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Nel nuovo Codice per gli ingegneri, competenza professionale e correttezza del comportamento

Nel nuovo Codice per gli ingegneri, competenza professionale e correttezza del comportamento

Intervista a Andrea Gianasso, consigliere CNI e coordinatore del Gruppo di Lavoro “Etica e Giurisdizione”

Ingegner Gianasso, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sulle professioni regolamentate e dei successivi Regolamenti adottati per la professione di Ingegnere con la circolare 14 maggio 2014, n. 375 il Consiglio Nazionale ha provveduto all'adeguamento del precedente "Codice Deontologico". Quali sono le novità più rilevanti introdotte nella nuova versione?

Le novità sono davvero molte, si é passati da un codice di 12 articoli suddivisi in 41 commi ad un codice con 23 articoli suddivisi in 83 commi. Il codice precedente era indubbiamente valido ma richiedeva un aggiornamento generale, con inserimento di norme adeguate all’attuale realtà della professione e tali da adempiere ai nuovi dettati legislativi.
Di conseguenza sono state inserite norme specifiche relative alla formazione permanente obbligatoria, all’assicurazione obbligatoria, all’obbligo di pattuizione dei compensi in sede di affidamento dell’incarico professionale, alla pubblicità, alla concorrenza e alla possibilità di esercitare la professione sotto forma di società di capitale.
Altri argomenti, rispetto al codice precedente, sono stati meglio e più evidenziati, ad esempio in riferimento alla riservatezza, al corretto uso dell’energia e delle risorse disponibili e alla tutela del territorio. È stato dato un particolare rilievo, inoltre, alla lotta alla criminalità organizzata.

Nel nuovo codice viene posto l’accento sulla responsabilità del professionista, ribadendo quanto il ruolo dell'ingegnere sia sempre più dentro la società civile e sia determinante per lo sviluppo del Paese. Le comunità sociali e professionali sono elementi del corpo sociale. È un segnale importante per sottolineare quanto importante sia per la società la nostra figura professionale, ma è sufficiente?

È un segnale importantissimo perché il nuovo codice, recependo un principio fissato dal decreto legge 138/2011 poi convertito nelle legge 148/2011, ha sottolineato l’indipendenza di giudizio che deve caratterizzare la professione di ingegnere e tutte le professioni.
Indipendenza di giudizio significa assunzione di responsabilità. Significa, quindi, che il lavoro professionale non é una attività che può essere esercitata unicamente guardando al compenso che se ne può ricavare ma implica l’assunzione di un ruolo importantissimo nel contesto sociale sotto tutti gli aspetti.
Le professioni, che rappresentano il 13% del PIL nel nostro paese, sono esercitate da oltre due milioni di cittadini e devono quindi essere considerate “parte sociale” alla pari di confindustria e sindacati.
In passato ciò non é mai avvenuto e potrei aggiungere che, a mio giudizio, gran parte dei mali del nostro paese deriva appunto dal fatto che molte decisioni sono state prese senza consultare preventivamente e, soprattutto, senza tener conto, del parere delle professioni.
La professione di ingegnere, che copre l’aspetto tecnico/scientifico, l’innovazione, l’uso delle risorse e la tutela dell’ambiente (é stata infatti creata la figura dell’ingegnere civile-ambientale), é fondamentale per la crescita e lo sviluppo sostenibile.
Gli ingegneri iscritti all’albo sono oltre 230.000 e, essendo fra loro strettamente collegati e uniti dagli Ordini che li rappresentano, possono indubbiamente fornire un contributo determinante sia per quanto riguarda le scelte legislative, sia per quanto riguarda le attività ingegneristiche specifiche che stanno alla base dello sviluppo industriale, del sistema dei trasporti, delle infrastrutture e degli interventi sul territorio in generale.
Attualmente, inoltre, é divenuta e diviene sempre più importante la figura dell’ingegnere nel campo dell’informazione, figura che merita una maggiore attenzione da parte delle istituzioni perché nessuno sviluppo é immaginabile senza il contributo di quello che, per gli ingegneri, é definito il “terzo settore”.

