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Normativa antincendio per le attività commerciali in Italia: il futuro, il D.M. 3 agosto 2015

Normativa antincendio per le attività commerciali in Italia: il futuro, il D.M. 3 agosto 2015

Come è noto, il 18 novembre 2015 è entrato in vigore il D.M. 3 agosto 2015, che come allegato contiene il cosiddetto Testo Unico di prevenzione incendi, talvolta chiamato anche Codice di prevenzione incendi. La denominazione “codice” nel caso in esame è impropria, visto che un codice è una raccolta organica di norme giuridiche, e qui ci troviamo di fronte ad una sola norma. In ogni caso è una denominazione che sta guadagnando crescenti consensi, e quindi anche in questa sede spesso useremo il termine “codice”.
In questi ultimi tempi sul Codice si sono sentite le opinioni più diverse, dall’entusiasmo più acritico alle critiche più distruttive. La verità, come spesso avviene, sta nel mezzo. Per prima cosa è indubbio che il Codice costituisca un poderoso lavoro di riorganizzazione normativa, del quale occorre rendere merito ai tecnici del Corpo Nazionale VVF che vi hanno lavorato. Da tanti anni in molti richiedevamo la riorganizzazione dell’enorme pletora di normative italiane in materia di prevenzione incendi, spesso arcaiche, in contraddizione l’una con l’altra, a volte perfino non facilmente reperibili (si pensi ai quesiti). Ebbene, sarebbe ora ben strano avanzare critiche dopo che per tanti anni abbiamo richiesto una mossa in questa direzione.
 
Non è possibile in questa sede procedere ad un esame approfondito del testo, che nella versione uscita sulla Gazzetta Ufficiale è lungo ben 230 pagine, ma si cercherà di illustrare almeno a grandi linee le novità che riguardano le attività commerciali.
 
Innanzitutto il testo è diviso in due parti, RTO e RTV: le regole tecniche orizzontali sono applicabili a tutte le attività, mentre le regole tecniche verticali sono relative a singole attività specifiche (scuole, alberghi, autorimesse, attività commerciali, ecc.). Nonostante sia fondamentale per una corretta comprensione del testo, continua a non essere chiaro il rapporto fra RTO e RTV. Al punto G.1.3 comma 5, c’è la definizione di RTV come “regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive a quelle previste nella RTO”. Quando sono sostitutive? Quando sono complementari? E se per “complementari” si intendeva “aggiuntive”, perché non usare un termine meno equivocabile?
 
La difficoltà di elaborare e coordinare un testo così corposo e complesso ha sconsigliato, almeno in questa prima fase, l’emanazione di tutte le RTV: attualmente sono vigenti soltanto le tre RTV relative a Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive, Vani degli ascensori. Tuttavia nella versione precedente alla pubblicazione, la versione 120, erano circolate in bozza ben 13 RTV, fra cui c’era al Capitolo 25 proprio quella relativa alle attività commerciali. Attualmente tale RTV risulta tuttora in via di affinamento, ma già per alcune RTV sorelle, e precisamente per uffici ed autorimesse, si intravede la prossima pubblicazione.
 
Per esaminare l’applicazione del Codice alle attività commerciali ci baseremo quindi sulle RTO già emanate e sulla RTV specifica della versione 120, non ancora emanata e quindi tuttora soggetta a possibili modifiche. E quindi è indispensabile soffermarsi almeno un momento sulla struttura generale del testo e sulle RTO, quantomeno sulle parti di esse più significative per le attività commerciali.
 
Cominciamo col sottolineare che il Codice si applica a tutte le attività, nuove ed esistenti. Si è già affrontato l’argomento molto delicato del favore, tutt’altro che condivisibile, con cui le normative italiane vedono l’emanazione di nuove prescrizioni da applicare ad attività già esistenti e magari già dotate di titolo autorizzativo, quindi ritenute “sicure” da quello stesso Stato che all’improvviso cambia idea e sostiene siano necessari interventi di miglioria. Ci sia concesso di conservare dubbi sulla correttezza di tale favore, che infatti è inesistente in molti altri paesi stranieri. Si accennerà più avanti ad un esempio di problemi che possono sorgere a questo proposito.
Occorre tuttavia precisare che, almeno per ora, il Codice non si applica alle attività commerciali: in futuro probabilmente il campo di applicazione verrà esteso fino a comprenderle, ma attualmente se intendiamo applicare il Codice alle attività commerciali non c’è altro strumento che ricorrere all’istituto della deroga.
 
Sparsi qua e là nel Codice si incontrano elementi che possono costituire problemi di applicazione alle attività commerciali.

Cominciamo dalla definizione di affollamento (paragrafo G.1.9 comma 5): “numero massimo ipotizzabile di occupanti”. Sempre nel Codice, paragrafo S.4.6.2 comma 2), si trova anche l’indicazione che il responsabile dell’attività può dichiarare un valore di affollamento inferiore a quanto indicato dalle tabelle: significa evidentemente che è vietato dichiarare un valore superiore. 

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