco e non del dirigente tecnico. I dettagli

Cassazione: la violazione delle norme di sicurezza degli edifici comunali sono ascrivibili al sindaco e non al dirigente responsabile della struttura, in mancanza di specifica delega formalizzata a quest'ultimo dal legale rappresentante

Antinfortunistica e sicurezza nelle scuole: perimetri di responsabilitàNelle scuole non a norma sulla sicurezza risponde il sindaco e non il tecnico-dirigente dell'ufficio tecnico, se non è stato delegato appositamente. L'importantissima precisazione è contenuta nella sentenza 30170-2018 della Cassazione Penale, che ha ritenuto manifestatamente infondato il ricorso di un sindaco, giudicato colpevole dal Tribunale di primo grado del reato previsto dall'art.70, comma 1, del d.lgs. 81/2008 per non aver dotato le scuole di competenza comunale di impianti elettrici a norma. Il sindaco è ricorso in Cassazione evidenziando che il soggetto responsabile delle accertate violazioni, in forza del princìpi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, avrebbe dovuto essere individuato nel dirigente responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, ossia il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, cui competeva la manutenzione degli edifici scolastici.

Sicurezza nelle scuole: cosa dice la legge

La normativa, precisano gli ermellini, è chiara: il d.lgs. 81/2008 individua infatti quale datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Nelle PA, per datore di lavoro "si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

La responsabilità antinfortunistica nelle scuole

Nelle pubbliche amministrazioni, in definitiva, l'attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall'organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all'individuazione, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l'indicata qualità, anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.

Pertanto, il sindaco è esente da responsabilità in materia solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro antinfortunistica, viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica.

Nel caso di specie il sindaco non ha formalmente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, con la conseguenza che ha conservato la qualifica di datore di lavoro. Il fatto è peraltro confermato dalla comunicazione effettuata dal dirigente scolastico che ha sollecitato, sulla necessità di adeguare gli impianti, in via diretta il sindaco e non il dirigente dei servizi di manutenzione.

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