Semplificazione
Data Pubblicazione:

Marche: riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia

Il Consiglio Regionale ha approvato la rilevante legge su “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, che ridisegna la disciplina riguardante l’edilizia nelle Marche.


Il Consiglio Regionale delle Marche ha approvato la legge su “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”, che ridisegna la disciplina riguardante l’edilizia.
 

Secondo logiche nuove di semplificazione, accelerazione ed omogeneizzazione dei procedimenti e della normativa, si è cercato di renderla, per tutti gli operatori del settore e le imprese di costruzione in particolare, meno complessa e più chiara soprattutto a livello applicativo, nonché più aderente all’evoluzione giuridica e tecnologica.

La legge regionale, prendendo come base il Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001, definisce nel dettaglio le opere e gli interventi realizzabili con i vari titoli abilitativi edilizi, che vengono ricondotti ai loro diversi livelli di complessità e alla effettiva rilevanza dimensionale ed economica delle opere previste.

In particolare la nuova normativa definisce le seguenti casistiche procedimentali, che sono:
- attività edilizia libera (art. 4);
- CIL, interventi soggetti a Comunicazione Inizio Lavori (art. 5);
- SCIA, interventi soggetti a Segnalazione Certificata Inizio Attività (art. 6) e relativa disciplina (art. 7);
- permesso a costruire.

Da segnalare, altresì, come la legge regionale disciplini altri aspetti peculiari che riguardano:
- l’individuazione delle diverse variazioni essenziali al progetto assentito, nonché i casi che non costituiscono variazioni essenziali allo stesso (art. 8);
- la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee anche in immobili destinati ad attività produttive, interessati da interventi edilizi (art. 9);
- l’introduzione di specifiche deroghe, in particolare alle distanze dai confini e tra i fabbricati, finalizzate a incentivare la realizzazione di interventi sia di miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti che del miglioramento/comportamento sismico degli stessi (artt. 11 e 12);
- il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, purché con altezza media non inferiore a 2,40 metri, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 13);
- le altezze dei locali riferite a quelli destinati alla residenza e ai soppalchi, con possibilità di autorizzare altezze diverse nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 15);
- la certificazione di agibilità parziale e l’esercizio da parte del Comune della dichiarazione di inagibilità (artt. 17 e 18).

Scarica qui la Delibera Regionale.