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Niente manutenzione di facciate e balconi? La responsabilità del rischio rovina terrazzi è dei singoli condomini

Cassazione: se l'amministratore non si attiva per effettuare i lavori necessari a mettere in sicurezza i beni, in quanto l'assemblea non riesce a deliberare o non vengono stanziati i fondi necessari, i condomini non possono attendere ma devono intervenire autonomamente per evitare danni a terzi

Attenzione alla manutenzione dei 'terrazzi' in condominio, perché se si omettono, c'è il rischio di finire 'nel penale'.

Lo si evince dal disposto della sentenza 31592/2022, pubblicata lo scorso 27 agosto, della Cassazione Penale,che ha confermato la responsabilità di alcuni condomini - sancita dal Tribunale ordinario - per il non avere provveduto ai lavori necessari al ripristino dei balconi negli appartamenti di loro rispettiva proprietà al fine di rimuovere il pericolo alle persone.

Niente manutenzione di facciate e balconi? La responsabilità del rischio rovina terrazzi è dei singoli condomini

Se l'amministratore di condominio non si attiva...devono attivarsi i condomini!

Gli imputati si sono difesi addebitando la responsabilità degli omessi interventi alla mancata formazione di una sufficiente volontà assembleare nel corso degli anni.

Nessuno di essi, però, risulta tuttavia né avere diffidato l'amministratore del condominio a porre in essere tutte quelle misure precauzionali tese ad evitare i pericoli di crolli o il progressivo degrado delle strutture con la posa delle reti di protezione, né avere operato autonomamente in tal senso.

Si tratta, secondo il Tribunale, di reato colposo omissivo proprio, in quanto i proprietari di immobili rivestono una posizione di garanzia non delegabile in toto ad altre figure, quali l'amministratore di un condominio, con cui necessariamente condividono l'obbligo di agire anche su cose non di loro esclusiva proprietà, pur in via sussidiaria e in caso di inerzia di quest'ultimo.

L'attribuzione dell'obbligo di garanzia delegato all'amministratore per la conservazione delle cose comuni non esclude, anzi implica, che in caso di sua inerzia tale obbligo si riverberi sui proprietari dei beni coscienti del pericolo che da essi possa derivare, ponendo in loro capo la responsabilità (anche solo per culpa in vigilando).

L'omessa esecuzione dei lavori necessari, riguardando parti (sia di proprietà esclusiva sia eventualmente riconducibili a cosa comune) degli appartamenti agli imputati riconducibili ha implicato una condotta colposa da parte degli stessi, recando i rispettivi balconi punti di degrado che minacciavano rovina.

 

Responsabilità per il rischio rovina dei terrazzi: basta la colpa

La Cassazione respinge tutti i motivi di ricorso dei condomini, sottolineando che:

  • in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art.677 cod. pen. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine della
    stessa (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081).
  • a nulla vale la circostanza aspecificamente evidenziata dalla difesa, secondo cui gli imputati si erano sempre preoccupati di segnalare la situazione della facciata condominiale all'amministratore e avevano sempre
    partecipato alle assemblee condominiali. A fronte, invero, del provvedimento impugnato che sottolinea che - avendo ammesso gli stessi ricorrenti che l'amministratore condominiale non aveva potuto procedere all'esecuzione dei lavori necessari per la mancata formazione della volontà assembleare sul punto - non può scaricarsi sul medesimo la responsabilità penale della condotta, tantomeno in via esclusiva;
  • ai fini dell'integrazione del reato in parola che costituisce illecito contravvenzionale, è sufficiente la colpa e non è, quindi, necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario sufficiente a tanto anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa.

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