Modifica del sottotetto: non è nuova costruzione, ok al Bonus Ristrutturazioni edilizie
Le spese di ristrutturazione sostenute per la riqualificazione del sottotetto a fini abitativi sono pienamente detraibili dall'imposta lorda IRPEF
Attenzione alla portata della sentenza 341/11 del 2 febbraio 2024 della Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, perché è vero che è riferita ad una legge regionale (e quindi attenzione a generalizzare!), ma contiene un principio piuttosto impattante a livello di bonus edilizi per le ristrutturazioni dei sottotetti.
Riqualificazione del sottotetto: se è ristrutturazione edilizia, ok al bonus edilizio
Nello specifico, secondo la CGT, le spese di ristrutturazione sostenute per la riqualificazione del sottotetto a fini abitativi sono pienamente detraibili dall'imposta lorda IRPEF (nel caso, la detrazione del 50% per acquisto di immobili ristrutturati), in quanto il recupero di sottotetto è qualificato come “ristrutturazione edilizia” dall'art. 64 della legge regionale della Lombardia 12/2005.
Nello specifico, i giudici milanesi hanno precisato che la detrazione per la ristrutturazione del sottotetto è connaturata alla legislazione in tema di transizione ecologica, finalizzata a favorire il riutilizzo “in senso urbanistico ed ambientale” degli immobili già edificati.
Tale beneficio fiscale mira, infatti, a mitigare il consumo di suolo e ad incrementare l’efficienza energetica e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti.
Ristrutturazione del sottotetto: in questo caso la detrazione fiscale è legittima
Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un intervento edilizio nel quale l'unità immobiliare è stata completamente recuperata dal sottotetto preesistente, previa realizzazione delle opere necessarie a garantire l'abitabilità dei relativi locali.
In particolare, le falde e la linea di gronda del tetto hanno subito delle modifiche onde "assicurare per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40", prescritta dall'art.63 della legge regionale 12/2005.
Il contribuente aveva dichiarato in detrazione le spese sostenute per il recupero del sottotetto di cui sopra, ma per il Fisco l'intervento costituiva una nuova costruzione anziché una ristrutturazione.
Nonostante ciò, i giudici hanno stabilito che l'intervento fosse assimilabile a una ristrutturazione edilizia, permettendo così al contribuente di usufruire della detrazione fiscale prevista per tale tipologia di interventi.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva alla CGT, per la quale i primi Giudici hanno correttamente qualificato la fattispecie in contestazione che, propriamente, concerne l'acquisto di immobile totalmente oggetto di recupero edilizio da sottotetto, direttamente da un'impresa costruttrice e dunque con diritto in capo al privato acquirente di fruire della detrazione fiscale, stabilita in misura forfettaria ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del dpr 917/1986 (TUIR) e dell'art. 63 L.R. n.12/2005 e senza necessità di ulteriore produzione documentale rispetto alle spese effettuate, se non con esclusivo riferimento al titolo abilitativo e all'atto pubblico di acquisto che unitamente contengono tutti i riferimenti utili ai fini della determinazione della detrazione.
Ne è riprova in atti il permesso di costruire (e planimetrie correlate), rilasciato alla società, avente ad oggetto, oltre al recupero di sottotetto a fini abitativi, la formazione di ulteriori 12 unità abitative con annessi pertinenziali.
Di che tipo di detrazione si tratta? Bonus Acquisto casa ristrutturata
La CGT precisa che l'intervento di risanamento conservativo effettuato da imprese di costruzione che riqualificano nella loro interezza gli immobili preesistenti e che cedono il bene merce entro i termini di legge, soggiace alla disciplina di favore fiscale prevista dall'art. 16-bis, comma 3, TUIR, da combinare con il dettato di cui agli artt. 13-16 del DL 63/2013 in tema di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Si tratta, quindi, del bonus del 50% per l'acquisto di edificio risgtrutturato (a regime sarebbe il 36%, la condizione speciale vale fino al 31 dicembre 2024) su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o del valore di assegnazione dell’immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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