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MISE pubblica CHIARIMENTI in MATERIA di DIAGNOSI ENERGETICA nelle IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica i "CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014"

Sono online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le linee guida per le imprese soggette alla diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo sull’efficienza energetica (DLgs 102/2014).

Il  documento si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese.

Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento.

I temi principali sono:

 

individuazione del soggetto obbligato e definizione di sito produttivo
modalità tecniche e termini per eseguire le diagnosi dei siti produttivi
modalità di comunicazione dei risultati e sanzioni previste per gli inadempimenti
problematiche relative alle imprese con più siti produttivi e proposta di un metodo per la selezione dei siti da assoggettare alla diagnosi

Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’ENEA e i contenuti sono il frutto del confronto con le principali associazioni di categoria e gli operatori interessati.

È previsto un aggiornamento del documento sulla base di ulteriori chiarimenti a quesiti che potranno emergere nell’attuazione dell’articolo 8 del decreto, che stabilisce l’obbligo per le grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia, di eseguire entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’ISPRA, relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gesti

 

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