Nessuna ritenuta per rimborso spese se il lavoro autonomo è occasionale
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 49/E/2013, stabilisce che un rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessarie ritenute alla fonte
Non è necessaria nessuna ritenuta per rimborso spese se il lavoro autonomo è occasionale. Lo chiarisce una circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n. 49/E/2013, che fornisce una risposta specifica in merito alla tenuta necessaria, da parte dell'Istituto italiano di Tecnologia, sui rimborsi spese di docenti e ricercatori scientifici invitati a visitare laboratori e a svolgere seminari.
Trattandosi di prestazioni che non prevedono alcun compenso, se non il rimborso spese-viaggio, vitto e alloggio e sostenimento delle stesse, la ritenuta da applicare in genere è quella prevista dall'art.25 del DPR 600/1973, ossia pari al 20%. Nel caso specifico, il reddito imponibile sarebbe pari a zero.
Quindi la regola generale prevede che non sono assoggettabili alla ritenuta di cui all'art.25 del DPR sopracitato "i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, purché siano solamente quelli strettamenti necessari per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese".
La semplificazione vale anche per il professionista, "che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi". Le Entrate argomentano questo premettendo che, come regola generale, "alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente" rientrano nella nozione di compenso "anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico".
Riferendosi poi all'art.54, comma 1 e 2, del TUIR, l'Agenzia specifica anche che c'è una netta differenza fra redditi da lavoro autonomo abituale e non abituale, costituita dal collegamento diretto diretto tra compenso e spesa sostenuta (che vale solo per il lavoro autonomo non abituale, appunto).
Ne deriva che, solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, quando è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera unreddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta.
Differentemente, l'esonero dalla ritenuta (e dalla dichiarazione per il contribuente) non è applicabile quando il compenso eccede eccede le spese strettamente necessarie "per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa". Se si configura il caso in questione, quindi, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del sopracitato art.25 del DPR 600/1973.