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Miglioramento sismico degli edifici a telaio in c.a.: aspetti tecnici e procedurali relativi al sismabonus

Gli Autori del testo propongono un sintetico vademecum tecnico-operativo per espletare senza errori le pratiche relative agli interventi di miglioramento sismico di edifici a telaio in cemento armato. Un’opportunità, quella del sismabonus e, più in generale, del superbonus, da cogliere appieno: per i cittadini, come ottimizzazione della sicurezza e dell’efficienza energetica delle proprie abitazioni; per gli operatori del settore, come strategico volano economico.

La scarsa sicurezza sismica degli edifici in c.a. costruiti tra il 1950-1980

Gli edifici con strutture portanti a telaio in cemento armato, sono annoverabili tra le tipologie costruttive più diffuse nel nostro territorio. Gran parte di questi edifici risalgono come epoca costruttiva al trentennio 1950-1980, risultano pertanto realizzati prima della classificazione sismica successiva al forte terremoto dell’Irpinia e della Basilicata del 1980, dopo cui è stato avviato un primo processo di razionalizzazione della zonazione sismica.

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Ne consegue che numerosi di questi edifici siano stati progettati senza considerare le azioni sismiche oltre che con normative tecniche frutto delle conoscenze scientifiche dell’epoca, decisamente diverse da quelle attuali.
Tra i materiali strutturali, in particolar modo il calcestruzzo cementizio si presentava con caratteristiche prestazionali sia in termini di resistenza che di lavorabilità completamente diverso dagli attuali calcestruzzi, che sono assoggettati tra l’altro a controlli maggiori, già a partire dagli stabilimenti di produzione. Scarse proprietà meccaniche del calcestruzzo unitamente a una progettazione sviluppata solo per carichi verticali sono la conseguenza di livelli di sicurezza generalmente modesti, allorquando viene sviluppata la valutazione della sicurezza del fabbricato ai sensi del Cap. 8 delle NTC 2018.

 

Le tipiche carenze costruttive di questi edifici

Dalle analisi strutturali si evince la scarsa risposta della costruzione nei confronti delle azioni sismiche, tipica di strutture concepite con telai unidirezionali, pilastri con sezioni ridotte, percentuali meccaniche di armatura dei pilastri insufficienti, armatura a taglio delle travi carente, dettagli costruttivi che non consentono di dissipare significative quote di energia in campo plastico a seguito di eventi sismici (ad esempio, carenza di staffatura nei nodi pilastro-trave).

 

Determinare la classe di rischio sismico degli edifici in c.a.

Per migliorare sismicamente il comportamento strutturale di siffatti edifici si può intervenire in diversi modi che sono fortemente dipendenti dai livelli di sicurezza ante-operam. Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e s.m.i., individuano per gli edifici in cemento armato otto classi di rischio crescenti dalla A+ alla G.

Per gli edifici in cemento armato l’attribuzione della classe di rischio sismico viene ottenuta ai sensi delle linee guida applicando generalmente il cosiddetto “metodo convenzionale”, che fa riferimento a due parametri: la perdita annuale media attesa (PAM), che tiene conto delle perdite economiche per danni agli elementi strutturali e non strutturali nonché del costo di ricostruzione del solo edificio privo del suo contenuto; l’indice di sicurezza della struttura allo stato limite di salvaguardia della vita (IS-V).

Ai sensi delle NTC 2018, per gli edifici in Classe d’uso II (costruzioni con livelli di prestazione ordinari) un intervento per essere classificato di miglioramento sismico dovrà garantire nello stato post-operam un incremento del livello di sicurezza (IS-V) non inferiore al 10% rispetto a quello della configurazione pre-intervento.

 

Intervenire dall'esterno e dall'interno: pro e contro

Come detto, le tecniche di intervento per incrementare la capacità della costruzione sono diverse e sono principalmente condizionate oltre che dal livello di sicurezza nello stato di fatto, dalla scelta di operare solo dall’esterno dell’edificio, solo dall’interno o da entrambe le parti.

Tra gli interventi eseguiti solo dall’esterno, la costruzione di setti in cemento armato o di controventi in acciaio sul perimetro dell’edificio, a cui affidare le azioni sismiche, che può essere, da un lato, favorevole in quanto l’intervento potrebbe essere eseguito senza arrecare condizioni di particolare disagio agli occupanti; di contro, potrebbero sussistere vincoli di natura urbanistico-edilizia o la carenza dello spazio necessario per eseguire le opere, soprattutto se l’edificio è ubicato nei centri storici cittadini. La scelta di introdurre elementi sismoresistenti sul perimetro dell’edificio implica la necessità di realizzare, per i medesimi elementi, nuove strutture di fondazione che nelle zone a media e ad alta sismicità risulterebbero con buona probabilità fondazioni di tipo profonde, soprattutto nei casi in cui vi è l’intenzione della committenza di migliorare la risposta sismica dell’edifico ben oltre il limite minimo di incremento del 10% del livello di sicurezza. 

