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Muro di recinzione, SCIA o permesso di costruire? Le discriminanti per il titolo giusto

Tar campania: serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo 25 metri e alto 2,50 metri, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di 5 metri

Muri di cinta, muri di contenimento, muri di recinzione: facciamo chiarezza

La realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire quando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) dpr 380/2001.

Ribadendo un vecchio principio della Cassazione, il Tar Campania - nella sentenza 1542/2020 dello scorso 28 aprile - ha chiarito, ancora una volta, che un muro di recinzione è diverso da un muro di contenimento e che serve il permesso di costruire per un muro di recinzione lungo 25 metri e alto 2 metri e mezzo, munito di cancello carrabile scorrevole in ferro della larghezza di 5 metri, che è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

La discriminante è la modifica dell'assetto urbanistico

La discriminante, quindi, è data dall'estensione dell'opera edilizia che modifica l'assetto urbanistico: infatti, rispetto ai muri di cinta, il TU Edilizia non contiene indicazioni dirimenti in merito, non chiarendo se trattasi di intervento assoggettabile a permesso di costruire quale nuova costruzione (ai sensi degli artt.3, comma 1, lettera e) e 10 del dpr 380/2001) ovvero se sia sufficiente la SCIA.

Quindi, spiega il Tar, si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2014 n. 3408).

Più in generale la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’art.22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’art. 19 della legge 241/1990 (in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621) laddove essi non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, "occorrendo - invece - il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia" così TAR Abbruzzo, sez. I, sent. 11/18/2018 n. 8.

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