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Non tutti i ripostigli sono liberi dal permesso di costruire. Le discriminanti

C'è rispostiglio e rispostiglio. Sembra un po' questa, la 'massima nascosta' dentro la sentenza n.19/2021 del 4 gennaio del Tar Brescia, che ha confermato l'ingiunzione di demolizione intimata da un comune adf un privato per la realizzazione, senza permesso, di una struttura composta da pilastri in legno e ferro con soprastante copertura in travetti di legno, ricoperta da un telo e posata su una platea in calcestruzzo, adibita a ricovero legname, materiale vario e vetture.

Un ripostiglio un po' troppo corposo, in effetti: 7,80 metri di lunghezza, 6,23 metri di larghezza, 3,24 metri di altezza in colmo, 2,15 metri in gronda, per una complessiva superficie coperta pari a 48,60 mq. e destinato a ripostiglio per materiale vario e per ricovero di legname e autovetture.

Le prerogative delle nuove costruzioni

Ma non si può parlare di opera precaria o temporanea o mobile, secondo il Tar, perché ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. e) del dpr sono “interventi di nuova costruzionequelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, quali “e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.

Ai fini dell’individuazione della natura precaria di un intervento edilizio, la norma indica non solo un criterio strutturale ma un criterio primariamente funzionale.

Il permesso di costruire è quindi necessario non solo per le opere murarie tradizionali, ma in generale per gli interventi idonei ad alterare lo stato dei luoghi con carattere non temporaneo o contingente, in quanto funzionali a soddisfare esigenze permanenti, non rilevando ad escludere la necessità del titolo edilizio la precarietà strutturale del manufatto e la sua rimovibilità. (T.A.R. Toscana, Sez. III, 5 luglio 2017, n. 908; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2015, n. 992). La precarietà dell’opera edilizia è limitata, infatti, all’ipotesi di un suo utilizzo specifico e temporalmente limitato.

Nel caso di specie, per dimensioni (quasi 50 mq) e caratteristiche costruttive (il basamento costituito da una platea in cemento) e funzionali (l’utilizzo pluriennale), il manufatto del ricorrente non può essere qualificato come precario e rientra, quindi, nella categoria delle nuove costruzioni indicata al nominato articolo 3, comma 1, lett. e.5 del TUE, realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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