Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale: differimenti per permessi edilizi e polizze catastrofali
Il Decreto Milleproroghe estende da 30 a 36 mesi la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024. La proroga riguarda anche SCIA e autorizzazioni paesaggistiche. Inoltre, ci sono tre mesi di tempo in più per dotarsi dell'assicurazione per i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
Più tempo, nello specifico sei mesi, per effettuare lavori oggetto di permessi o SCIA e tre mesi per dotarsi della polizza catastrofale obbligatoria.
Le due disposizioni rilevanti per il comparto edilizia e costruzioni del decreto-legge 202/2024 del 27 dicembre, cd. Milleproroghe 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre e in vigore dal 28/12 (lo potete scaricare in allegato), hanno sicuramente un impatto importante e riguardano delle proroghe indicate rispettivamente all'articolo 7 e 13 del provvedimento.
Non sono però le uniche proroghe interessanti: in questo senso, per un riepilogo di tutti gli 'spostamenti', rimandiamo all'articolo indicato nel box sottostante.
Tutte le novità del Decreto Milleproroghe 2025
Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre, si compone di 22 articoli volti a prorogare misure in scadenza alla fine dell'anno, riguardanti vari ambiti, tra cui le pubbliche amministrazioni, le infrastrutture, l'ambiente e le imprese.
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Permessi di costruire, autorizzazioni, SCIA: da 30 a 36 mesi
L'articolo 7 comma 2 del Milleproroghe 2025 concede ulteriori 6 mesi (da 30 si passa a 36) per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire - e di tutti gli altri titoli abilitativi, comprese ovviamente le SCIA - rilasciatisi o formatisi fino al 31 dicembre 2024.
In definitiva, ci sono 6 mesi di proroga 'supplementare' per i titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire, SCIA, autorizzazioni di vario tipo, paesaggistiche e ambientali).
Si va a modificare, nello specifico, l'art. 10-septies del DL 21/2022, che aveva prorogato i termini in materia di edilizia e urbanistica, poi ulteriormente posticipati dall'art.10 comma 11-decies del DL 198/2022 e dal DL 181/2023.
Viene quindi estesa da 30 mesi (come previsto dal precedente art. 10-septies) a 36 mesi la proroga:
- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Per quel che riguarda i titoli abilitativi, la proroga riguarda i termini di inizio e fine lavori di permessi rilasciatisi e formatisi fino al 31 dicembre 2024.
TUTTI I TITOLI EDILIZI PROROGABILI
La proroga è accordata per questi titoli abilitativi:
- permessi di costruire;
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- autorizzazioni paesaggistiche;
- autorizzazioni ambientali;
- permessi di costruire e SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del dpr 380/2001 (cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire), o ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DL 76/2020 e dell'art.103, comma 2, del DL 18/2020.
Polizze catastrofali obbligatorie: c'è tempo fino al 31 marzo 2025
Un'altra proroga molto importante riguarda l'obbligo di stipula della polizza assicurativa contro i rischi catastrofali obbligatoria per le imprese italiane, prevista dall'art.1, comma 101 della legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
Si concedono infatti 3 mesi in più, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, a tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l'eccezione delle imprese agricole, che dovranno obbligatoriamente stipulare la polizza.
L'obbligo assicurativo entrerà quindi in vigore dal 31 marzo 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
L'oggetto della copertura assicurativa - come chiarito dal Decreto Fiscale attualmente al vaglio del Parlamento per la conversione in legge (DL 155/2024) è riferito ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali) iscritti nello Stato patrimoniale a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall'imprenditore che li impiega.
Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
- sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;
- frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.
Polizza assicurativa obbligatoria per i rischi catastrofali: ecco il decreto con le regole operative
Tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali: il decreto attuativo enuncia il perimetro di applicazione, quali eventi bisogna assicurare, le regole sugli indennizzi, le sanzioni in caso di inadempienza.
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E' importante sapere che il decreto attuativo stabilisce che le imprese che non rispettano l'obbligo di stipulare le polizze catastrofali entro la scadenza prevista sono soggette a sanzioni. Le violazioni comportano:
- sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell'infrazione e al valore degli asset non assicurati;
- esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola con l'obbligo assicurativo possono perdere l'accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;
- obbligo di regolarizzazione: in caso di accertata inadempienza, le imprese hanno un periodo entro cui regolarizzare la propria posizione.
IL DECRETO MILLEPROROGHE (202/2024) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO.
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