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Normativa antisismica: la legislazione regionale non può introdurre innovazioni

Cassazione: la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost.

Le regioni non possono introdurre novità normative in tema di antisismica. E' molto chiaro il 'principio' principale che esce dall'importante sentenza 15414/2018 della Corte di Cassazione (disponibile nel file allegato), relativa a una questione spinosa: la condanna di un privato cittadino a una pena pecuniaria di 1.200 euro per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 93, 94, 95 del dpr 380/2001 per avere realizzato, in un preesistente edificio, una serie di tettoie nonché la sopraelevazione di un muro e cinque pensiline, in zona a rischio sismico, senza preventivo avviso alle autorità competenti e avendo iniziato i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio civile.

I fatti

Il privato contesta la ritenuta necessità della preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico del Genio civile per la realizzazione delle opere oggetto dell'imputazione, laddove il Tribunale afferma che la dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico redatta e depositata non ha rilevanza. Si sostiene, in pratica, che le opere realizzate sarebbero di modesta entità e di materiale ligneo e che per tali opere ci si sarebbe avvalsi della procedura prevista dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1986, secondo cui il certificato di idoneità sismica potrebbe essere sostituito da una dichiarazione di mancanza di pregiudizio nei casi in cui gli abusi compiuti consistano nella realizzazione di corpi aggiunti, ampliamenti e sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili, ampliamenti e sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili di volumi inferiori al 10% del volume preesistente, oltre che nel caso di ampliamenti che riguardino locali abitabili di volume inferiore a 30 m3 e comunque inferiore al 5% del volume preesistente.

Viene altresì richiamata una circolare del competente Assessorato della Regione Siciliana, secondo la quale non sarebbero assoggettati alla normativa antisismica: i muri di recinzione di altezza massima non superiore a 3 m, che non abbiano funzioni di contenimento e non siano prospicienti alla pubblica strada; i muri di altezza non superiore a 2 m anche se prospicienti alla pubblica strada; i pergolati i gazebi  le tettoie con orditura leggera e copertura non superiore a 15 metri quadri e altezza non superiore a metri 3,50; la chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio. 

La decisione della Cassazione

Il punto focale è riferito all'allegazione della dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico: secondo gli ermellini, la stessa può al più assumere rilievo ai fini della sanatoria edilizia ai sensi della legislazione regionale in materia, ma "la legislazione statale (legge n. 47 del 1985, art. 35), cui quella regionale si richiama, prevede, a sua volta, che la certificazione di idoneità sismica da parte di un professionista  abilitato sostituisca tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Prevede altresì che tale certificazione debba essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento. La sanatoria è espressamente subordinata, per quanto riguarda il vincolo sismico, al deposito presso l'amministrazione competente sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori sia della predetta certificazione di idoneità sismica entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi".

Non essendo stato rispettato tale termine, non emergono elementi sufficienti a far ritenere applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui sopra: ma in ogni caso, la Cassazione ribadisce che tali disposizioni riguardano le condizioni di proponibilità delle domande di sanatoria a fini edilizi, con la conseguenza che esse non possono essere interpretate nel senso che operino deroghe alla disciplina antisismica generale e agli obblighi e ai procedimenti autorizzativi da questa previsti.

In definitiva, "tali deroghe non emergono, infatti, dal richiamato art. 35 della legge statale n. 47 del 1985, né possono essere desunte in via interpretativa dalla legislazione regionale, perché questa non può recare previsioni innovative in materia antisismica, come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Si è affermato, sul punto, che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. (Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, Rv. 257594; Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Rv. 255254)".
 
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