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Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale: più tempo per l'adeguamento antincendio di scuole e asili nido

Il decreto-legge 198/2022 proroga il termine per la messa a norma antincendio delle scuole di un anno (al 31 dicembre 2023) e degli asili nido di due anni (al 31dicembre 2024).

Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 dicembre (decreto-legge 198/2022), contiene tra l'altro due proroghe di assoluta rilevanza in materia di normativa antincendio e una che riguarda l'edilizia scolastica.

Vediamole nello specifico.

Proroga del termine per l’aggiudicazione di interventi edilizia scolastica zerosei

L'art.5 comma 2 del decreto proroga il termine massimo fissato ora al 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di asili nido e scuole infanzia di cui al comma 59, L. 160/2019, rientranti nel PNRR, consentendo così agli enti locali beneficiari dei finanziamenti di attuare concretamente gli interventi, anche in considerazione dell’ampio arco temporale registrato dalla pubblicazione delle graduatorie alla sottoscrizione degli accordi di concessione del finanziamento.

Termini per la messa a norma antincendio edifici servizi educativi e scolastici: scuole al 31/12/23, asili nido al 31/12/24

L'articolo 5 comma 5 differisce invece al 31 dicembre 2023 i termini previsti per la messa a norma antincendio al fine di permettere agli enti locali di utilizzare tali risorse anche per l’adeguamento antincendio. Si tratta, in questo caso (lettera a), del termine di adeguamento per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del DM 16 luglio 2014).

Ma la lettera b) del comma 5 effettua un ulteriore differimento, spostando al 31 dicembre 2024 il termine previsto
dal comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/2017, che prevedeva il 31/12/2022 quale ultima data per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici adibiti ad asilo nido.

La proroga riguarda, nel dettaglio, gli asili nido con più di 30 persone presenti (compresi neonati, bambini ospitati e personale di servizio), esistenti al 28 agosto 2014 (come sopra, è la data di entrata in vigore del DM 16 luglio 2014).

Le prescrizioni prorogate riguardano, tra l'altro, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le separazioni tra locali, le compartimentazioni, i percorsi di esodo, ecc.

Occupazione suolo pubblico: dehors e pedane libere fino al 30 giugno 2023

Il decreto, infine, 'sposta' di 6 mesi la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di installare arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico.

La proroga al 30 giugno 2023 riguarda quindi alcune strutture amovibili funzionali all’attività degli esercizi stessi, tra i quali:

  • dehors,
  • elementi di arredo urbano,
  • attrezzature,
  • pedane,
  • tavolini,
  • sedute e ombrelloni.

IL DECRETO MILLEPROROGHE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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