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Modifica dell'art.99 del Regolamento Edilizio. Incontro con gli Ordini

Ordine Ingegneri

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ART.99: Camini e scarichi di vapore a gas

Ogni focolare, caldaia ed apparecchio di combustione in genere, dovrà disporre di una canna fumaria opportunamente isolata, prolungata al di sopra del tetto in modo da assicurare il tiraggio e da escludere la nocività ai condomini.

Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo.

I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile inalterabile al calore.

Ne è vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e decorativo.

Quando i condotti vengono realizzati all’esterno dei muri devono essere circondati da murature piene o da pareti in cemento armato, o da sistemi prefabbricati equivalenti, opportunamente isolati.

Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori ed apparecchi debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti ad evitare danni a persone e cose, sia nell’ambiente di lavoro che nel vicinato.

In ogni caso devono essere osservate le norme contro l’inquinamento atmosferico.

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Proficuo incontro promosso dal Dipartimento Edilizia Privata e sostenuto dal Dott. Giuseppe Arena dell’ASP per discutere con gli Ordini Professionali della tematica inerente l’autocertificazione sanitaria per le progettazioni e la proposta di modifica dell’art.99 del R.E.

Presenti anche l’Assessore Mondello, il Consigliere Comunale Serra e il Dott. Polito funzionario del SUAP.

Il Dott. Arena in maniera precisa e puntuale spiegava che con l’autocertificazione si poteva asseverare un intervento da un punto di vista igienico sanitario con un “risparmio di tempo”, ma allo stesso tempo, si poteva incorrere in seri problemi giudiziari qualora con “troppa facilità” si fosse attestato qualcosa di non “fattivo”.

Fintanto non fosse cambiato l’attuale art.20 comma 1-bis del DPR 380 (recepito in Sicilia dalla L.n.16/16) “Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.”, si poteva utilizzare in tutti i casi l’autocertificazione sanitaria.

Di contro, occorreva porre rimedio all’articolo 99 del R.E. obsoleto e datato (anno 1994) che prevedeva l’utilizzo della sola canna fumaria, contro tutti i nuovi e efficaci sistemi di aspirazione e “bonifica” dei fumi e degli odori, nati dopo la redazione del presente R.E.

Tutti i presenti, risultavano concordi che era necessario un “aggiornamento” con un’attualizzazione dello stesso articolo.

Gli Ordini unitamente al Dott. Arena avrebbero modificato e integrato l’art.99 per portarlo prima in Commissione Consiliare e successivamente se ritenuto idoneo, in Consiglio Comunale.

Si sarebbero organizzati inoltre, diversi incontri e seminari in cui il Dott. Arena avrebbe “istruito e formato” i tanti professionisti che spesse volte si trovano ad asseverare progetti, non conoscendo a fondo la “materia igienico sanitaria”.

Pertanto, grande sinergia tra Ordini, ASP, Dipartimento Edilizia Privata e soprattutto Amministrazione Comunale che con il proprio Assessore Arch. Mondello e il Consigliere Comunale Geom. Serra hanno permesso di condurre una discussione tecnica proiettandola in un futuro scenario politico, che vedrà coinvolto il Consiglio Comunale per una modifica di un articolo di Regolamento necessario e improcrastinabile per lo sviluppo commerciale e economico della città.