Materiali e Prodotti per uso Strutturale: guida sintetica alle novità delle NTC2018
Le principali novità riportate nel §11 per i Materiali e Prodotti per uso Strutturale da utilizzarsi nelle opere di costruzione in Italia , con particolare riferimento ai prodotti in Calcestruzzo, Acciaio, Legno, Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 è stato pubblicato l’aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni».
Come indicato nell’Art.1 le stesse sono attuative della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del Decreto-Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186 e sostituiscono quelle approvate con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.
Nel presente articolo si vogliono presentare, in forma sintetica, le principali novità riportate nel §11 per i Materiali e Prodotti per uso Strutturale da utilizzarsi nelle opere di costruzione in Italia.
Nello stesso sono state integrate le indicazioni fornite dalla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
Oltre agli aspetti generali, validi per tutti i Materiali e Prodotti per uso Strutturale, si approfondiscono i requisiti dei seguenti prodotti da costruzioni per uso Strutturale:
- Calcestruzzo
- Acciaio
- Legno
- Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.
Buona lettura.
Inquadramento normativo: partiamo dai concetti generali delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il DM 17.01.2018, d’ora in avanti NTC2018, aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» sulla Gazzetta Ufficiale (GU), Serie Generale n.42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 8.
L’approvazione, con i riferimento legali nazionali, è riportata nell’art.1. Nel medesimo articolo vi è l’esplicita sostituzione delle precedenti NTC2008 (DM 14.01.2008) con le nuove NTC2018 (DM 17.01.2018). L’entrata in vigore delle NTC2018 è riportata nell’art.3 del Decreto:
Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ovvero il 22.03.2018. Con nota n. 3187 del 21 marzo 2018 il Servizio Tecnico Centrale ribadisce che “le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.R.I., indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare riportante le relative istruzioni applicative“. E che “in merito a quanto riportato nel seguito del presente documento, nelle more dell’emanazione della nuova Circolare, in lavorazione presso questo Consesso, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018“.
La stessa nota, al punto 2., specifica che “ove possibile e salvo i casi particolari e le eventuali precisazioni evidenziate nel seguito, che le procedure fin qui adottate dallo stesso Servizio, ed i relativi provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione già emanati ai sensi del D.M. 14.01.2008 ed in corso di validità, rimangano validi fino alla naturale scadenza, per essere poi rinnovati ai sensi del D.M. 17.01.2018“.
Ma la loro applicazione non è immediata per tutte le opere, per questo si rimanda ai contenuti dell’art.2 “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”:
1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di en- trata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
ATTENZIONE
Nell’attenta lettura dell’applicabilità, sopra riportata, è importante sapere:
- Se l’opera è privata (comma 2) oppure pubblica o di pubblica utilità (comma 1).
- Che entrambi i commi fanno riferimento alla data di entrata in vigore delle NTC2018 (22.03.2018).
Di seguito si riportano le principali novità analizzate.
Le novità del §11.1 Generalità
Il capitolo parte (finalmente) con la definizione di materiale e prodotto per uso strutturale:
Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resistenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011.
Si apprezza particolarmente l’allineamento al Regolamento UE 305/2011 (CPR) dei prodotti da costruzioni per la terminologia (ad esempio l’uso del termine fabbricante anziché produttore).
La parte di identificazione, qualificazione e accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale rimane pressoché invariata rispetto alle NTC2008.
La prima vera novità è riportata nell’8° paragrafo. Il legislatore italiano ricorda che la documentazione di Marcatura CE (Marcatura CE accompagnatoria, Dichiarazione di Prestazione – DoP ed istruzioni, quest’ultime ove richieste) deve essere fornita secondo quanto stabilito dal CPR.
La novità nelle NTC2018 consiste nel richiedere che gli estremi della documentazione di identificazione e qualificazione (si presume il riferimento univoco della DoP nel caso di Marcatura CE e del Certificato di Valutazione Tecnica nel punto C §11.1- ndr.) siano riportati sui documenti di trasporto (DDT), dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione intermedie (importatore e distributore/i se presenti), riferiti alla specifica fornitura.
Il suddetto paragrafo non richiede la fornitura della copia della documentazione di identificazione e qualificazione ad ogni consegna, se ne evince che deve essere consegnata almeno una volta, per tipologia di prodotto, fatte salve le condizioni più restrittive richieste per lo specifico prodotto per uso strutturale.
Per comprendere quali siano i documenti da richiedere/consegnare per i prodotti Marcati CE si rimanda al presente articolo. Per la possibilità di pubblicare la DoP sul sito web si rimanda al seguente articolo, ricordando che secondo l’art.7, comma 2 del CPR, se il destinatario lo richiede deve essere fornita copia cartacea della DoP.
Altri requisiti riportati nel §11.1:
- Prodotti Marcati CE: La DL, qualora ritenuto necessario, acquisisce anche copia del certificato FPC. Mentre deve acquisire sempre copia della Marcatura CE accompagnatoria e della DoP.
- Prodotti non Marcati CE: La DL dovrà accertarsi del regime di validità della documentazione di qualificazione.
- I Certificati di Idoneità Tecnica all’impiego (NTC2008) sono considerati validi per il punto C del §11.1 fino al loro termine di validità.
Il capitolo si conclude infine con la specifica del richiamo alle norme “Il richiamo alle specifiche tecniche armonizzate, di cui al Regolamento UE 305/2011, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie UNI, EN e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, oppure, laddove non indicata, all’ultima versione aggiornata. Con successivo provvedimento si aggiornano periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie UNI, EN ed ISO richiamate nella presente norma“. Ci dovremmo quindi attendere la pubblicazione di elenchi periodici delle norme tecniche volontarie richiamate nelle NTC2018 e per questo rese cogenti.