È preferibile intervenire dall’interno nei casi in cui l’incremento minimo di capacità alle azioni sismiche può essere raggiunto intervenendo su un numero limitato di elementi strutturali, ad esempio mediante aumento di sezione di pilastri con incamiciatura in cemento armato o in acciaio o fasciatura con materiali compositi fibrorinforzati.


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Dal Sismabonus classico al SuperSismabonus 110%

Prima di esaminare le opportunità in materia di sismabonus, offerte dal cosiddetto Decreto Rilancio n. 34/2020 e successiva conversione in legge avvenuta con la L. 77/2020 del 17 luglio 2020, occorre evidenziare che il sismabonus è stato introdotto per la prima volta dal decreto legge n. 63/2013 con la previsione di detrazioni fiscali maggiorate, rispetto al bonus ristrutturazioni contenuto nel testo unico delle imposte sui redditi n. 917 del 1986, per l’esecuzione di interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1 e 2. Le linee guida di cui al D.M. 58/2017 rappresentano lo strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali per l’attivazione di una concreta politica di prevenzione sismica del patrimonio edilizio abitativo.

 

Il sismabonus del 2017 in sintesi

La misura fiscale a cui si legano le linee guida rappresenta una novità per l’Italia: difatti, per la prima volta, si intende attuare su larga scala e senza graduatorie di accesso ai benefici un’azione volontaria con forti incentivi statali di prevenzione sismica degli edifici esistenti privati. L’importo massimo di spesa ammessa al beneficio fiscale dipendeva dal tipo di intervento, dal singolo o doppio salto di classe di rischio sismico, con aliquote dal 70% all’85%, fino ad un tetto massimo di € 96.000 per unità immobiliare. Nel 2019 il sismabonus è stato potenziato, estendendolo anche agli edifici siti nelle zone sismiche 3.

 

Cosa cambia con il SuperSismabonus 110%

Nel 2020, con il decreto rilancio, il sismabonus è stato ulteriormente potenziato, elevando al 110% l’aliquota massima delle spese ammesse al beneficio fiscale e rendendo non più necessario il cambio di classe dell’edificio a seguito della realizzazione delle opere strutturali; è consentito infatti un miglioramento della sicurezza statica senza variazione di classe.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro, moltiplicato, nel caso di edifici plurifamiliari, per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. È condizione imprescindibile per l’applicazione del superbonus l’assenza di irregolarità urbanistico-edilizie del fabbricato.

Tra i soggetti beneficiari delle detrazioni rientrano anche gli Istituti autonomi case popolari e sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.

Il sismabonus al 110% si applica alle spese sostenute dal 31 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e il beneficio può essere ottenuto mediante detrazione fiscale, in cinque quote annuali di pari importo (Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020), a condizione che le procedure autorizzatorie degli interventi siano state avviate dopo il 1° gennaio 2017.

Rientrano nel superbonus anche le spese professionali per la classificazione e verifica sismica degli edifici, per la progettazione degli interventi, la direzione lavori e il collaudo.

In alternativa alla detrazione lo sconto in fattura: il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante; altra opzione è la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito, altri intermediari finanziari e le compagnie assicurative.

L’opzione alternativa può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento dei lavori (massimo n. 2 SAL, il primo non inferiore al 30% dell’importo dei lavori ammesso al superbonus). Nel caso di edifici plurifamiliari ogni condomino può esercitare la propria opzione sulla detrazione indipendentemente dalle scelte degli altri condomini.

L’esercizio dell’opzione viene attuato per via telematica dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) che rilasciano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al superbonus, verificano inoltre la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati.

 

Le asseverazioni del progettista e del collaudatore

Al progettista strutturale degli interventi compete l’asseverazione dell’efficacia degli interventi ammessi al superbonus secondo il modello “Allegato B” del D.M. 329/2020 che costituisce una revisione dell’analogo modello già previsto dal decreto ministeriale di approvazione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici.

L’asseverazione dovrà essere depositata unitamente alla denuncia, ex art. 93 del DPR 380/2001, del progetto strutturale allo sportello unico per l’edilizia comunale contestualmente al deposito del titolo edilizio (S.C.I.A. o permesso di costruire); una copia dell’asseverazione andrà consegnata al committente.

Con l’asseverazione il progettista delle strutture dovrà attestare la classe di rischio sismico ante e post intervento, dichiarare la congruità delle spese ammesse a detrazione con il relativo prezzario di riferimento, nonché il possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile, di massimale adeguato al numero delle attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e comunque non inferiore a € 500.000.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori strutturali e, in caso di interventi da sottoporre a collaudo, il collaudatore statico dovranno attestare la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto strutturale, depositando i modelli B1 e B2 (allegati al D.M. 329/2020) allo sportello unico per l’edilizia comunale. Il direttore dei lavori delle opere strutturali emetterà gli stati di avanzamento lavori, che consentiranno al committente di usufruire dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. I SAL, redatti sulla base del modello allegato 1 al D.M. 329/2020, dovranno essere depositati allo sportello unico dell’edilizia a completamento dell’intervento, contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori.

Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per la gentile collaborazione


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