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Muro di cinta e muro di contenimento: quale titolo abilitativo serve? Quando scatta l'abuso edilizio

La realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della SCIA, mentre il muro di contenimento che crea un nuovo dislivello o aumenta quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire se è tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio.

Muro di cinta, muro di contenimento e semplici recinzioni sono opere diverse e necessitano di titoli abilitativi diversi: ce lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 3031/2024 dello scorso 3 aprile, che ha confermato l'ordinanza di demolizione impartita dal comune per l'abuso edilizio inerente, tra l'altro, una "recinzione ed un muro di contenimento terra in CLS con altezze variabili sul lato nord... con altezza massima in più punti superiore a mt 1,50".

Secondo il TAR competente, l'opera modificava «in maniera significativa l'assetto fisico naturale del terreno» rendendo necessaria l'acquisizione di un titolo abilitativo: titolo che non poteva individuarsi nella licenza edilizia dell'agosto 1982 che prevedeva genericamente la recinzione dell’area di pertinenza dell’abitazione principale, né nella CILA del 5 aprile 2017 che contemplava la sola realizzazione della stessa recinzione.

 

Muro di cinta e muro di contenimento: differenze e titoli abilitativi necessari

Circa il regime edilizio cui soggiace il manufatto in questione, la Sezione si è già pronunciata operando una distinzione «fra muro di cinta e muro di contenimento affermando che solo “la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività (Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2621; sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 10)” mentre “il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di "nuova costruzione”»(Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n.4169).

La richiamata posizione è stata in seguito confermata affermando che «la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050; Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 212; Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169)» (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2021, n.3005).

 

Testo Unico Edilizia: quando la demolizione e ricostruzione del muro di recinzione richiede il permesso di costruire

In relazione al regime edilizio applicabile al muro di recinzione, ciò che dirime è l'impatto effettivo che determina sul preesistente assetto territoriale: se non viene superata la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti è sufficiente la SCIA, mentre se l'intervento presenta una notevole dimensione serve il permesso di costruire.


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Solo le recinizioni possono avere natura pertinenziale

È stato, inoltre, precisato che «la natura pertinenziale, che esclude la necessità del previo conseguimento del permesso di costruire, può essere riconosciuta solo con riferimento alle recinzioni, definendo come tali opere aventi “caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà» (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n.4169).

L’opera accertata, per consistenza e caratteristiche costruttive, nonché, per l’evidente modifica della conformazione del suolo che, come anticipato, determina un evidente dislivello dell’area di proprietà rispetto al terreno circostante, rientra pertanto a pieno titolo della tipologia di manufatti per i quali è richiesto il permesso di costruire.

 

Tettoia e barbecue con la SCIA

Segnaliamo, infine, che con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, pur annullando la misura demolitoria relativamente alla tettoia e al barbecue, afferma che sarebbero in ogni caso opere soggette al regime della SCIA anziché riconoscerne la riconducibilità all’edilizia libera in ragione della loro natura pertinenziale.

Palazzo Spada respinge le considerazioni, segnalando come sia ormai pacifico che la realizzazione di una tettoia vada configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto «non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera» (Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2018, n.1309).

Estranei a detto regime sono da considerarsi unicamente le cc.dd. tettoie leggere non tamponate lateralmente su almeno tre lati, prive di autonomia e realizzate per «valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione» (Cons. Stato, Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 7999).

Nel caso di specie la tettoia oggetto di contestazione si presenta come aperta su due lati poggiando gli altri due su murature in cls, dando vita ad un manufatto avente una propria autonomia funzionale non riconducibile al sopra illustrato concetto di pertinenzialità.

Analoghe considerazioni valgono per il barbecue avendo l’appellante realizzato un manufatto in muratura di significative dimensioni, sormontato da una copertura poggiante su pilastri metallici.

Per tali opere, in ragione della loro conformazione e dello stabile ancoraggio al suolo, come correttamente rilevato dal TAR, deve escludersi una mera funzione di arredo, protezione o riparo essendo evidente il loro impatto sul territorio che ne esclude la riconducibilità all'edilizia libera.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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