Semplificazione
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Modifiche al Testo Unico dell'Edilizia. La Semplificazione che rende complicata la Norma.

Ordine & Norme

Ormai ci siamo fatti la convinzione che quando lo Stato vuole complicare e rendere difficile una Norma, deve cercare di semplificarla.

La questione si fa ancora più tortuosa se siamo in Sicilia dove c’è uno Statuto Speciale che impone di fare nuove Leggi (in materia edilizia).

Si potrebbe pensare anche di prendere in toto quella Nazionale o solo alcuni articoli di essa (recepimento dinamico), ma sempre utilizzando una nuova Legge.

Orbene, cercheremo di raccontare in maniera più semplice possibile che nel Decreto Semplificazioni (D.L. n.76/2020) e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), fatto dal Governo sono state apportate delle modifiche al Testo Unico dell’Edilizia.

Modifiche introdotte nell’art.10 e riguardanti:

- l'art. 2-bis, comma 1-ter - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

- l'art. 3, comma 1, lett. d) - Definizioni degli interventi edilizi.

Chiariamo subito che tali modifiche valgono pure in Sicilia in quanto i due articoli nella L.R. n.16/16 risultano stati recepiti dinamicamente.

Non è finita!

A seguito delle diverse interpretazioni, si è resa necessaria una Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per la Funzione Pubblica con i dovuti chiarimenti e aventi per oggetto "Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi".

 

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LE MODIFICHE ALLA DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, quale risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 76/2020 e dalla legge di conversione, fa riferimento a “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

 

LE NUOVE PREVISIONI IN MATERIA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RISPETTO DELLE DISTANZE

“… Le previsioni contenute nel comma 1-ter dell’articolo 2-bis del testo unico vanno lette nel contesto della disposizione in questione, che è specificamente intesa a disciplinare i casi in cui siano oggetto di demolizione e ricostruzione edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze (ivi comprese quelle contenute nel d.m. n. 1444/1968), di guisa che non ne sarebbe consentita l’edificazione ex novo. In questi casi, il primo periodo del comma in esame ha chiarito che la ricostruzione è possibile – in sostanza – in deroga alle norme in questione, e quindi col mantenimento delle distanze preesistenti se non è possibile la modifica dell’originaria area di sedime e purché l’edificio originario fosse stato “legittimamente” realizzato. Al fine di verificare la legittima realizzazione dell’immobile preesistente, soccorre la previsione dell’articolo 9-bis del Testo unico, anch’essa inserita dal decreto - legge n. 76/2020, laddove è indicata la documentazione da cui ricavare lo “stato legittimo” di un edificio (di regola consistente nel titolo edilizio sulla base del quale esso è stato realizzato, ovvero da quello relativo all’ultimo intervento che ha subito)…”.

Per maggiore chiarezza e al fine di non voler dare altra interpretazione rispetto ai chiarimenti Ministeriali, si allega la Circolare … BUONA LETTURA.

 

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