Data Pubblicazione:

Norme antisismiche: no alle deroghe regionali, serve sempre l'autorizzazione

Edilizia in zone a rischio terremoto: per la Cassazione, anche laddove la regione adotti delle deroghe amministrative, per gli interventi serve sempre l'autorizzazione specifica dell'ufficio preposto

Facendo seguito a una prassi giurisprudenziale ormai consolidata, la Corte di Cassazione è intervenuta, di recente, in merito alla realizzazione di interventi edilizi in zone a rischio sismico, ribadendo che la violazione delle norme antisismiche si configura in relazione a qualunque opera eseguita priva di autorizzazione, senza che le regioni possano adottare deroghe a particolari categorie di interventi.

Pertanto, a nulla vale che la regione abbia adottato determinate deroghe amministrative per talune tipologie di lavori, come nel caso esaminato e riferito alla realizzazione, in zona sottoposta a vincolo sismico, di due piattaforme in cemento armato senza darne comunicazione al comune e senza preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico preposto (regionale).

Secondo la Cassazione, pronunciatasi con la sentenza 51683/2016, le costruzioni in questione (una piattaforma del perimetro di metri 2x3 e dell'altezza di metri 5 x 0,2 e l'altra del perimetro di metri 1,2 x 1,6) sono considerabili di "apprezzabile consistenza" e quindi rientrano nella nozione di "costruzione", assoggettate agli obblighi imposti dagli artt. 93 e 94 del Testo unico dell'Edilizia la cui inosservanza configura il reato di cui all' art. 95 della medesimo dPR. Il reato si consuma in assenza del rilascio di una specifica autorizzazione, indipendentemente dalla presenza di deroge regionali (come nel caso di specie).

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF