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Niente SuperSismabonus senza asseverazione sismica? L'ultima spiaggia è la remissione in bonis. Le condizioni

Per beneficiare del Supersismabonus, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente

Quali sono gli effetti della mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del Superbonus 110% (Supersismabonus)?

Di regola, senza asseverazione del rischio sismico, il rischio è di non vedersi riconosciuto il Supersismabonus.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 332/2023 del 29 maggio, dove l'AdE in linea di massima afferma che:

  • il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente. La mancanza dell’asseverazione non rappresenta un'ipotesi di violazione meramente formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.

Ma, in alcuni casi, l'istante inadempiente può fare ricorso alla remissione in bonis, solo se la violazione non è stata constatata o non sono iniziate attività di accertamento, conoscibili all'autore.

Senza asseverazione è possibile la remissione in bonis?

Per un intervento di riduzione del rischio sismico di un edificio rientrante nel perimetro della detrazioni del SuperSismabonus 110%, contesatualmente alla CILA non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del DM 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.

Nonostante questo, considerato che la  relazione dovuta risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale  prima dell'inizio dei lavori, si chiede se la citata omissione possa essere assimilata «ad una violazione meramente  formale, che non pregiudica cioè la fruizione della maxi-agevolazione.

Il deposito dell'asseverazione sismica: cosa dice la legge?

Le Entrate partono ricordando che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del DM 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

L'AdE, con circolare 28/2022, ha inoltre aggiunto che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

Tale violazione non può, quindi, essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.

Niente tregua fiscale

E non si può neanche ricorrere alla Tregua Fiscale ex art.1 commi 166-173 legge di Bilancio 2023, per sanare la violazione, in quanto sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato.

L'unica sanatoria possibile è la remissione in bonis ma a determinate condizioni

Infine, il Fisco spiega che l'unico modo per sanare la posizione non avendo presentato la predetta asseverazione prima dell'inizio dei lavori è ricorrere all'istituto della remissione in bonis, di cui all'art.2, comma 1 DL 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e se:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi (art. 2-­ter DL11/2023) la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione;
  • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art.11, comma 1 d.lgs. 471/1997, secondo le modalità stabilite dall'art.17 d.lgs. 241/1997 e s.m.i., esclusa la compensazione ivi prevista.

In questo caso, però, l'istante non ha specificato "quando" (cioè in quale periodo d'imposta) sono iniziati i lavori e l'asseverazione non è stata allegata alla CILA, per cui non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere alla remissione in bonis.

In particolare, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

E in caso di cessione del credito o sconto in fattura?

Infine, l'AdE ricorda che, se il contribuente ha esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle due opzioni (cessione del credito o sconto in fattura), la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.


LA RISPOSTA 332/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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