L’art. 4 pone l’accento sulla correttezza della figura professionale. Regole di comportamento, schemi di convenzione d’incarico con indicazione e tempari delle prestazioni, adeguatamente pubblicizzati… trasparenza nei rapporti con la committenza, con i colleghi e altri professionisti, con i collaboratori: semplificazione ed etica al centro della professione?

Gli ingegneri non hanno problemi di semplificazione, la semplificazione é necessaria per mettere ordine nella giungla di norme che derivano da leggi mal fatte e da pesantezza burocratiche volute da una normativa assurda che purtroppo, nel contesto internazionale, caratterizza in peggio il nostro paese.
La correttezza, invece, é fondamentale e sicuramente é al centro di ogni professione: molti non hanno compreso che, quando all’inizio del secolo scorso sono stati creati gli ordini professionali, fra cui l’ordine degli ingegneri, é avvenuto un vero e proprio capovolgimento rispetto al passato, quando le professioni avevano una struttura associazionistica che si poneva come finalità principale la tutela degli iscritti e dei loro interessi.
Gli ordini professionali, al contrario, non sono associazioni e non devono essere confusi con le associazioni (anche se purtroppo ancor in molti casi vengono considerati tali), perché sono stati istituiti come enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di pubblico interesse, ossia per tutelare non i propri iscritti ma i cittadini, principalmente sotto due punti di vista: la competenza professionale e la correttezza del comportamento.
Questi due punti, che restano ancora oggi i cardini delle professioni, sono sottolineati dalla nuova normativa che, da un lato, dispone l’aggiornamento continuo delle conoscenze per garantire ai cittadini la competenza e la qualità delle prestazioni dei professionisti e, dall’altro lato, dà grande risalto ai codici deontologici per garantire i cittadini con norme cogenti sull’assicurazione obbligatoria, sull’obbligo di pattuizione dei compensi in sede di affidamento dell’incarico professionale, sulla pubblicità, sulla concorrenza e così via.

In sede di direzioni dei lavori i professionisti potrebbero svolgere una più efficace attività di controllo. Non solo la semplice collusione, ma anche la mancata denuncia al Consiglio di appartenenza di violazioni di leggi di cui il professionista venisse a conoscenza nell’ambito della sua attività professionale, costituisce violazione disciplinare (art. 20.4d). Nel nuovo regolamento vi sarebbe anche l’impegno per i consigli di avviare i procedimenti sanzionatori nei confronti di colleghi destinatari di provvedimenti giudiziari, senza attendere l’emissione di sentenza definitiva, come spesso accade. Il codice dunque può essere anche uno strumento per la lotta alla criminalità?

Il Codice Deontologico non solo può, ma “deve”, essere uno strumento per la lotta alla criminalità in generale e alla criminalità organizzata in modo specifico. La responsabilità alla quale in precedenza si é fatto riferimento non é solo quella che il professionista ha nei confronti del proprio committente, é una responsabilità nel confronti di tutta la società all’interno della quale svolge la propria opera professionale.
Voglio però aggiungere, a questo proposito, che esistono certamente episodi di collusione e di violazione di leggi ma, a parte alcuni casi specifici sui quali si deve intervenire, gli ingegneri costituiscono una categoria nota per esercitare l’attività professionale in modo corretto, serio e competente.

Pur sapendo che i minimi sono stati aboliti da anni, la questione delle tariffe rimane un problema; l’art. 15.3 sancisce che “È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione”. Senza tariffe di riferimento, come si fa a stabilire se un compenso sia “manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere”?