I controlli e i compiti a carico del Direttore Lavori
La circolare rafforza, con un elenco non esaustivo di seguito riportato, i controlli e compiti a carico del Direttore Lavori:
“Il Direttore dei Lavori deve anche verificare l’idoneità di tale documentazione, ad esempio verificando la titolarità di chi ha emesso la dichiarazione di prestazione, le informazioni in esse riportate, la titolarità dell’Organismo che ha emesso il certificato su cui si basa la dichiarazione, nonché la pertinenza del certificato stesso (caso A) o le certificazioni e/o attestazioni (casi B e C), la loro validità ed il campo di applicazione in relazione ai prodotti effettivamente consegnati ed all’uso per essi previsto, la conformità alle caratteristiche prestazionali contenute nelle specifiche progettuali o capitolari, etc”.
“Oltre ai casi in cui le NTC prevedono esplicitamente l’esecuzione delle prove di accettazione obbligatorie, precisandone le modalità di campionamento ed esecuzione, il Direttore dei Lavori può in ogni caso richiedere l’esecuzione di ulteriori prove che ritenga opportune o necessarie ai fini dell’accettazione del materiale o prodotto per uso strutturale. Essendo le predette prove finalizzate all’accettazione, le stesse devono far parte della documentazione tecnica prevista dal D.P.R. 380/2001, ed in particolare della Relazione a strutture ultimate e del collaudo statico, e pertanto deve esserne rilasciata certificazione ufficiale da un laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001, dotato di adeguate attrezzature, esperienze e competenze, oppure, nei casi previsti, da un laboratorio di prova notificato ai sensi del Capo VII del CPR”.
“È compito del Direttore dei Lavori provvedere al campionamento dei materiali e dei prodotti da sottoporre alle prove di accettazione, quindi al confezionamento dei provini, all’esecuzione/estrazione dei saggi, al prelevamento dei campioni, nonché la corretta conservazione e custodia degli stessi fino alla consegna al laboratorio di cui all’articolo 59 del D.P.R. 380/2001 incaricato, che a tal fine rilascia apposito verbale di accettazione. Tali attività possono essere eventualmente eseguite attraverso personale a tal fine formalmente delegato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità del Direttore dei Lavori stesso”.
Prove prima della posa in opera o della commercializzazione del prodotto strutturale
La circolare evidenzia un concetto fondamentale, ovvero che le prove devono essere eseguite prima della posa in opera o della commercializzazione del prodotto strutturale, salvo che il soggetto responsabile non si assuma specifiche responsabilità in merito: “le NTC richiedono, in generale e salvo le necessarie specificazioni in funzione dei materiali (quale ad esempio per il calcestruzzo fresco, per il quale, fisiologicamente questo non può avvenire) che la posa in opera o la commercializzazione dei prodotti sia subordinata all’esito positivo delle pertinenti prove (di accettazione o di controllo in stabilimento). Qualora ciò non avvenga, il soggetto responsabile (Direttore dei Lavori, Direttore tecnico di stabilimento o di centro di trasformazione, etc.) dovrà evidenziare quanto sopra nei relativi documenti (verbale di accettazione, relazione a strutture ultimate, documenti di accompagnamento della fornitura, etc.), motivandolo opportunamente, e subordinare, sotto la propria responsabilità, l’efficacia ed il buon esito della posa in opera e/o della fornitura all’esito positivo delle suddette prove, assumendosi tutte le responsabilità e prendendosi carico di ogni eventuale onere derivante dal mancato esito positivo delle prove e quindi dell’accettazione in cantiere”.
Qaundo si può derogare alla redazione della DoP
La circolare chiarisce l’applicazione della deroga alla redazione della DoP (art.5 del CPR):”Poiché le NTC rappresentano una regola tecnica nazionale che impone, ai fini dell’impiego sul territorio italiano, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali dei materiali e prodotti ad uso strutturale, a tali prodotti non si applicano, in generale e fatto salvo quanto eventualmente specificato nelle NTC in merito alla produzione occasionale, le deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 5 del CPR”.
Nel capoverso seguente si definisce cosa si intende per prodotti “occasionali”: “In generale si intendono per prodotti occasionali, prodotti fabbricati non in serie, senza il presupposto della ripetitività tipologica, non realizzati secondo procedure e processi ripetitivi indipendentemente dal grado di automazione di tali processi, non inserite e non inseribili in un catalogo della produzione, poiché destinate unicamente ad una specifica opera o cantiere, il cui Direttore dei Lavori assume la responsabilità diretta dei controlli di produzione, oltre che dei controlli di accettazione, in assoluta analogia con i materiali e prodotti fabbricati a piè d’opera o in cantiere stesso”.
La circolare al C.11.1 chiarisce che il D.Lgs. 106/2017 si applica anche ai materiali e prodotti ad uso strutturale definiti nel §11 delle NTC2018, in particolare “Si applicano pertanto anche le disposizioni del Capo V del medesimo Decreto legislativo, “Controllo, Vigilanza e Sanzioni” ed in particolare, anche per le violazioni di quanto riportato nelle NTC, le sanzioni di cui agli articoli 19 (per il fabbricante), 20 (per il costruttore, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il progettista), 21 (per gli altri operatori economici coinvolti) e 22 (per gli organismi di certificazione e laboratori)”.
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All'interno dell'articolo integrale le novità specifiche relative a Calcestruzzo, Acciaio, Legno, Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.