Entro il 1 gennaio 2017 dovrà essere operativa, nel senso che regioni ed enti locali dovranno adeguarsi senza proroghe (almeno per ora...) al nuovo regime. La SCIA semplificata è stata approvata in via definitiva dall'ultimo Consiglio dei Ministri come attuazione della delega di cui all'art. 5 della legge 124/2015 (Riforma Madia).
Sarà operativa entro il 1 gennaio 2017: tra le novità il divieto di richiesta di documenti non preventivati e la ricevuta obbligatoria. Ok anche alla SCIA 2
Entro il 1 gennaio 2017 dovrà essere operativa, nel senso che regioni ed enti locali dovranno adeguarsi senza proroghe (almeno per ora...) al nuovo regime. La SCIA semplificata è stata approvata in via definitiva dall'ultimo Consiglio dei Ministri come attuazione della delega di cui all'art. 5 della legge 124/2015 (Riforma Madia).
La novità principale riguarda la presentazione del documento, che potrà essere fatta presso un unico ufficio, anche in via telematica e mediante un unico modulo valido in tutto il Paese. Il modulo dovrà essere pubblicato sul sito della pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti non è ammessa e verrà sanzionata a livello disciplinare.
Per cittadini, imprese e professionisti, insomma, una notevole semplificazione: l'amministrazione dovrà infatti stabilire prima che cosa serve, pubblicando online i modelli e le dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni da allegare eventualmente alla SCIA.
Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i moduli sopracitati sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'
art. 8 del d.lgs. 281/1997, con accordi ai sensi dell'art.9 dello stesso d.lgs. o con intese ai sensi della
legge 131/2003, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
Molto importante anche la funzione della cd. "ricevuta" della segnalazione o istanza presentata, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali la PA è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
Viene evidenziato anche che il provvedimento di sospensione dell'attività intrapresa è - per ora - limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.). Inoltre, nel caso di SCIA unica la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi.
Nel decreto, infine, si riconosce anche il cd. domicilio digitale del cittadino, l'indirizzo email indicato dallo stesso dove ricevere tutte le comunicazioni. A proposito del silenzio-assenso, i termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda.
Contestualmente, il Cdm ha approvato anche la SCIA 2 (norme in materia di regimi amministrativi delle attività produttive). Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Prevista anche la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.