Modello telematico di dichiarazione di successione a regime: il mistero delle ricevute telematiche
Tra le novità più travagliate del nuovo modello troviamo, senza dubbio, le ricevute telematiche ovvero il sistema studiato dalla Agenzia per certificare il corretto completamento di deposito e verifica della pratica.
Continuano, in questi primi mesi di utilizzazione obbligatoria del nuovo modello di dichiarazione di successione, i dubbi applicativi e le perplessità dei professionisti in relazione ad alcune delle funzioni principali di questa svolta telematica del nuovo modello.
Il “mistero” delle ricevute telematiche
Tra le novità più travagliate del nuovo modello troviamo, senza dubbio, le ricevute telematiche ovvero il sistema studiato dalla Agenzia per certificare il corretto completamento di deposito e verifica della pratica. Leggendo le istruzioni di compilazione, infatti, ci si aspetta di ricevere ben cinque ricevute con funzioni e scopi diversi. La realtà è invece parzialmente diversa.
Il primo mistero riguarda la prima ricevuta che dovrebbe attestare l’avvenuto invio della pratica. Essa, seppur espressamente indicata nelle istruzioni, di fatto, non esiste ed è sostituita dalla indicazione, nell’area riservata di Entratel, dell’avvenuto ricevimento del file.
Ben più importanti sono la seconda ricevuta, che attesta lo scarto o la presa in carico della pratica da parte della Agenzia, e la terza, che attesta l’avvenuto addebito delle imposte sull’Iban indicato.
Sulla seconda ricevuta le perplessità non riguardano tanto la sua ricezione, che avviene nell’area riservata Entratel entro un paio di giorni dall’invio della pratica, quanto la sua interpretazione. Nessun problema se la ricevuta è positiva e attesta la accettazione e protocollazione della successione: anzi, detto esito positivo ha anche una duplice ulteriore rilevanza: interrompe il termine annuale per il deposito della dichiarazione e può essere allegata (al posto della copia della dichiarazione che si utilizzava con il vecchio modello 4) per procedere alle volture catastali (laddove non si opti per la voltura automatica). Qualche dubbio in più sulla ricevuta di scarto che rimane, per molti professionisti, di difficile interpretazione. Per tutti un consiglio: è necessario scaricare la ricevuta completa per trovare, nella seconda e terza pagina, le motivazioni dello scarto.
Anche sulla terza ricevuta, talvolta, i professionisti si scontrano con la mancata tempestività della stessa rispetto all’avvenuto addebito, anche se il ritardo della sua emissione, avendo già la conferma che l’addebito è andato a buon fine, non genera particolari preoccupazioni.
Discorso diverso per la quarta ricevuta che, in realtà, altro non è che la copia semplice della dichiarazione. Essa si trova non in “Ricevute” bensì in “Preleva documenti” e viene rilasciata dalla Agenzia una volta che l’ufficio ha controllato i contenuti della pratica. Il suo rilascio avviene in media dopo 10/20 giorni dal deposito anche se si sentono voci contrastanti sui tempi che, talvolta, si abbreviano o dilatano sensibilmente.
E infine il mistero più grande: la ricevuta delle avvenute volture. La quinta ricevuta fa infatti disperare tutti: dovrebbe arrivare sia con esito positivo che negativo o parziale ma molto spesso non arriva per nulla. Anche qui la soluzione sta nel buon senso: se la ricevuta non arriva ma le volture sono andate a buon fine ci si può comunque ritenere soddisfatti; se non arriva ma le volture restano bloccate invece è bene rivolgersi all’Ufficio del Territorio competente.
Il “mistero nel mistero”: la decriptazione delle ricevute
E per concludere questo viaggio nel mondo delle ricevute telematiche merita un cenno la modalità di scrittura delle stesse scelta dalla Agenzia: esse infatti, scaricabili nell’area riservata di Entratel alla voce Ricevute, sono criptate e possono essere aperte solo tramite una complessa procedura di salvataggio e conversione del file nel desktop telematico. Una complessità operativa forse superflua.
La copia della dichiarazione, invece, è rilasciata in formato PDF non criptato. Anche qui, una differenza di trattamento difficilmente giustificabile.
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