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Modifica del pergolato: se la superficie di copertura aumenta, serve il permesso di costruire

Se tra il pergolato esistente al momento della presentazione della CILA (di estensione pari a mq tra 2500 e 3000) e quello realizzato (mq 4083) emerge uno scostamento, in termini di dimensioni, superiore a oltre 1000 mq, siamo in presenza di un abuso edilizio perché sarebbero serviti sia il permesso di costruire che l'autorizzazione paesaggistica.

Quale titolo abilitativo serve per l'aumento della superficie di copertura di un pergolato? Può essere considerato una manutenzione straordinaria assentibile con CILA?

Questa, all'apparenza semplice ma in concreto complessa domanda, risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 3134/2024 del 5 aprile, inerente il ricorso contro l'ordinanza di rimessa in pristino emanata da un comune, e confermata dal TAR competente, per un intervento di manutenzione del pergolato di copertura dell'agrumeto.

 

Modifica del pergolato: basta la CILA?

Secondo i ricorrenti, la CILA aveva ad oggetto soltanto la sostituzione di parti del pergolato, già di metallo, con altri elementi, al fine di recuperarne l'originaria integrità e funzionalità, senza alcuna variazione della superficie ombreggiata e delle altezze.

Escludevano che l'intervento avesse realizzato un ampliamento del preesistente, qualificandolo di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dpr 380/2001, realizzabile mediante CILA a norma del successivo art. 6-bis quale opera non riconducibile all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22.

Per il primo giudice, invece, il primo giudice ha ritenuto che:

  • rispetto a quanto esistente al momento della presentazione della CILA, parte ricorrente ha realizzato un intervento diverso per caratteristiche e dimensioni. Quel che rileva è che tra il pergolato esistente al momento della presentazione della CILA (di estensione pari a mq tra 2500 e 3000) e quello realizzato (mq 4083) emerge uno scostamento, in termini di dimensioni, superiore a oltre 1000 mq. Inoltre, alcuni elementi in legno al momento della CILA sono stati sostituiti con elementi in metallo;
  • non si è in presenza di una manutenzione straordinaria;
  • l'accertata realizzazione di una copertura di maggiore superficie, e la sostituzione del materiale, comporta che legittimamente il Comune ha sanzionato l’intervento in quanto compreso tra quelli da assoggettare al previo rilascio sia di titolo edilizio che di autorizzazione paesaggistica, vista la collocazione del pergolato in area vincolata.

 

L'analisi dell'intervento edilizio: troppe modifiche e un aumento consistente di volumetria

Pazzo Spada osserva che, come rilevato dal TAR, il verificatore ha acclarato che:

  • l'area catastale complessiva di proprietà dei ricorrenti e oggetto di intervento manutentivo è di circa 4.983,00 mq;
  • l'area occupata dal nuovo pergolato è risultata pari a circa 4.083,80 mq;
  • il pergolato in origine non era presente su tutta l’area, che risulta essere pari a circa 4.983,00 mq (da visure catastali) ma pari a 4.083,80 mq (da rilievo del 25.08.2020), probabilmente, una parte risultava già marcita dagli agenti meteorici, infatti, da ingombro sulla relativa foto del 2017 si può misurare un’area di circa 2.500, mq occupata dal pergolato. La struttura rimanente, risulta essere sicuramente in legno con copertura piana con reti elasto-plastiche;
    dalle foto allegate alla CILA, si desume un pergolato pressoché misto già esistente almeno in minima parte o almeno per qualche elemento, probabilmente, già sostituito in passato.

Il verificatore ha acclarato le seguenti difformità parziali:

  • l'utilizzo dell’acciaio per la struttura di sostegno (pali e traverse) del pergolato in luogo del legno, con elementi verticali e orizzontali a sezione cava di forma circolare e bullonati tra essi alle sommità;
  • l'ampiezza dello stesso pergolato, con riferimento allo sviluppo in pianta, infatti, dalla CILA sarebbe individuabile in 3.000 mq, mentre dal rilevo eseguito sul posto con l’ausilio dei CTP delle parti, l’area occupata dal pergolato in ferro è pari a mq. 4.083,80, con una differenza di circa 1.083,80 mq in aggiunta.

 

Intervento diverso per caratteristiche e dimensioni: serviva il permesso di costruire per questo pergolato

Come correttamente rilevato dal TAR, da quanto esposto dal verificatore consegue che, rispetto a quanto esistente al momento della CILA, è stato realizzato un intervento diverso per caratteristiche e dimensioni.

Quel che rileva è che tra il pergolato esistente al momento della CILA (di estensione pari a mq tra 2500 e 3000) e quello realizzato (mq 4083) emerge uno scostamento, in termini di dimensioni, superiore a oltre 1000 mq. Inoltre, alcuni elementi in legno al momento della CILA sono stati sostituiti con elementi in metallo.

La CILA, in definitiva, non era il tipo di strumento idoneo a legittimare quanto nella realtà è stato realizzato. Nella specie l’accertata realizzazione di una copertura di maggiore superficie, aggiunta alla sostituzione del materiale, comporta, dunque, che legittimamente il Comune ha sanzionato l’intervento in quanto compreso tra quelli da assoggettare al previo rilascio sia di titolo edilizio che di autorizzazione paesaggistiche, attesa la collocazione del pergolato in area vincolata.

Per quanto i ricorrenti insistano nell'affermare che non si tratta di realizzazione ex novo e neanche di ampliamento del preesistente pergolato, bensì di mera sostituzione di alcune parti di questo, lasciando invariate le superfici ombreggiate e le altezze, per cui l’intervento è annoverabile nell’ambito della manutenzione straordinaria, per Palazzo Spada, stante la relazione del verificatore, la realtà è diversa: non si è trattato di mera sostituzione di piccole parti senza mutamento di estensione, ma si è realizzato un intervento diverso per caratteristiche e dimensioni, che come tale non può essere ricondotto alla nozione di manutenzione straordinaria.


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