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Messa in sicurezza scuole, strade ed edifici pubblici: le FAQ ufficiali con tutti i chiarimenti

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le risposte ai quesiti più frequenti sull'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti

Scuole e strade: contributi investimenti piccoli comuni

Il decreto del 10 gennaio 2019, in ottemperanza all'art.1, commi 107-114 legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha sbloccato le risorse previste dall'art.1, comma 107 della Legge di Bilancio 2019, che assegna circa 400 milioni di euro (394, 49 per l'esattezza) destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti per realizzare già quest'anno investimenti per la messa in sicurezza di edifici, scuole e infrastrutture.

Per aiutare i comuni e i professionisti tecnici interessati sono state pubblicate online, sul sito del Ministero dell'Interno, le FAQ/risposte ai quesiti più frequenti che arrivano dal territorio per i chiarimenti.

Ricordiamo, in primis, che il contributo è assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure:

  • 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
  • 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
  • 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
  • 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

FAQ N.2 - nessuna richiesta specifica necessaria

Per ottenere l'assegnazione del contributo è necessario produrre una specifica richiesta?

No. Infatti, il D.M. 10 gennaio 2019 in applicazione, rispettivamente, dei commi 107 e 110 dell'art. 1 legge 145/2018 - all'art. 1 già dispone che i contributi siano assegnati tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T) e, al successivo art. 3, stabilisce che siano così erogati:

  • per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
  • per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.102 del Codice Appalti.

FAQ N.3 - modalità di comunicazione dell'esecuzione dei lavori

Il comune beneficiario del contributo con quale modalità comunica al Ministero dell’Interno la data di esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche?

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 10 gennaio 2019, tale comunicazione avviene attraverso la compilazione, a cura del RUP responsabile dell'opera, dell'informazione presente nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'Anac. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Si precisa che, indipendentemente dall'importo della procedura, nel sistema SIMOG vanno richiesti esclusivamente i CIG mentre, ai fini dell'erogazione del contributo, non sono ammessi gli smart CIG in quanto questi non consentono la verifica dell’informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.

IL DOCUMENTO CON LE FAQ UFFICIALI E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

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