L’abolizione dei minimi da parte del decreto Bersani ha creato gravissimi danni al paese non tanto nel campo delle attività privatistiche, dove il committente generalmente guarda al risultato e alla qualità della prestazione ed é quindi disposto generalmente a pagare il giusto, quanto nell’ambito degli incarichi per opere pubbliche, dove il rapporto fiduciario é stato abbandonato e sostituito dal sistema dei bandi di gara.
Ciò ha comportato offerte di prestazioni al massimo ribasso con ribassi eccessivi e spesso inverosimili, con gravissime conseguenze sulla qualità delle prestazioni, perché un progetto completo e una direzione lavori ben fatta implicano necessariamente un pesante lavoro e spese notevoli e inevitabili.
L’importo corretto delle prestazioni é sempre stato conosciuto, anche dopo l’assurda abolizione delle tariffe da parte del governo Monti con il D.L. n. 1 del 2012, tant’é che gli stessi giudici hanno chiesto l’emanazione del decreto sui cosiddetti “parametri giudiziali” (D.M. 140/2012) e, nel campo dei lavori pubblici, é stato confermato il riferimento al D.M. 04.04.2001 fino all’emanazione del D.M. 143/2013 che fissa i parametri per determinare gli importi delle prestazioni base di gara, importi che sono quindi considerati equi e corretti anche dall’ente pubblico.
È quindi possibile, come del resto lo era anche prima, conoscere con una certa precisione i “costi” delle prestazioni al di sotto delle quali si dovrebbe concludere che il professionista lavora in perdita, oppure non svolge tutta l’attività richiesta e dovuta.
In questo caso il compenso é chiaramente “manifestamente inadeguato” e in evidente contrasto con quanto disposto dall’art. 2233 del codice civile, non abrogato, che dispone che il compenso dei professionisti sia commisurato all’importanza dell’opera e adeguato al decoro della professione.
E’ giusto quindi che l’Ordine, a tutela dell’interesse pubblico, possa chiedere chiarimenti e giustificazioni.

Sempre in tema di tariffe e compensi, l’art. 11.4 recita “L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie”. Questo, secondo lei, è sufficiente a combattere l’annosa questione delle prestazioni a titolo gratuito e dei tanti giovani professionisti costretti a lavorare a titolo gratuito?

Sono due situazioni diverse.
Altro é la situazione di un professionista che, per motivazioni ideali o per aiutare un soggetto in gravi difficoltà, presta gratuitamente la propria opera, altro é lo sfruttamento del lavoro dei giovani che deve essere assolutamente combattuto.
Tale situazione, certo anche derivante dall’attuale situazione di crisi economica che stiamo attraversando, credo che potrà trovare una soluzione nelle regolamentazione del tirocinio, che attualmente non é obbligatoriamente previsto per la nostra professione ma é da noi auspicato, purché con regole semplici e tali da non mettere in difficoltà né i tirocinanti, né i professionisti presso i quali gli stessi svolgono il tirocinio.

Nel codice non potevano mancare i riferimenti al tema della formazione e aggiornamento obbligatori (art. 7) e dell’assicurazione professionale (art. 8). Altri due strumenti per garantire e tutelare la committenza. Ma per quanto riguarda la formazione, uno strumento certamente utile e necessario, c’è ancora molta confusione. Non sarebbe opportuno studiare delle correzioni al Regolamento e alle Linee Guida per la formazione obbligatoria tali da prevenire distorsioni del “nuovo mercato” della formazione?

Stiamo attivamente operando per migliorare sempre più la situazione.
Devo dire però che l’attuale regolamento é stato votato all’unanimità dall’Assemblea dei Presidenti degli Ordini e approvato dal Ministero della Giustizia. La sua impostazione e le sue linee principali sono chiare e coerenti con le norme di legge che hanno istituito l’obbligo di formazione permanente.
Nella fase attuativa pratica, mancando precedenti esperienze, sarà inevitabile procedere nel modo ritenuto il migliore senza escludere, peraltro, che alcuni correttivi possano o debbano essere applicati in futuro.
Non mi pare, infine, che si possa parlare al momento di “distorsioni” del mercato della formazione, l’obiettivo del Consiglio Nazionale é far sì che la formazione rimanga sempre ad un livello alto, serio e corretto, evitando che l’offerta formativa scada al livello della sola acquisizione di crediti anziché diventare una opportunità e un valore aggiunto per i professionisti.